venerdì, Marzo 29, 2024
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Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo: evoluzione storica dell’articolo 11 L. 241/1990.

A cura di Pasquale La Selva

La legge 241/1990, importantissimo punto di riferimento per l’attività amministrativa in quanto disciplinante il procedimento di formazione degli atti della Pubblica Amministrazione, contiene un istituto di carattere particolare, che permette all’amministrazione procedente di concludere accordi con il soggetto interessato, che andranno ad integrare o addirittura sostituire alcune disposizioni contenute nel provvedimento finale; tale disciplina è contenuta nell’articolo 11 che dispone: “l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”.

Il primo comma dell’articolo 11 richiama immediatamente l’articolo 1 comma 1, nella parte in cui l’amministrazione persegue i fini determinati dalla legge, operando per il raggiungimento del pubblico interesse, il quale già di per sé è sufficiente a legittimare l’esistenza stessa degli apparati amministrativi. Il legislatore del 2005 che ha riformulato gran parte della legge 241/1990, si è preoccupato di specificare che tali accordi non devono recare pregiudizio ai terzi, i quali potranno agire in giudizio attraverso i mezzi di tutela.

Al fine di favorire gli accordi e di evitare ulteriori pregiudizi nei confronti dei terzi, il responsabile del procedimento può disporre un calendario di incontri con il quale si invitano i soggetti destinatari del provvedimento ed eventuali controinteressati.

Il comma 2 dell’articolo 11 prevede due elementi costitutivi degli accordi, ovvero la forma scritta e la motivazione ai sensi dell’articolo 3, pena la nullità, salvi casi previsti dalla legge. In questo contesto la disciplina di riferimento è quella contenuta nei principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni, nei limiti della compatibilità. La formulazione precedente di questo comma, ora modificato dall’art. 1, comma 47 L. 6 novembre 2012, n. 190, non prevedeva il requisito della motivazione, lasciando così come unico requisito necessario quello della forma scritta.

Gli accordi integrativi e sostitutivi sono sottoposti allo stesso controllo dei provvedimenti amministrativi in generale.

Il comma 4 dell’art. 11 prevede la possibilità in capo all’amministrazione di poter recedere unilateralmente dall’accordo quando sopravvengano motivi di pubblico interesse, con l’obbligo di corrispondere un indennizzo ove si siano verificati eventuali pregiudizi a sfavore del privato. Questo recesso, che può essere considerato un recesso ad nutum, è qualitativamente differente rispetto al recesso di Diritto Privato, poiché interviene solo in ipotesi di pubblico interesse ed è caratterizzato dalla sua obbligatorietà.

L’art. 7 L. 11 febbraio 2005 n. 15 ha introdotto il comma 4-bis il quale risponde ad un’esigenza di specificazione delle tutele offerte al soggetto interessato, nonché al principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, infatti in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi dell’art. 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

In ultima analisi, il previgente articolo 11 conteneva un comma 5, abrogato dall’art. 4, all. 4, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il testo così disponeva: “Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

La disciplina dell’articolo 11 è applicabile anche nelle ipotesi previste dall’articolo 15, circa gli accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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