venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Guida alla condivisione lecita di contenuti sul web

Chiunque carichi su un sito Internet un contenuto di propria creazione è protetto dalla L. 633/1941 sul diritto d’autore (di seguito: LA) in quanto ex art. 6: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.” Inoltre, la Convenzione universale del diritto d’autore di Ginevra del 1952 tutela ogni espressione intellettuale, anche non registrata o depositata.

Ne segue che copiare contenuti di soggetti terzi senza consenso costituisce appropriazione illegittima, ad eccezione dei casi in cui esplicitamente la fonte (autore o sito Internet dove sono presenti creazioni originali di diversi autori) indichi che è possibile utilizzare i contents senza dichiararne la provenienza. Esempi: Wikipedia per le informazioni, pexels.com  per le immagini. È necessario prestare attenzione a pratiche illecite come l’apposizione di loghi su foto altrui in quanto ciò presume che le foto in questione siano state acquistate.

La condivisione di contenuti è invece legittima ogni qualvolta venga indicato in modo chiaro la provenienza dei materiale diffuso, attraverso per esempio la trasposizione del link originario che permette l’individuazione della paternità (per approfondimento: caso Svensson, Nils Svensson e altri contro Retriever Sverige AB, C‑466/12), come ad esempio avviene incorporando un video di Youtube in un post su Facebook. Infatti, l’art. 20 LA riconosce “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera […] il diritto di rivendicare la paternità dell’opera” e all’art. 22 si riconosce il carattere inalienabile di questo diritto e statuisce che “tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazione della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.”

Le condivisioni realizzate con gli appositi strumenti di condivisione (cd. share buttons come ad esempio “Condividi” di Facebook o “Ritwitta” di Twitter) permettono di evitare violazioni di copyright. Non tutti i Social Network hanno questo tipo di funzione (es. Instagram) e dunque i rischi di condivisione illecita di foto e video è alta.

Per quanto riguarda invece la riproducibilità dei discorsi di interesse pubblico l’art. 66 LA prevede le cd. “eccezioni per pubblica utilità“, per cui discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico, nonché estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo e solo se indicata la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo del discorso.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la Delibera n. 680/13/CONS ha approvato il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003, n. 70”. In vigore dal 31 marzo 2014, si rivolge ai titolari di un diritto d’autore che abbiano riscontrato un utilizzo illecito della propria opera, diffusa online (anche se ospitante su server situati all’estero) o sui tradizionali mezzi di comunicazione di massa. Lo scopo del regolamento è la cessazione della violazione tramite una rapida procedura. Infatti, la rimozione delle opere o la disabilitazione dell’accesso al sito devono essere attuate entro tre giorni dalla notifica dell’ordine. Per quanto riguarda il profilo del risarcimento del danno, è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Alcune piattaforme, come Facebook, Google e Tre, hanno adottato appositi Codici di autoregolamentazione che prevedono procedure per richiedere direttamente al gestore del sito la rimozione dell’opera diffusa in modo illegale (cd. notice and take down).

Facebook inoltre ha emesso una “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” che viene accettata nel momento dell’iscrizione. Si tratta di una licenza di utilizzo non esclusiva, trasferibile, libera da royalty e valida in tutto il mondo. Questa “Licenza IP” riconosce dunque la proprietà dei contenuti in capo all’utente, mentre riserva al Social Network la libera disposizione degli stessi. Si noti che questa licenza viene conferita a favore di Facebook e non di tutti i suoi iscritti che quindi non hanno diritto di usare contenuti altrui, eccezion fatta per l’opzione “Condividi” che è lecita proprio perchè Facebook ha la facoltà di trasferire a terzi la licenza di cui sopra. Se così non fosse, il singolo utente potrebbe azionare una tutela giudiziaria nei confronti del condivisore e ciò andrebbe a discapito di una importante funzione del sito. La licenza si configura come “non esclusiva” allo scopo di permettere all’utente di continuare a disporre in modo libero dei propri contenuti, pubblicandoli per esempio su altri siti. L’accordo tra l’utente e il Social termina con la cancellazione del profilo che, citando la Dichiarazione, avviene “in modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri).

SHARE: Ignorantia legis non excusat.

 

 

Elisabetta Colombo

Elisabetta Colombo, in concomitanza agli studi accademici presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, è attualmente attiva nell'associazione internazionale ELSA (The European Law Students' Association) con la nomina di Presidente di ELSA Milano ed inoltre lavora nel Team for External Relations di ELSA Italia. Nel febbraio 2016 si è aggiudicata il quarto posto all'ICC International Commercial Mediation Competition e a novembre il primo classificato alla II National Negotiation Competition organizzata da ELSA Italia. Ricopre la carica di Head of Organizing Committee della III edizione della National Negotiation Competition che sarà ospitata da ELSA Milano questo novembre. Con l'incarico di National Coordinator e Researcher del Legal Research Group internazionale sul tema dell'European Compliance Benchmark ha approfondito la relativa tematica coordinando al contempo il gruppo di lavoro italiano giungendo dunque alla pubblicazione del lavoro lo scorso maggio.

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