martedì, Ottobre 15, 2024
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Garanzia per vizi del prodotto nel codice del consumo: cosa fare (e in che tempi)

Accade frequentemente ad ognuno di noi, nella vita di tutti i giorni, di acquistare un prodotto (ad esempio, uno smartphone o un elettrodomestico) in un comune negozio di elettronica.

Nonostante l’acquisto vada a buon fine e il prodotto si presenti perfettamente funzionante nei primi “momenti di vita” a seguito di accensione e primo utilizzo, non raramente può verificarsi che questo smetta improvvisamente di svolgere la sua normale attività.

Ebbene, in questo caso, l’ordinamento italiano prevede una disciplina che ha visto innanzitutto la predisposizione delle norme del codice civile (articoli 1490 e ss., relativamente alla garanzia per i vizi della cosa venduta) ma soprattutto, poi, la specifica individuazione della fattispecie nel codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n.206).

È a tale disciplina che, in questa sede, vuole rivolgersi la nostra attenzione, disciplina che vede negli articoli 130 e 132 (del codice del consumo, appunto) la sua maggiore esplicazione, con riguardo principalmente ai diritti del consumatore e ai termini di legge da osservare, tenendo conto della fondamentale rilevanza dell’onere della prova.

Da ultimo, inoltre, si tenga presente la costante (e anche recente) giurisprudenza in materia, indispensabile per integrarne e comprenderne al meglio le relative implicazioni.

Si riporti, per quel che qui interessa, innanzitutto il testo di legge degli articoli suindicati del codice del consumo.

In primis, l’articolo 130 statuisce quanto segue:

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

È evidente dalla lettura della norma come il consumatore debba rivolgersi al venditore “finale” della catena distributiva (potendosi poi questo rivalere, con l’azione di regresso, disciplinata dall’articolo 131 del suddetto codice, nei confronti dei livelli superiori della medesima catena, come ad esempio il produttore), per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto.

Il consumatore, inoltre, ha piena libertà di scelta per quanto riguarda la riparazione e la sostituzione del prodotto (senza spese aggiuntive), a meno che queste non siano impossibili o eccessivamente onerose; anche in tale ultimo caso, emerge il diritto di scelta del consumatore bensì, questa volta, tra la congrua riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto.

L’articolo 132 del codice del consumo, invece, statuisce che:

1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Tale disposizione allora individua, tra l’altro, alcuni postulati fondamentali:

  • Il venditore è responsabile quando il difetto si manifestra entro due anni dalla consegna del prodotto.
  • Il consumatore decade se non denuncia il difetto entro due mesi da quando lo ha scoperto.
  • Salvo prova contraria, tutti i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del prodotto si presume che esistessero già a tale data (a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità).

Quest’ultimo principio, che risulta particolarmente pregnante, soprattutto se si considera che è stato ripetutamente ribadito finanche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (tra le altre, sentenza del 4 giugno 2015, C-497/13), svincola il consumatore dalla prova dei difetti manifestatisi nei primi sei mesi “di vita” del prodotto, ponendo tale onere a carico del venditore finale.

Infine, per completezza, si esponga l’enunciato, anche in tal caso, più volte ribadito, dalla Corte di Cassazione (ad esempio, con sentenza n. 25027 dell’11 dicembre 2015) secondo cui, ai fini della denuncia dei vizi al venditore, è sufficiente l’indicazione generica dei difetti che rendono il prodotto non idoneo all’uso a cui è destinato o che ne riducono in modo apprezzabile il valore.

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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