giovedì, Dicembre 12, 2024
Criminal & Compliance

Gli screenshot e il reato di diffamazione

Quotidianamente nell’usare i Social come Whatsapp o Messenger, sarà sicuramente capitato di inoltrare su una chat lo screenshot di una conversazione o un post visto su Facebook.

Lo screenshot, termine inglese che letteralmente significa fermo-immagine, consiste nell’acquisizione immediata mediante foto, di qualsiasi post o conversazione desideriamo salvare. Grazie a questa innovativa tecnologia, risulta molto più agevole mostrare ad altri il contenuto dell’immagine che abbiamo precedentemente “screenshottato”.

Ciò che sembra un gesto di routine, deve essere bilanciato con alcuni diritti tutelati dall’Ordinamento giuridico, in tal senso, anche inviare uno screenshot se associato a determinate situazioni individuate dalla legge, potrebbe costituite un’ipotesi di reato,  in particolare il reato di diffamazione.

La art. 595 del codice penale disciplina:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”

È d’obbligo qualche precisazione; non sempre inoltrare e/o pubblicare uno screenshot è reato. Per potersi realizzare il reato di diffamazione è necessario che vi si presentino i presupposti individuati dalla norma, in particolare che:

  • Si leda l’altrui reputazione
  • Sia divulgato ad una pluralità di persone
  • L’assenza della persona offesa.(1)

Elemento cardine della norma è la reputazione ed è ciò che si vuole tutelare, quindi l’invio dello screenshot su di una chat di whatsapp a titolo informativo non costituisce reato. Differentemente se la condivisione avviene, al fine di denigrare e offendere l’altrui considerazione, la questione muta totalmente, rendendosi concreto il reato di cui all’articolo 595 del codice penale.

Ugualmente su Facebook, si deve avere una certa prudenza quando si decide di pubblicare uno screenshot. Difatti se l’animo di chi condivide il post è di ledere l’altrui reputazione, diffondendo notizie che arrechino danno all’individuo, si verificano le condizioni di cui sopra, incorrendo nel reato di diffamazione.

Si menziona una sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 50/2017 in relazione al reato di diffamazione. La Corte, nel caso di specie statuiva che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica” (2)

Come si evince dalla sentenza succitata, Facebook come altri social rappresentano un mezzo utile per diffondere notizie accessibile a tutti, ed è quindi necessario avere accortezza quando si decide di pubblicare uno screenshot contente informazioni riferibili ad altri e soprattutto analizzare che il contenuto di quest’ultimo non leda in nessun modo la reputazione altrui.

 

FONTI

(1)  http://www.canestrinilex.com

(2) http://www.altalex.com  (Cass. Pen. Sez I, sentenza n.50/2017)

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

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