mercoledì, Aprile 24, 2024
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Gli avvocati al servizio di un Ente devono timbrare il badge? In materia si pronuncia il Consiglio di Stato

Rilevante e discussa è la vicenda che ha riguardo agli obblighi per i dipendenti dell’A.S.L. Salerno di conformarsi al rilevamento delle presenze. Tale obbligo ha colpito anche i Dirigenti – Avvocati della A.S.L., su cui si è pronunciato il Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2018, con sentenza n. 5538.

È per tale motivo che è stato proposto ricorso da taluni Dirigenti – Avvocati in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno contro lo stesso Ente, il Ministero della Salute, e la Regione Campania. Il ricorso aveva ad oggetto la riforma della sentenza del Tar Campania – Salerno la quale respingeva il ricorso proposto dagli avvocati/ dirigenti in servizio presso l’ASL Salerno, avverso la nota a firma del Direttore della Funzione della Gestione del Personale della medesima ASL avente ad oggetto “consegna badge avvocati dirigenti – obbligo di marcatura” con la quale veniva istituito l’obbligo di marcature dei tesserini magnetici, pena l’adozione di misure disciplinari. Le censure attoree si mostravano tese ad evidenziare l’incompatibilità del sistema di rilevazione delle presenze con lo status di avvocati dipendenti di ente pubblico caratterizzati da “profili di autonomia professionale ed indipendenza[1]” a cui la sentenza appellata opponeva che le prerogative di autonomia ed indipendenza non sono lese da ordini di servizio finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro[2].  Infatti, il dovere di marcare il badge non realizzerebbe una “indebita ingerenza” nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense.

Il giudice di primo grado (T.A.R. Campania- Salerno) affermava l’infondatezza delle pretese in quanto “l’attività di controllo e verifica, per sia natura strumentale, deve essere comunque esercitata e valorizzata in considerazione dei profili professionali volta a volta presi in considerazione” con particolare riferimento, più che al sistema di rilevazione delle presenze tramite badge, alle “successive attività amministrative intese alla gestione delle singole e differenziate categorie di personale, ivi compresa, nei sensi chiariti, quella degli avvocati dell’ente”.

Si precisa che la sentenza in commento attiene alla compatibilità del meccanismo di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti delle AA.SS.LL. campane, attuato mediante l’uso del badge, con le caratteristiche di indipendenza ed autonomia professionali qualificanti la posizione dei dirigenti – avvocati dei medesimi enti. Parte appellante, infatti, deduce che “la forma di controllo adottata (…) mal si concilia con le caratteristiche di imprevedibilità e di dinamicità che connotano, da sempre, la professione di avvocato” essendo questa stessa professione “connessa anche ad una effettiva e logistica libertà di azione”. Il Consiglio di Stato ritiene il motivo non meritevole di accoglimento sulla base delle motivazioni già esposte in primo grado, aggiungendo che, in particolare, con riguardo alla posizione dei cd. avvocati pubblici (ai quali è affidato lo ius postulandi nei confronti dell’ente presso cui sono incardinati organizzativamente), le prerogative di autonomia ed indipendenza attengono essenzialmente al modo in cui perseguire l’interesse dell’ente stesso ed alle scelte difensive da mettere in pratica. Tuttavia, il Consiglio di Stato non esclude che determinate forme di controllo siano oggettivamente idonee ad intaccare il nucleo essenziale dei requisiti di indipendenza ed autonomia dell’attività lavorativa; lo stessa pone poi l’esempio della necessità per l’avvocato di recarsi presso un ufficio giudiziario diverso da quello in cui presta servizio. Tuttavia, rileva poi che l’evenienza considerata non si verifica nella specie in quanto, come si evince dalla nota del Commissario Straordinario della ASL Salerno prot. N. 159132 del 20 luglio 2016, recante il regolamento di utilizzazione del badge, l’autorizzazione a recarsi presso le sedi giudiziarie deve essere richiesta al Dirigente Responsabile dell’Avvocatura.

Allo stesso modo, il Consiglio di stato rigetta il motivo di ricorso secondo cui il sistema di rilevazione presenze non si configurerebbe adatto ad una professione che risulta improntata sulle caratteristiche essenziali di imprevedibilità e dinamicità, in quanto non è dimostrato che l’imprevedibilità dell’attività professionale dell’avvocato sia tale da impedire l’efficiente e tempestivo esercizio della potestà autorizzatoria e proprio l’affidamento di tale potestà al Dirigente garantisce lo svolgimento del mandato difensivo secondo criteri di snellezza, tempestività, flessibilità e coerenza con le effettive esigenze organizzative del dipendente.

L’ulteriore motivo di appello riguardava poi la doglianza, ritenuta egualmente infondata, con la quale si lamentava in primo grado l’insussistenza di adattamenti e/o correttivi per adeguare la misura di controllo delle presenze alle diverse tipologie di dipendenti dell’ASL; dolendosi altresì della disparità di trattamento tra le varie categorie di dipendenti ASL dei provvedimenti impugnati. Il Consiglio di Stato non reputa il motivo di appello meritevole di accoglimento, “pur nella sua complessità” in quanto, in primo luogo reputa non chiari gli adattamenti e/o correttivi che gli appellanti ritengono necessari; in secondo luogo, non dimostrato sotto quale profilo le disposizione regolamentari impugnate siano carenti o inidonee a soddisfare le esigenze di adattamento.

A tal riguardo si segnala che il codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014, come da ultimo modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, prevede all’art. 9 rubricato “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza” che “l’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”; tale principio di autonomia è altresì rafforzato dall’articolo 10 del codice deontologico forense. L’indipendenza dell’avvocato è altresì sancita dal Codice deontologico degli avvocati europei approvato dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) risalente al 28 ottobre 1988 e da ultimo modificato nel maggio 2006, il quale prevede all’art. 2 punto n. 1 che “la molteplicità dei doveri che incombono sull’avvocato gli impone una indipendenza assoluta, immune da qualsiasi pressione”.

In definitiva, ci si chiede, se davvero il sistema di rilevazione presenze tramite tale meccanismo automatizzato sia in grado di far fronte ad una professione caratterizzata da tale elevato indice di dinamicità. Seppur, lo si comprende, si rende necessario un sistema in grado di rilevare le presenze in grado di far fronte ai cd. “furbetti del cartellino”, forse il sistema di rilevazione disposto dalla A.S.L. Salerno e da tanti altri Enti si mostra eccessivamente puntuale e poco flessibile.

[1] Così sent. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2018, n. 5538.

[2] La sentenza di gravame del caso di specie faceva riferimento alla sent. Cons. Stato, sezione V, n. 2434 del 7 giugno 2016.

 

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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