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I condannati minorenni e l’esecuzione della pena: d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121

La tutela della persona minorenne, nel contesto del procedimento penale, non è mai stata di facile attuazione.

Lo dimostra il fatto che l’attuazione di modelli in favore del minore nell’ordinamento giuridico nazionale abbia avuto un notevole ritardo rispetto ad altre nazioni. Solo di recente il Legislatore è intervenuto sulla materia, con particolare riguardo all’esecuzione della pena, tramite il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Il decreto legislativo per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni è strutturato in quattro capi:

I disposizioni generali dell’esecuzione penitenziaria nei confronti dei minorenni;

II esecuzione esterna e misure di comunità;

III disciplina dell’esecuzione;

IV intervento educativo e organizzazione degli IPM e, infine, due norme di chiusura destinate agli impegni finanziari per l’attuazione della riforma.

Tale decreto è anche l’atto definitivo con cui il Legislatore ha dato seguito ad un monito della Corte Costituzionale e con cui ha dato attuazione[1] all’art. 1, comma 81, 83 e 85, lettera p), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103.

Invero, la Corte Costituzionale ha fatto sentire la sua voce relativamente all’assenza di un adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei condannati minorenni. La Corte ha statuito che – per quanto attiene alle misure alternative alla detenzione: «la rigida applicazione anche ai minori dei limiti di pena inflitta e, rispettivamente, scontata, previsti per l’affidamento in prova al servizio sociale e per la semilibertà, comporta che il regime di detenzione in carcere non è differenziato rispetto a quello stabilito per gli adulti e che resta perciò compressa quell’esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono[2]».

Per quanto riguarda la legge delega, è importante citare le linee direttrici su cui si è basata, perché rappresentano la direzione che in teoria avrebbe dovuto prendere il decreto di attuazione. Esse sono tre[3]:

  • Priorità assegnata ai bisogni del minorenne e alla promozione della sua persona, attraverso l’individualizzazione e la flessibilità dell’intervento educativo;
  • Modello penitenziario incentrato sui bisogni di ogni singolo condannato, al fine di poter preferire le misure alternative al carcere;
  • Rafforzamento delle relazioni col mondo esterno, in modo da realizzare un concreto modello rieducativo, che riduca al minimo le possibilità di commettere nuovamente reati una volta usciti[4].

In sintesi, lo scopo ultimo dell’introduzione del decreto prima dell’intervento della Corte e, oggi, affermato della legge delega 103/2017 – è stato quello di introdurre «misure penali di comunità» (art. 2 D. lgs. 121/2018). La locuzione utilizzata, al posto di “alternative”, fa emergere la volontà di coinvolgere direttamente la collettività nell’applicazione delle misure e nel recupero del condannato. Fa emergere l’intenzione di creare un modello più affine alle esigenze del minore, in grado di tener conto del ruolo marginale che il carcere dovrebbe avere per lui.

Le misure penali di comunità sono, in particolare, misure alternative alla detenzione che devono prevedere un programma di intervento educativo che coinvolga anche il nucleo familiare del minore. Si tratta di:

·         Affidamento in prova al servizio sociale (art. 4), anche con detenzione domiciliare (art. 5), applicabile quando la pena detentiva non supera i 4 anni;

·         Detenzione domiciliare (art. 6), applicabile quando non ricorrono le condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale e per l’affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare e la pena non supera i tre anni;

·         Semilibertà (art. 7)[5].

Di estremo interesse risultano anche le previsioni relative al trattamento negli istituti penitenziari per minori[6], contenute nel capo IV del decreto. Si tratta della necessità:

·         Che la permanenza in istituto avvenga sulla scorta di un progetto educativo personalizzato (art. 14);

·         Che nella assegnazione dei detenuti sia assicurata la separazione dei minorenni dai giovani adulti e degli imputati dai condannati nonché l’accoglienza delle donne in istituti o sezioni apposite (art.15);

·         Che le camere di pernottamento non accolgano più di 4 persone (Art. 16);

·         Che sia garantita la permanenza all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno (art. 17);

·         Che i detenuti siano ammessi a frequentare i corsi di istruzione e formazione professionale all’esterno dell’istituto (art. 18);

·         Che siano garantiti almeno otto colloqui mensili, con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo ovvero, per i detenuti privi di riferimenti affettivi, con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni (art. 19) nonché visite prolungate (4 al mese) in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, per riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico;

·         Che sia preparata la dimissione nei sei mesi antecedenti la stessa rafforzando in vista e a sostegno del reinserimento familiare sociale e lavorativo (art. 24).

Sulla base di quanto detto sino ad ora diviene chiara la ratio del decreto legislativo. Il legislatore ha voluto creare un modello di esecuzione della pena differenziato, ad hoc, per i condannati minorenni. Un modello pensato e messo in atto per quelle che sono le caratteristiche del bambino, inteso come personalità non ancora matura ma in via di sviluppo; un modello che riducesse il carcere ad extrema ratio rispetto alle misure alternative alla detenzione, la cui operatività doveva essere la prima ad essere vagliata ed, eventualmente, applicata; e infine un modello che realizzasse fino in fondo le finalità rieducativa del carcere, facendo un giorno uscire una persona che fosse in grado di reinserirsi socialmente nella comunità di appartenenza.

Terminata la disamina su alcuni punti di interesse del decreto, si può passare ad una breve riflessione. A questo punto della trattazione, sorge spontanea una domanda e cioè se questo modello di esecuzione della pena per i condannati minorenni abbia le caratteristiche per diventare effettivamente efficace e per portare a termine quelli che sono gli obiettivi sopra descritti. Nonostante ci sia stato un impegno effettivo nel realizzare un modello differenziato – come si nota dagli articoli sopra citati –, si può subito anticipare un generale malcontento. Si possono riportare alcuni esempi.

C’è chi ritiene[7] – con riferimento al generale impianto del nuovo modello – che in realtà sia stato tradito proprio uno degli aspetti cardine del modello di esecuzione della pena del minore e cioè la riduzione del carcere da extrema ratio.

C’è chi[8] si stupisce dell’introduzione dell’art. 2, co.3, che recita «Fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunita’ e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni». Applicare anche ai condannati minorenni le limitazioni dell’art. 4-bis significa, in effetti, tradire a monte il monito della Corte Costituzionale e, inoltre, le intenzioni ultime del decreto legislativo, in quanto significa ancora una volta applicare a condannati minorenni il trattamento riservato all’adulto.

E, con riferimento a questo ultimo punto, c’è chi è rimasto esterrefatto, in quanto ritiene che estendere le limitazioni dell’art. 4-bis significhi estendere il carcere duro ai condannati minorenni. E questo non solo tradisce tutti gli impegni assunti dall’Italia, ma potrebbe anche essere tacciato di incostituzionalità[9].

In conclusione, appare sicuramente vera la necessità di un intervento idoneo a creare un modello di esecuzione della pena differenziato per i condannati minorenni, ma è anche vero che probabilmente quanto fatto ancora non basta. Ci si aspetta, pertanto, un ulteriore intervento del legislatore, mirato a completare nella maniera più idonea possibile il quadro disegnato dagli atti internazionali ed europei e dalla legge delega.

 

 

[1] Ferma la scelta di non dare attuazione alla delega nella parte volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi. In www.camera.it, 6 novembre 2018.

[2] Corte Cost., 25 marzo 1992, n. 125.

[3] In questa impostazione è d’obbligo tener conto che la legge delega, a sua volta, ha attuato gli impegni che discendono direttamente dalla sottoscrizione di carte internazionali che mirano a disegnare delle misure penali a misura di bambino.

[4] L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 novembre 2018.

[5] D. Aliprandi, Approvata definitivamente la riforma del carcere: scompaiono le misure alternative, in http://ildubbio.news, 29 settembre 2018.

[6] A. Larussa, Esecuzione della pena nei confronti di minori: la nuova disciplina, in www,altalex.com, 31 ottobre 2018.

[7] L. Caraceni, Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 novembre 2018.

[8] A. Larussa, Esecuzione della pena nei confronti di minori: la nuova disciplina, in www.altalex.com, 31 ottobre 2018.

[9] Carcere duro anche per i minorenni, in http://www.camerepenali.it, 27 luglio 2018.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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