venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

I limiti all’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi

Con la sentenza n. 51/2020 le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla seguente questione di diritto: se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte di cui all’art. 270 c.p.p. riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione.

La questione affrontata dalla Corte presuppone la determinazione del quadro costituzionale cui è necessario far riferimento in tema di intercettazioni.

Da un lato, l’inviolabilità del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione è tutelata espressamente dall’art. 15 Cost. La Consulta individua i limiti al diritto in parola con una formula negativa, fornendone un’interpretazione ad elevato contenuto garantistico. In particolare, la libertà e la segretezza della corrispondenza non possono subire restrizioni o limitazioni da parte dei poteri costituiti, se non per il soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, qualora la tutela di quell’interesse sia strettamente necessaria e sia rispettata la duplice garanzia della riserva assoluta di legge e di giurisdizione (Corte Cost. n. 366/1991).

Il predetto diritto è poi riconducibile all’art. 2 Cost., costituendo “parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana” (Corte Cost. n. 34/1973).

Tale diritto, così determinato, come anticipato, non è assoluto e può subire limitazioni. In particolare, l’esigenza di reprimere i reati costituisce un interesse pubblico anch’esso costituzionalmente rilevante.

Da un lato, l’art. 270 c.p.p. non permette la generale utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali siano stati disposte. In caso contrario, l’intervento del giudice richiesto dall’art. 15 Cost. si ridurrebbe a un’inammissibile “autorizzazione in bianco” (Corte Cost. n. 366/1991). La riserva di giurisdizione assume carattere particolarmente rilevante, non limitandosi alla legittimazione del ricorso al mezzo di ricerca della prova. Essa deve circoscrivere l’utilizzazione dei suoi risultati ai soli fatti-reato riconducibili al provvedimento giudiziale, che deve indicare i soggetti da sottoporre al controllo e i fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede (Corte Cost. n. 366/1991).

Dall’altro, l’art. 270 c.p.p. individua delle eccezioni al generale divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi. Si tratta dei casi in cui i risultati delle intercettazioni sono indispensabili per l’accertamento di una categoria predeterminata di reati, i delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza, costituendo un non irragionevole bilanciamento fra il diritto inviolabile dei singoli alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall’interesse pubblico alla repressione dei reati. Tale deroga è stata giudicata costituzionalmente legittima, riguardando casi eccezionali, predeterminati, tassativamente indicati dalla legge e presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale (Corte cost., n. 63/1994).

E’ bene chiarire che non è in discussione l’orientamento, consolidato, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini.

Inoltre, non è controverso che, se la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, essa è utilizzabile nel processo penale.

Rispetto alla questione rimessa alle Sezioni Unite sulla determinazione di ‘procedimento diverso’ si erano formati tre indirizzi in tema di utilizzabilità delle risultanze dell’attività di captazione.

Il primo, maggioritario, cui aderirono in precedenza le SS UU Floris (sentenza n. 32697/2014), sulla base di un criterio sostanzialistico, considera che la nozione di procedimento diverso di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p., non coincide con quella di “diverso reato”. Decisivo è il contenuto della notizia di reato, ossia il fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Non si ha un procedimento diverso in caso di indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato. Non sarebbe sufficiente un collegamento meramente fattuale e occasionale, ma piuttosto la sussistenza di una connessione ex art. 12 c.p.p. o di un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c) tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede, sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico.

Un secondo indirizzo valorizza l’unitarietà iniziale del procedimento e l’inerenza delle risultanze relative a reati diversi da quelli oggetto del provvedimento autorizzativo al medesimo procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Perciò, qualora l’intercettazione sia legittimamente autorizzata all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p. i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui emerga la conoscenza dall’attività di captazione. Invece, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l’utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri di indispensabilità e obbligatorietà dell’arresto in flagranza si sensi dell’art. 270 c.p.p. Si tratta di un’interpretazione formale, che considera “procedimento” quello contrassegnato da un certo numero di iscrizione nel registro della notizia di reato.

Infine, secondo un terzo indirizzo, al di fuori dei casi tassativamente indicati nell’art. 270 c.p.p., non è consentita l’utilizzazione in un procedimento penale delle risultanze emerse da intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento, neppure quando i due procedimenti siano strettamente connessi sotto il profilo oggettivo e probatorio.

I giudici di legittimità chiariscono innanzitutto che il reato accertato sulla base dell’intercettazione autorizzata in relazione ad altro reato deve rientrare nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p., espressione della riserva assoluta di legge e del principio di tassatività ex art. 15 Cost. che governano la materia delle intercettazioni.

Le Sezioni Unite analizzano poi il secondo orientamento, discostandosene, poiché eccessivamente formalistico, dal momento che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, potrebbe permettere l’utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni. Di conseguenza, si potrebbero far convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale, rendendo l’autorizzazione del giudice una mera autorizzazione in bianco.

Nemmeno il terzo orientamento è condiviso dai giudici di legittimità, poiché esso equipara la nozione di procedimento a quella di reato.

Le Sezioni Unite aderiscono invece al primo orientamento, facendo leva sul dirimente il criterio della connessione ex art. 12 c.p.p.

Si tratta di verificare quale “legame sostanziale” tra il reato in relazione al quale l’autorizzazione all’intercettazione è stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest’ultimo reato riconducibile al provvedimento giudiziale e, dunque, in linea con l’art. 15 Cost.

La connessione ex art. 12 c.p.p riguarda procedimenti tra i quali esiste una relazione per cui la res giudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri. In tal caso, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi ‘diverso’, ai sensi dell’art. 270 primo comma c.p.p, rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione.

Differente è il caso del collegamento, occasionale, ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2 lett. b), che risponde a esigenze di efficace conduzione delle indagini. Tale ultima norma non presuppone un necessario legame originario e sostanziale che, invece, presente nell’art. 12 c.p.p., consente di condurre all’originaria autorizzazione anche il reato oggetto del procedimento connesso.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è dunque il seguente: «Il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».

 

Fonte dell’immagine: www.questionegiustizia.it

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