venerdì, Aprile 19, 2024
Di Robusta CostituzioneUncategorized

 I finanziamenti pubblici alla danza: quando cambierà la musica?

 

  1. La tutela delle arti e dello spettacolo nella Costituzione

 

L’Italia è un Paese da sempre noto per i suoi artisti, che si sono distinti, nel corso dei secoli, in molteplici settori. La pittura, la scultura, il canto, la musica e la danza sono solo alcune delle discipline che hanno dato vita a veri e propri “maestri”, che sono, oggi, noti in tutto il mondo[1].

Non stupisce, dunque, che anche la Costituzione italiana si sia occupata non solo della promozione della cultura e della ricerca, di cui all’art. 9, e della tutela della libertà di manifestazione del pensiero, prevista all’art. 21, ma anche della libertà dell’arte e della scienza e della libertà del loro insegnamento, principi sanciti all’art. 33[2].

Partendo dall’art. 9, si deve sottolineare che l’inclusione di tale previsione nella legge fondamentale italiana fu fortemente voluta dai Padri costituenti, che evidenziarono l’importanza della formazione intellettuale dell’individuo[3].  Non a caso, tale articolo è stato definito come “la sanzione costituzionale dello Stato di cultura”, intendendosi per essa tutto ciò che riguarda i processi di formazione intellettuale dell’individuo, comprensivi “dell’acquisizione di ogni valore, ancorché puramente estetico, suscettibili di sollecitare ed arricchire la sensibilità della persona[4].

Due norme, in specie, appaiono strettamente connesse a questo principio fondamentale[5].

La prima di esse è l’art. 21 Cost., che si prefigge lo scopo di tutelare tutte le forme di espressione del proprio pensiero aventi carattere religioso, artistico, politico o scientifico[6], arrivando, quindi, a garantire qualunque messaggio si intenda diffondere[7].

La seconda è l’art. 33 Cost., che sancisce la libertà dell’arte e della scienza e la libertà di insegnamento delle stesse. Priva di discussione in sede di Assemblea Costituente[8], tale disposizione costituisce il segnale di un generale riconoscimento, da parte dei Padri costituenti, dell’importanza e della grande rilevanza di questi elementi nel nostro ordinamento[9].

Da qui si può chiaramente comprendere, dunque, la centralità che l’arte ed il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese assumono nel sistema giuridico italiano, rappresentando, in via conclusiva, degli strumenti utili a garantire il pieno sviluppo della personalità umana[10].

A fronte, in ogni caso, della grande importanza attribuita a questi valori, ci si è a lungo interrogati sulle modalità, concrete, di attuazione degli stessi. Adottando, dunque, un approccio di realismo giuridico[11], non si può non notare come il contenuto dell’art. 9 sia rimasto per lungo tempo disatteso dal legislatore nazionale.

Basti pensare che solo nel 1975 è stato istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, divenuto, poi, nel 2013, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Quest’ultimo avrebbe potuto richiamare nella sua legge istitutiva il disposto dell’art. 9 della Carta costituzionale, ma tale riferimento risulta mancante[12]. Il testo appare, inoltre, carente anche di una struttura e un programma precisi[13].

Non a caso, sia il Presidente emerito delle Corte costituzionale Sabino Cassese sia il Direttore dell’Istituto Centrale di Restauro Giovanni Urbani si sono espressi in termini molto duri, sottolineando come l’attuale apparato normativo sia del tutto inadeguato nel dare attuazione al sopracitato principio costituzionale[14].

La crisi sanitaria e pandemica non ha, inoltre, apportato mutamenti positivi. La mancata attuazione dell’art. 9 sul versante culturale si avverte, infatti, con maggiore forza oggi, dal momento che la cultura rappresenta uno dei settori più colpiti dalla crisi economica[15].

In particolare, soprattutto il settore della danza ha subito un duro contraccolpo[16].

 

  1. La danza disciplinata dal legislatore nazionale

 

La centralità che la danza ha assunto nel nostro sistema giuridico è certamente testimoniata da diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo.

È stato, dapprima, con il DDL n. 859 del Senato della Repubblica, comunicato alla Presidenza il 15 febbraio 1988, che la questione della danza e del suo insegnamento è stata affrontata dal legislatore. Non a caso, si è affermato che “Sono trascorsi quasi tre lustri da quando la Corte costituzionale (sentenza n. 240 del 1974) ha esteso al campo della danza l’applicazione del primo comma dell’articolo 33 della Costituzione”, attuando una vera e propria azione “liberalizzatrice” dell’insegnamento di questa disciplina. “Ma la danza non è solo arte”, si prosegue, sostenendo, poi, che essa sia “soprattutto tecnica ed istruzione”, che “comporta una delle forme più rigorose e responsabili d’insegnamento, quella cioè che viene impartita a un corpo e a una mente infantile, fino agli stadi adolescenziali”.

Sul punto si è, poi, tornati con il DDL n. 2925 del Senato della Repubblica, comunicato alla Presidenza il 9 dicembre 1997, in tema di “Disciplina della danza e norme sulla prevenzione, sicurezza e tutela della salute nello svolgimento delle attività di danza”. In questo testo, all’art. 1, si enunciano i principi e le finalità di tali disposizioni, sancendo che “La danza, soprattutto sotto forma di balletto classico, é una forma di arte nonché una disciplina fisiologica, terapeutica e naturale ed é accessibile a tutti, nel rispetto delle norme sulla prevenzione e tutela della salute di coloro che svolgono attività di danza”. Essa è, inoltre, qualificata come “attività che arricchisce la possibilità e i mezzi di espressione, di comunicazione e di formazione della persona”, costituendo, quindi, un veicolo fondamentale per dare concreta applicazione al combinato disposto degli artt. 9, 21 e 33 Cost.[17].

È stata, infine, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la l. n. 175/2017, il c.d. Codice dello Spettacolo. La legge si compone di sette articoli con i quali vengono, inoltre, stanziate più risorse per il settore dello spettacolo, con un incremento progressivo del Fondo Unico per lo Spettacolo a partire dal 2020.

Di particolare importanza appare l’art. 1, che si richiama espressamente alle disposizioni costituzionali, affermando che la Repubblica si impegna a promuovere e sostenere “lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel   mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale”. Essa, inoltre, “riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore” e “l’utilità sociale dello spettacolo”. Si arriva, poi, ad affermare che lo Stato promuove e sostiene tutte le attività sopracitate svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico. Tra queste ricomprende espressamente anche le “attività di danza classica e contemporanea”.

L’intervento pubblico ha, inoltre, lo scopo di favorire “la qualità dell’offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità” e di garantire, a più livelli e in una prospettiva di leale cooperazione e collaborazione tra istituzioni, lo sviluppo delle produzioni artistiche e della loro diffusione.

Alla luce di queste fondamentali considerazioni non può che sorgere, adottando una metodologia che guardi alla realtà e alla concretezza dell’ordinamento giuridico contemporaneo[18], una domanda di difficile risoluzione. Quali sono stati gli spazi di intervento dello Stato per supportare e incentivare queste produzioni artistiche? Vi sono, oggi, dei Fondi specifici a ciò destinati? E soprattutto, cosa è stato stabilito con riferimento alla danza?

 

 

  1. Un settore dimenticato: quali finanziamenti?

 

Per rispondere a queste domande è necessario sottolineare che risulta, ancora oggi, di centrale rilievo il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla l. n. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell’intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento. Esso costituisce attualmente il principale, ma non l’unico, strumento di sostegno al settore dello spettacolo[19].

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero[20].

Da ultimo, il FUS è stato rifinanziato per complessivi cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050 dalla legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020).

Quanto ai criteri per l’erogazione e alle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi ai settori dello spettacolo dal vivo il d.l. n. 91/2013 ne ha affidato la determinazione a un decreto dell’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, specificando che gli stessi devono tener conto dell’importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi[21].

A decorrere dall’anno di contribuzione 2018, i criteri per l’erogazione e le modalità per l’anticipazione e la liquidazione dei contributi sono definiti dal Decreto ministeriale 27 luglio 2017, ma, a seguito dell’emergenza da COVID-19, il d.l. n. 34/2020 ha individuato criteri specifici per l’attribuzione delle risorse del FUS per il 2020 e il 2021. In particolare, ha previsto che, per il 2020, agli organismi già finanziati per il triennio 2018- 2020 diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche doveva essere erogato un anticipo del contributo fino all’80% dell’importo riconosciuto per il 2019 e che la restante quota del contributo doveva essere erogata entro il 28 febbraio 2021[22].

Ha, altresì, affidato a uno o più decreti del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo la definizione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, oltre che delle modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021[23].

Ha, inoltre, disposto la finalizzazione delle risorse aggiuntive previste dalla legge di bilancio 2021. In particolare, le stesse devono essere ripartite con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, per realizzare strumenti di sostegno integrativo destinati agli organismi dello spettacolo per la ripresa delle attività e per assicurare la tutela occupazionale, con particolare riguardo ai costi di produzione degli spettacoli eventualmente interrotti e/o cancellati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nel 2021. Si prevede, inoltre, un incremento del contributo per i soggetti che rispettino i requisiti minimi previsti dal Decreto ministeriale 27 luglio 2017 e che non superino la soglia di tolleranza assieme al riconoscimento di contributi a favore di nuove istanze per l’annualità 2021, sia per soggetti che operano in settori già previsti, sia per nuovi settori[24].

Ai fini dell’accesso alle risorse, infatti, è stato stabilito che i soggetti interessati trasmettono all’attuale Ministero della Cultura i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure da definire con apposito bando[25].

Entro i successivi due mesi, con decreto del MIC, di concerto con il MEF, si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

Queste disposizioni costituiscono uno dei più recenti interventi riguardanti lo spettacolo adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria Coronavirus. Ulteriori novità a tal riguardo sono state l’istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo; la prosecuzione del sostegno a festival, cori e bande, e l’introduzione del sostegno ad orchestre giovanili e a musica jazz; l’estensione dell’ART-BONUS, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo; il rafforzamento e l’ampliamento dell’ambito di applicazione del credito di imposta previsto per la promozione della musica; il sostegno allo svolgimento di attività culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e 2017; la modifica della disciplina volta a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto e la regolamentazione dell’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo[26].

Tutte queste previsioni hanno il chiaro intento di incentivare e sostenere il mondo dello spettacolo, piegato dalla pandemia. L’importanza della loro introduzione è testimoniata dal fatto che la danza è, oggi, considerata come una delle forme più rilevati di espressione della personalità del singolo e, come tale, deve essere tutelata, in funzione della piena realizzazione dell’essere umano[27].

 

[1] Gli esempi in questo senso sono sconfinati: basti pensare ai grandi artisti del Rinascimento italiano, Donatello, Michelangelo, Raffaello e Leonardo Da Vinci, o dell’Ottocento, come Puccini, Verdi e Paganini, o ai più recenti Morricone e Fracci.

[2] L’art. 9 Cost., in particolare, dispone che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. L’art. 21, al suo 1° co., che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. L’art. 33, infine, afferma che “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

[3] V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, 1990.

[4] E. Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, 1961.

[5] Si tratta di un vero e proprio intreccio tra libertà positive e negative: sul punto F. Dell’Aversana, Fonti e principi del diritto dello spettacolo, in F. Dell’Aversana (a cura di), Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, 2016.

[6] V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, cit. Similmente si afferma che il pensiero considerato nell’articolo 21 “non deve essere inteso in senso rigido e stretto: è garantita anche la manifestazione di suggestioni, emozioni, sensazioni, nonché qualsiasi attività volta a provocare corrispondenti stati d’animo”: così, S. Fois, A. Vignudelli (a cura di), Principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana, Articoli 1-54, 1991.

[7](…) gli artt. 19 e 33 Cost. vengono interpretati come una riaffermazione della libertà di pensiero, in relazione a quei campi specifici nei quali ciò risultava necessario per ragioni storiche o per ampliare la sfera della garanzia”: così, V. Crisafulli, L. Paladin Commentario breve alla Costituzione, cit.

[8] F. Dell’Aversana, Fonti e principi del diritto dello spettacolo, in F. Dell’Aversana (a cura di), Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, cit.

[9] Sul fatto che dalla lettura unitaria di libertà dell’arte e della scienza consegua la generale libertà della cultura si rinvia a M. Fiorillo, Arte e scienza (libertà), in Enciclopedia giuridica Sole 24Ore, I, 2007; M. Ainis, M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura, 2015.

[10] V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, cit.

[11] Sul ruolo della fattualità, inteso come mondo dei fatti “naturali, economici, sociali” che “non è il terreno inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica”, ma è “il terreno tipico della storia”: così, P. Grossi, L’invenzione della Costituzione: l’esperienza italiana, in L’invenzione del diritto, 2017.

[12] I. Marconi, L’articolo 9 della Costituzione: cultura, paesaggio e ricerca, in https://www.altalex.com/guide/articolo-9-della-costituzione.

[13] Ibidem.

[14] Ibidem.

[15]Per quanto riguarda le arti e lo spettacolo, ad esempio, si è ben presto palesato uno scenario molto più grave di quello che ha riguardato altri settori produttivi del nostro sistema economico. Si è, così, definitivamente imposto all’attenzione dell’opinione pubblica un dato che era noto, da tempo, agli addetti ai lavori: il mondo delle arti e dello spettacolo è in profonda sofferenza a causa di una situazione difficile che persiste da tempo, con la conseguenza che la crisi ha soltanto contribuito a rendere ancor più urgente l’esigenza di individuare nuove soluzioni a vecchi problemi”: F. Dell’Aversana, Il diritto delle arti e dello spettacolo
oltre la pandemia: idee per il superamento di un’emergenza culturale
, in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_S_2020/DellAversana.pdf .

[16] Sulle difficoltà economiche esistenti per il mondo della danza si veda, con riferimento alle scuole, D. Molino, Green Pass e crisi economica: il tracollo delle scuole di danza, in La Stampa, 21 ottobre 2021 e, con riferimento ai corpi di ballo e alle compagnie, M. Barbato, Le conseguenze della pandemia sul settore della danza e come riprendersi, in https://www.artribune.com/arti-performative/teatro-danza/2020/04/conseguenze-pandemia/ .

[17] Sul necessario legame tra queste tre disposizioni, che necessitano di un’attuazione congiunta, si veda V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, cit. e F. Dell’Aversana, Fonti e principi del diritto dello spettacolo, in F. Dell’Aversana (a cura di), Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, cit.

[18]Ancora una volta (…) sono gli accadimenti, i comportamenti, le scelte umane che muovono le idee, le riflessioni e (…) le parole”: G. Tieghi, Educare, non solo decidere. Nuovi scenari. Dalle recenti opere dei giudici costituzionali Grossi e Sotomayor, in Rivista AIC, 2020, n. 1.

[19] Servizio Studi Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, Interventi per lo spettacolo, 20 ottobre 2021.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] Ibidem.

[23] Ibidem.

[24] Ibidem.

[25] Ibidem.

[26] Ibidem.

[27] Lucide ed eleganti sono le parole di S. Prisco, Editoriale, in Rivista di diritto delle arti e del- lo spettacolo, 1, 2017, “il quale ricorda che si produce nell’arte e nello spettacolo un’esplosione e pluralizzazione di orizzonti, di forme e di senso che si intersecano e si rinnovano sempre”, come riporta F. Dell’Aversana, Il diritto delle arti e dello spettacolo oltre la pandemia: idee per il superamento di un’emergenza culturale, cit. Sulla funzione sociale dell’arte e dello spettacolo, che rilevano come beni giuridici veri e propri da tutelare nell’ordinamento, si veda I. Guarnaccia, Il fenomeno artistico. Una visione d’insieme, in F. Dell’Aversana (a cura di), Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, cit. Sul legame tra l’art. 9, definito come norma programmatica, e gli artt. 2 e 3 Cost. si consideri l’impostazione di V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, cit.

Giulia Sulpizi

Nata a Monselice (PD) il 24.12.1996, Giulia Sulpizi si è diplomata con lode al Liceo Classico Tiziano di Belluno e si è laureata, con Lode e menzione per speciale distinzione negli studi, in Giurisprudenza presso l'Università di Padova nel luglio 2020. Già autrice di un romanzo storico, edito da Diabasis nel 2014, e di articoli in tema di geo-politica per EuroVicenza ed Eurobull, attualmente svolge la pratica forense presso lo Studio legale Bertolissi di Padova, in cui si occupa, specialmente, di diritto amministrativo e civile. Cultrice della materia per ELP-Global English for Legal Studies presso l'Università di Padova (Scuola di Giurisprudenza) da settembre 2020, è, altresì, autrice di pubblicazioni scientifiche in tema di diritto costituzionale.

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