venerdì, Aprile 19, 2024
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Global Administrative Law, interessi pubblici di dimensione globale

Nell’era della globalizzazione, la rete degli scambi commerciali e dei mercati finanziari si infittisce e gli Stati non figurano più come soggetti sovrani unitari. Nasce in questo contesto il Diritto Amministrativo Globale (Global Administrative Law) allo scopo di prevenire eventuali conseguenze dannose. L’aggettivo ‘globale’ si riferisce alla globalizzazione economica; ma le amministrazioni nazionali sono sempre più spesso assoggettate a regole emanate da organismi internazionali o possono operare in un contesto sopranazionale o mondiale, in queste ipotesi, il termine suddetto si riferisce a un contesto ultrastatale in cui intervengono amministrazioni nazionali.   Alla crescita del numero di organizzazioni internazionali corrisponde l’emersione di vere e proprie pubbliche amministrazioni globali.

Il GAL ha lo scopo di far fonte alla dimensione globale di interessi pubblici, ma anche quello di colmare il vuoto di legittimazione che caratterizza le amministrazioni internazionali. La funzione principale delle amministrazioni pubbliche è perseguire un fine pubblico e, laddove tale fine assuma una dimensione extrastatale, è necessario intervenire ad un livello di azione internazionale. Quando l’interesse da tutelare presenta caratteri globali, per perseguirlo può essere insufficiente una negoziazione tra gli Stati e occorre dare vita a un sistema di regole più ampio, in modo tale da garantire interessi propri anche di cittadini di altri  Stati. Emblematico è il caso dell’ambiente, evento su scala mondiale, ove è necessario provvedere a livello globale con meccanismi più complessi (come quelli previsti dal Protocollo di Kyoto).

L’evoluzione dei caratteri originari del diritto amministrativo, insieme ai fenomeni correlati alla globalizzazione, ha avviato la formazione di un sistema giuridico globale, che comincia a presentare alcuni caratteri identificativi, primo fra tutti  la settorialità dovuta alla frammentazione organizzativa, bilanciata però da una connessione tra i diversi ordinamenti; la commistione tra regolatori e regolati, connessa ai processi decisionali congiunti tra pubblico e privato e tra livello globale e livello nazionale; l’assenza di una base costituzionale, cui si legano i problemi sulla legittimazione delle organizzazioni internazionali; la presenza di un sistema di garanzie basato su principi generali, procedimenti, organi giurisdizionali forieri di conflitti.

La legalizzazione delle amministrazioni sovranazionali, volte alla creazione di una rule of law universale è data dall’esistenza di un’elevata quantità di regole, principi procedurali e dall’istituzione di appositi giudici che conferiscono al sistema un elevato tasso di istituzionalizzazione (Cassese). La settorialità del diritto amministrativo globale comporta una diversa applicazione dei principi in virtù delle esigenze dello specifico ambito, della pluralità dei soggetti e della presenza degli Stati accanto ai privati.

Tra le obiezioni che sono state mosse circa la possibilità di riconoscere o meno l’esistenza di un diritto amministrativo globale prima fra tutte è la rilevata assenza del principio della divisione dei poteri. Gli Stati, infatti, operano a livello internazionale mediante i loro esecutivi nazionali o le loro amministrazioni, ma manca un equivalente dei Parlamenti nazionali: non vi sono organi elettivi globali. Tuttavia, la mancanza di una netta separazione dei poteri non ha impedito la formazione di sistemi amministrativi anche extrastatali. In aggiunta, in tale periodo storico, non deve essere enfatizzata in misura eccessiva la connessione tra principio della divisione dei poteri e formazione di un diritto amministrativo. Ulteriore critica è l’assenza di una base costituzionale,  ciò è legato all’mancanza di un governo unico e alla presenza di più sistemi settoriali di governance; è da segnalare il manifestarsi, in tempi recenti, di un processo di costituzionalizzazione del diritto internazionale, riconducibile al riconoscimento di alcuni diritti fondamentali o alla disciplina delle fonti. Correlate all’assenza di una base costituzionale, ulteriori critiche riguardano la legittimazione delle amministrazioni internazionali.

A tali critiche si risponde nel senso che l’assenza di una base costituzionale ed i dubbi sulla legittimazione democratica delle amministrazioni internazionali non impediscono di considerare che il GAL sia munito di un complesso sistema di garanzie e altre fonti di legittimazione. Prima legittimazione è fornita sul piano procedimentale da principi dettati da trattati internazionali o dagli atti che regolano le istituzioni globali che sanciscono il diritto di difesa, principio del contraddittorio, principio di trasparenza ed idonee misure di pubblicità. Altre volte, invece, questi principi sono riconosciuti da decisioni di giudici globali. Seconda legittimazione è di tipo tecnico, data dalle specifiche competenze dei soggetti che adottano decisioni globali, in altre parole, gli appositi organismi internazionali sono in grado di validare le decisioni stesse.  La terza legittimazione è data da principi generali che vanno mano a mano imponendosi, tali sono: obbligo di motivazione, diritto di essere ascoltati, diritto di accesso agli atti, diritto di partecipare alla formazione degli stessi. Quarta fonte di legittimazione sono i giudici internazionali a cui è affidata la funzione di operare un sindacato giurisdizionale sulle regole globali, tra cui si menziona l’International Tribunal for the Law of the Sea. La previsione di organi giurisdizionali rappresenta una forma di rimedio avverso uno dei principali limiti di questo diritto: la sua effettività.

In conclusione, l’elevata quantità di regole, l’affermazione di principi (principalmente procedimentali) e l’istituzione di appositi giudici conferiscono al sistema amministrativo globale un alto tasso di istituzionalizzazione, che determina una legalizzazione delle amministrazioni globali e va nella direzione di configurare una rule of law universale.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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