venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

Gli accordi vietati tra imprese: disciplina ed applicazione dell’art. 101 TFUE

Il mercato unico europeo è uno degli obiettivi fondamentali dei trattati di Roma che istituirono la CEE.

L’obiettivo è chiaro: un solo mercato in tutta l’unione europea con una sola regolamentazione non derogabile da norme interne.

Il legislatore europeo si è preoccupato anche di prevedere e vietare i comportamenti delle imprese atti ad alterare o falsare il libero gioco della concorrenza, nello specifico il TFUE disciplina i comportamenti delle imprese private suscettibili di alterare la concorrenza nel mercato all’interno dell’UE.

Ai sensi dell’articolo 101 sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

  1. a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
  2. b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
  3. c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  4. d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
  5. e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
  6. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
  7. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese;

– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di:

  1. a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
  2. b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Per l’applicazione della disciplina non è necessario che si verifichi effettivamente un’alterazione della concorrenza, essendo sufficiente la sola possibilità. Qualora le imprese si trovino nella condizione di non poter fare altro, tale comportamento “anticoncorrenziale” sarà giustificato, mentre non è applicabile tale disciplina nei casi in cui le imprese si accordino a tal fine, ma non c’è alcun rischio all’interno del mercato (es: 2 imprese che si accordano in tal senso, ma hanno solo il 2% della quota nel mercato complessivo, pertanto difficilmente tali accordi sono in grado di falsare il libero gioco della concorrenza).

La Corte di Giustizia ha stabilito che sono vietati sia gli accordi orizzontali che gli accordi verticali. Gli accordi orizzontali sono quelli tra 2 imprese concorrenti ed operanti nello stesso ciclo economico, mentre verticali sono gli accordi tra imprese che hanno un ruolo gerarchicamente diverso (es: azienda produttrice e distributrice).

La Corte ha esentato, in alcuni casi, gli accordi verticali (si trattava di un accordo di distribuzione) quando questi non superino una certa quota del mercato (il 30 %). La Corte ha ritenuto che in tali casi gli effetti pro concorrenziali fossero maggiori rispetto a quelli anti concorrenziali e, talvolta, potrebbero migliorare la distribuzione e l’assistenza al consumatore, riservandosi in ogni caso il potere di cambiare orientamento qualora le condizioni cambino.

Il paragrafo più interessante e, per certi versi, importante è il terzo: le esenzioni.

Occorre fare una prima distinzione tra esenzioni individuali e per categoria.

Le esenzioni individuali sono quelle che rientrano nel divieto ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 101, ma che soddisfano le esigenze del terzo.

L’impresa per beneficiare dell’esenzione prima della riforma doveva richiedere l’autorizzazione alla commissione mentre ora l’efficacia è diretta e, quindi, non sarà necessaria alcuna autorizzazione preventiva. Se le autorità nazionali Antitrust o la stessa commissione richiedano informazioni sull’accordo sarà compito della stessa impresa dimostrare l’applicabilità delle esenzioni previste dal terzo paragrafo.

Le esenzioni per categoria, invece, sono quelle espressamente autorizzate con regolamenti dalla commissione, previste per intere categorie di accordi o pratiche concordate.

Riccardo Guarino

Riccardo è associate di PwC TLS, dipartimento di corporate & compliance. Fondatore, direttore ed a capo della sezione di diritto commerciale e societario della law review “Ius In Itinere” (rivista divulgativa), direttore della rivista semestrale di diritto (rivista con carattere scientifico), direttore e membro del comitato scientifico del Master in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato della LUMSA e presidente della sezione giovani di AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione). Nel suo cv vanta importanti esperienze in Italia e all'estero. Ha collaborato precedentemente con primari studi legali (Tonucci & Partners e LCA Studio Legale), ha rappresentato la Federico II all’Human Right Moot Court Competition ed è stato delegato a New York in una simulazione internazionale sul funzionamento delle Nazioni Unite. Nella sua quinquennale esperienza ha potuto ampliare le sue competenze con uno specifico focus sul diritto commerciale e societario e tutto ciò che ne concerne, seguendo importanti aziende nazionali e internazionali in ogni aspetto della vita dell’impresa e nella consulenza day by day. Inoltre, Riccardo ha seguito numerosi progetti di corporate governance, con particolare focus nel campo del D.Lgs. 231/2001 (predisposizione ex novo e aggiornamento di modelli 231, supporto ad organismi di vigilanza, predisposizione di procedure e processi) e della compliance aziendale (predisposizione deleghe di funzioni, predisposizione matrici 2086 c.c., contrattualistica commerciale). È, altresì, autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale e societario con le più importanti case editrici italiane (Zanichelli, Cleup).

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