venerdì, Marzo 29, 2024
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Il GATT 1994 nel sistema della WTO

L’Accordo GATT (General Agreement on Tariff and Trade) contenuto nell’Allegato 1A dell’Accordo Istitutivo della WTO rappresenta la componente originaria e più ampia della disciplina giuridica del commercio internazionale. La forma che ha assunto il GATT è diversa da quella originariamente predisposta dai Membri che le hanno dato vita nel 1944. Infatti il cd. GATT 1947 rappresentava un Accordo cd. istituzionale, cioè posto alla base dell’ITO (International Trade Organization), mentre il GATT 1994 costituisce un Accordo di diritto sostanziale. L’importanza non è venuta meno in quanto il GATT 1994, qualificandosi come Accordo generale, costituisce la base giuridica della disciplina dello scambio delle merci, delineando le regole di base, che deve essere poi integrata con gli altri 13 accordi sugli scambi di merci che costituiscono una sorta di lex specialis. Questi 13 accordi invece dettano una disciplina dettagliata di particolari aspetti o settori commerciali.

Gli obiettivi normativamente rilevanti del GATT 1994 sono programmi generali di azione dell’intero sistema della WTO, finalità che ne caratterizzano e/o condizionano il funzionamento. Questi sono: lo sviluppo sostenibile; la crescita economica dei PVS; conclusione di accordi finalizzati ad una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi.

Per fa si che il commercio internazionale fosse realmente, e non solo teoricamente, regolamentato sul piano multilaterale, è stata ritenuta necessaria l’equiparazione dei Membri della WTO tramite l’elaborazione di principi generali che potessero stimolare la liberalizzazione del commercio in tutti i settori e in tutti gli aspetti. Tra questi principi quelli che sono ritenuti di rango costituzionale sono:

  1. Il principio della non discriminazione o del pari trattamento. Tale principio, essendo incluso sia nel preambolo dell’Accordo WTO sia negli Allegati 1A, 1B e 1C, che riguardano rispettivamente il GATT, il GATS e il TRIPs è posto in stretta correlazione con gli obiettivi fondamentali del sistema del commercio internazionale. La sua peculiarità è che non vi è una norma specifica che lo introduce, ma trova attuazione tramite la clausola della nazione più favorita (npf) e nella regola del trattamento nazionalePer quanto riguarda la clausola della npf mira a garantire la cd. parità esterna, ovvero un trattamento non discriminatorio alla frontiera. La prassi internazionale definisce la clausola della npf come consistente nel: “trattamento accordato dallo Stato che lo concede allo Stato che ne beneficia non meno favorevole del trattamento conferito dallo Stato concedente ad uno Stato terzo”. Ad oggi la clausola della npf oggi si caratterizza per essere concessa: in modo reciproco, ossia a parità di concessione di altri Stati; nella forma indeterminata, cioè a qualsiasi Stato terzo; dalla portata multilaterale; generale o illimitata, che attiene cioè al complesso di relazioni intercorrenti tra Stati interessati delle materie oggetto dei trattati; in modo incondizionato, che comporta una estensione automatica agli altri Stati Membri. Il GATT prevede la clausola della npf all’Art. I e il suo ambito di applicazione risulta esteso a: dazi doganali; imposizioni che colpiscono importazioni ed esportazioni o che sono percepite in tale momento; diritti concernenti trasferimenti internazionali di valuta destinati al regolamento di importazioni o esportazioni; insieme delle regolamentazioni e modalità amministrative afferenti alle importazioni o esportazioni; le imposte, di qualsiasi genere, sui prodotti importati o attinenti alla loro commercializzazione e consumo; le leggi, i regolamenti e qualsiasi altra previsione relativa alla vendita, alla messa in vendita, all’acquisto, al trasporto, alla distribuzione e l’utilizzazione di tali prodotti nel mercato interno. Anche se riveste un’importanza fondamentale all’intero dell’intero sistema WTO, la clausola della npf non è esentata da eccezioni.  La clausola del trattamento nazionale mira a garantire la cd. parità interna, cioè l’assimilazione delle merci straniere a quelle nazionali. La previsione di tale clausola si rinviene nell’Art. III GATT, nell’Art. III GATS, nell’Art. II TRIMs e nell’Art. III TRIPs. Tale previsioni fanno si che si abbia una disciplina omogenea della clausola in tutti i settori a cui si applica, cioè rispettivamente: dello scambio delle merci, dello scambio dei servizi, degli aspetti commerciali degli investimenti e della proprietà intellettuale. Nel rapporto che si pone tra la clausola della npf e quella del trattamento nazionale comporta che, per esplicito richiamo fatto dall’Art. I par. 1 GATT, le disposizioni dell’Art. III soggiacciono alle disposizioni della clausola della npf, comportando un’estensione a tutti i Membri del trattamento nazionale non meno favorevole di quello attribuito al più favorito. La disciplina contenuta nei paragrafi successivi analizza in modo specifico le tasse e le altre imposizioni fiscali interne al par. 2 e di tutte le altre misure interne diverse dalle imposizioni fiscali, quali le prescrizioni normative, derivanti da leggi, regolamenti o altre fonti, relative alla commercializzazione, al trasporto, alla distribuzione e all’utilizzazione delle merci sul mercato interno al par. 4. Ne sono esclusi i dazi doganali e le altre imposizioni o prescrizioni percepite o applicate rispetto alle importazioni alla frontiera, prima della loro immissione nel mercato nazionale, che ogni Stato è libero di fissare discrezionalmente. Anche la clausola del trattamento nazionale non si esime da eccezioni.
  2. Il principio di reciprocità. Tale principio si rinviene all’interno del Preambolo dell’Accordo Istitutivo dell’OMC, che affida la realizzazione degli obiettivi del sistema alla conclusione di accordi su basi di reciprocità e dei mutui vantaggi. Inoltre è previsto anche ex Art. XIX GATS ed ex Art. VII TRIPs, che riguardano il settore dei servizi e delle proprietà intellettuale. Anche se non vi è una norma specifica che lo introduce all’interno del sistema, trova attuazione in diverse disposizioni normative. Il suo principale ambito di applicazione è costituito dalla materia delle concessioni tariffarie. Infatti come testualmente recita l’Art. XXVIII bis del GATT: “i negoziati multilaterali per la riduzione progressiva dei dazi doganali devono svolgersi su una base di reciprocità e di mutui vantaggi”. Tale equilibrio delle reciproche concessioni deve essere mantenuto anche nel caso in cui ci sia una successiva modifica della lista delle concessioni. Nel sistema del GATT il principio di reciprocità assume la veste sostanziale, cioè viene inteso come pari opportunità commerciali e non come pari volumi di scambio. Come gli altri anche questo principio non va esente da eccezioni.
  3. Il principio di protezione doganale esclusiva. Con tale principio s’intende accordare la preferenza esclusiva ai dazi nella regolamentazione dell’attività di import-export dei Membri. Gli impegni che i Membri hanno assunto con la partecipazione al sistema multilaterale dello scambio delle merci riguardano essenzialmente la rimozione dei dazi doganali e degli altri ostacoli al commercio. Per quanto riguarda i dazi doganali, nonostante sia percepita come necessaria, ex Art. XXVIII bis GATT, una loro riduzione progressiva, rappresentano l’unico strumento di protezione dei mercati nazionali espressamente consentito. La normativa in oggetto guarda con disfavore tutte le barriere non doganali in quanto si ritiene che queste possano avere effetti distorsivi molto più marcati rispetto alla regolamentazione doganale, comportando addirittura la perdita di trasparenza di cui necessita il sistema per il suo funzionamento.
  4. Il divieto di restrizione quantitative. L’Art. XI GATT, rubricato “eliminazione generale delle restrizioni quantitative”, prevede l’interdizione assoluta delle restrizioni quantitative al commercio, ovvero “i divieti o restrizioni diversi dai dazi doganali, tasse o altre imposizioni, siano esse attuate a mezzi di contingenti, licenze di importazione o di esportazione o  tramite altre misure di ogni altro procedimento”. Le ipotesi esplicitamente contemplate dalle disposizioni dell’Art. XI GATT riguardano i contingenti e le licenze. I contingenti comportano la fissazione di un ammontare prestabilito della quantità o del valore di un prodotto che può essere importato o esportato. Le licenze presuppongono un divieto generale all’importazione o all’esportazione che può essere derogato tramite apposite autorizzazioni amministrative di volta in volta concesse ai privati. La facoltà di importare o esportare dipende da provvedimenti amministrativi emanai caso per caso che presuppongono un eccessivo grado di discrezionalità. In ogni caso il sistema dei contingenti è preferito a quello delle licenze.

Per rendere effettivo il conseguimento degli obiettivi del GATT e del sistema WTO in generale si è reso necessario elaborare regole che si presentano come antecedenti logico-causali della liberalizzazione dello scambio delle merci, dei servizi e della proprietà intellettuale. La liberalizzazione degli scambi, intesa come rimozione degli ostacoli ai flussi di importazione e esportazione presuppone:

  • la libertà di transito delle merci attraverso il territorio dei Paesi diversi dal Paese di origine e del Paese di destinazione finale. La previsione di tale libertà è prevista ex Art. V GATT e che viene garantita sotto un duplice profilo: come libertà di transito nel territorio di ciascuno Stato Membro della WTO attraverso gli itinerari più comodi per il traffico internazionale; come affrancamento da ogni dazio doganale e da ogni altro diritto o altra imposizione relativa al transito, eccezion fatta per per le spese di trasporto e i diritti corrispondenti alle spese amministrative connesse al transito o al costo dei servizi effettivamente resi. E’ previsto un obbligo di non discriminazione nei confronti di tutti i Membri della WTO;
  • la libertà dei pagamenti internazionali necessari per le transazioni commerciali. Ex Art. XV par. 4 GATT è fatto divieto agli Stati di non compromettere, in attuazione di una politica monetaria restrittiva, l’attuazione delle regole concernenti il commercio attraverso l’azione sui cambi. Lo stesso articolo per far fronte a tale situazione sancisce un principio di collaborazione tra le autorità della WTO e quelle del FMI;
  • la trasparenza delle misure statali suscettibili di avere ripercussioni sugli scambi. La previsione di tale principio ex Art. X GATT è richiamata anche nel GATS e nel TRIPs. Tale articolo prescrive ad ogni Stato l’obbligo di pubblicare prontamente, in maniera da permette ai Governi stranieri e agli operatori economici di prenderne coscienza, qualsiasi dato o informazione che possa essere rilevante per l commercio. Il principio di trasparenza viene rafforzato dall’Allegato 3 dell’Accordo WTO, che introduce il meccanismo di revisione periodica delle politiche commerciali degli Stati (TPRM).

Francesco Visone

Classe 1991. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II con tesi di laurea in Diritto del Commercio Internazionale. Consegue nel 2016 un Master in International Business. Collabora con una società di consulenza per la quale si occupa della compliance e della governance dei processi di internazionalizzazione delle imprese e degli investimenti diretti esteri. Svolge la pratica forense presso diversi studi legali che si occupano, tra l'altro, di diritto civile, commerciale e societario, sia nazionale sia internazionale. Appassionato di mercati finanziari e finanza internazionale, con particolare riguardo ai contratti derivati. La passione per l'orologeria lo ha portato a fondare con altri e gestire una startup che si occupa del settore.

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