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I punti chiave del Decreto Crescita, convertito in legge

Sabato 29 giugno 2019, sul supplemento ordinario n.26/7 alla Gazzetta ufficiale n. 151, è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58, recante

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, unitamente al testo coordinato del decreto suddetto (Decreto crescita).

L’atto licenziato dall’ormai ex Consiglio dei Ministri, era al principio composto da 50 articoli, suddivisi nei seguenti Capi:

  • Capo I. Misure fiscali per la crescita economica (art. 1-16).
  • Capo II. Misure per il rilancio degli investimenti privati (art. 17-30).
  • Capo III. Tutela del Made in Italy (art. 31-32).
  • Capo IV. Ulteriori misure per la crescita (art. 33-50).

Nel testo finale, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 giugno, il provvedimento convertito in legge[1] consta invece di ben 118 articoli[2].

I temi caldi affrontati da questo provvedimento studiato per incentivare il processo di crescita economica del Paese sono molteplici. La misura suddetta ha carattere sperimentale, dato che, nel biennio 2019-2020, sarà possibile andare in pensione 5 anni prima della maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

La misura è parte integrante del nuovo “Contratto di espansione[3] e toccherà le imprese con un organico superiore alle 1.000 unità che intendono intraprendere processi di riorganizzazione, re-industrializzazione e rinnovamento tecnologico.

Ma quali sono i requisiti per beneficiare dello scivolo?

La norma sui contratti di espansione per i lavoratori più anziani prevede la possibilità di accedere alla pensione per i lavoratori:

  • a cui mancano non più di 60 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • e che hanno maturato il requisito minimo contributivo richiesto, pari a 20 anni di contribuzione.

Per tutti quelli che non potranno accedere al beneficio perché non in possesso di uno o di entrambi i requisiti suddetti, avranno comunque la possibilità di richiedere una riduzione dell’orario di lavoro rispettando il limite massimo del 30%. Resta pacifico che la decisione di usufruire o meno dello scivolo o della riduzione anzidette, spetterà al lavoratore e dovrà essere data in modo esplicito e per iscritto[4].

Nelle more della riforma, rientra anche un’altra importante misura: la riduzione progressiva dell’aliquota Ires[5].

Con il suo intervento, il legislatore ha puntato l’attenzione sulle imprese con l’auspicio di dare impulso all’economia, grazie a norme che tendano precipuamente ad ampliare le agevolazioni fiscali e per l’accesso ai finanziamenti[6].

L’articolo 2 della legge di conversione del decreto crescita approvata in via ufficiale dal Senato, statuisce che:

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l’imposta sul reddito delle società può essere applicata sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, in misura ridotta di quattro punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa è applicabile in misura ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3,5 punti percentuali ”.

In virtù della prescrizione legislativa, la nuova mini Ires[7] si baserà sulla considerazione di due importanti elementi:

  1. riserve di utili non disponibili. Si tratta delle riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile[8] in quanto derivanti da processi di valutazione; rilevano quindi solo gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
  1. incremento di patrimonio netto. Si tratta della differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo (riporto)[9].

Constatata la farraginosità nei conteggi, la tiepida reazione da parte delle imprese e l’eccessiva complessità del sistema introdotto a gennaio, si giustifica la scelta fatta dal Governo per un sistema più snello. Dunque, la via verso la semplificazione attraverso l’introduzione dell’articolo 2, denominato Revisione Mini IRES. Il risultato è stato quello di un’imposta sul reddito delle società ed enti applicata secondo le seguenti nuove aliquote:

22,5% per l’anno di imposta 2019;

21,5% per il 2020;

20,5% per il 2021;

20% a partire dal 2022.

Risulta chiaro come l’agevolazione sia decisamente più contenuta rispetto al 15% introdotto con la Legge di Bilancio 2019 e inferiore di un solo punto e mezzo percentuale nei confronti dell’aliquota unica 2018 al 24%. Lo sconto in termini di competenze viene stimato, dalla Ragioneria generale dello Stato, in una cifra di circa 990 milioni di euro: una riduzione del prelievo che si stabilizzerà attorno ai 2,5 miliardi di euro nel 2022[10].

Tra le misure dedicate ai giovani e al lavoro, l’art. 5, commi 1-5 bis, stabilisce un regime ampliato di agevolazioni per i lavoratori che rientrano in Italia dopo periodi di residenza all’estero:

  • innalzando il reddito non imponibile;
  • limitando a due invece che 5, gli anni di permanenza all’estero richiesti;
  • aprendo la possibilità anche a lavoratori non di alta specializzazione e ai lavoratori autonomi;
  • escludendo il requisito dell’iscrizione all’AIRE[11] dal momento del trasferimento all’estero, per chi rientra dal 2020 (per chi è già rientrato o   nel 2019 valgono le agevolazioni nella misura precedente al decreto).

La legge di conversione ha stabilito una deroga per i redditi degli sportivi professionisti rimpatriati, che rimangono detassati al 50 per cento, in luogo del 70 per cento. Inoltre, a tali soggetti non si applicano la maggiorazione spettante ai lavoratori rimpatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico.  Per accedere al regime agevolato è previsto anche, sempre per gli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento dell’imponibile[12].

Altro importante tassello del provvedimento è l’art. 47, commi da 1-bis a 1-septies, con i quali si introducono norme che aiutano le imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici che non vengono pagate dal General contractor in crisi. Lo scopo è sbloccare i cantieri fermi (come quelli di Cmc o Astaldi).

In sostanza, viene istituito il “Fondo salva-opere” alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il contributo suddetto, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura di concorso, nei limiti della dotazione del Fondo.

45,5 milioni di euro sono la dote del Fondo, così distribuiti: 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020. L’obiettivo è di dare ristoro ai crediti verso le aziende interessate da crisi avviate dopo il primo gennaio 2018, come ad esempio le imprese siciliane interessate dalla crisi di Cmc e quelle impegnate nella costruzione del Quadrilatero Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi[13].

Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.

Nella legge di conversione del DL, si conferma anche la riapertura dei termini della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio per i contribuenti che non sono riusciti a presentare la domanda di adesione entro lo scorso 30 aprile. Il debitore potrà presentare domanda di adesione entro il 31 luglio e il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre o in massimo di 17 rate, la prima delle quali (pari al 20% dell’importo complessivo dovuto) in scadenza sempre al 30 novembre. Riaperti anche i termini per il saldo e stralcio[14].

Infine, giunge a conclusione con un compromesso la questione di Roma. Parte del debito storico della Capitale passerà a carico dello Stato ma i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui della giunta capitolina saranno utilizzati per andare incontro alle esigenze degli altri Comuni capoluogo in dissesto. La proposta di modifica rivolge al Campidoglio una richiesta specifica: “promuovere le iniziative necessarie per l’adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome” per 1,4 miliardi, in scadenza il 21 gennaio 2048, all’accollo del prestito obbligazionario da parte dello Stato. Stato che, in caso di adesione, si assumerà gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del prestito.

Il sostegno agli oneri si baserà su un fondo con una dotazione di 74,83 milioni all’anno, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Previsto anche un fondo ad hocper il concorso al pagamento del debito dei Comuni capoluogo delle città metropolitane” alimentato con i minori esborsi derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della gestione commissariale. Previste norme ad hoc per Alessandria, Catania e i Comuni della provincia di Campobasso[15].

 

[1] Ai sensi dell’art. 77 della Costituzione italiana: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sono dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.

[2] Concepito come una sorta di decreto omnibus, il provvedimento è uscito più che raddoppiato dall’esame delle commissioni, con l’aggiunta di oltre 60 articoli senza contare le modifiche alle materie proposte inizialmente nei 50 articoli del governo. Molte delle novelle si coniugano al travaso della proposta di legge parlamentare sul fisco, già approvata in Aula. Le disposizioni disciplinano temi abbastanza eterogenei, dal salvataggio di Radio Radicale fino alla manutenzione delle casette dei terremotati e ai fornitori di Mercatone Uno.

[3] Le grandi imprese che saranno coinvolte nel prossimo biennio ad avviare contratti di espansione, così come definiti nel DL Crescita, potranno avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali.

Il contratto di espansione avrà natura gestionale e dovrà obbligatoriamente indicare:

  • il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di re-industrializzazione o riorganizzazione;

  • la programmazione temporale delle assunzioni;

  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;

  • relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori a cui mancano ancora 5 anni per andare in pensione, per i quali è prevista l’uscita anticipata dal lavoro.

 

 

[4] Francesca Bicicchi, Contratto di espansione: in pensione 5 anni prima con il nuovo scivolo, 12 luglio 2019.

Disponibile qui: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/07/12/contratto-espansione-pensione-5-prima-scivolo

[5] Una delle novità fiscali più importanti fra quelle contenute nel decreto Crescita riguarda l’Ires, cioè l’imposta sul reddito delle società. Inizialmente la sforbiciata delle tasse sui profitti delle imprese avrebbe dovuto essere di quattro punti, dal 24% al 20%. Non si andrà oltre il 20,5% e il taglio sarà spalmato su tre anni, anche se per il 2019 il taglio sarà di 2 punti al 22%. Un emendamento al testo però ha stabilito che, a partire dal 2023, l’aliquota scenderà dal 20,5 al 20% sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. Restano escluse le banche.

Tutti gli sconti e le agevolazioni introdotte con il decreto troveranno copertura finanziaria dall’eliminazione della cosiddetta “mini-Ires”, l’applicazione di un’aliquota ridotta al 15% per le imprese che effettuano assunzioni o investimenti aggiuntivi rispetto a quelli programmati. Si tratta di una norma che Lega e Movimento Cinque Stelle avevano introdotto con la legge di Bilancio ma che si è dimostrata troppo complicata da attuare.

FIRSTonline, Decreto Crescita, ok alla fiducia: i contenuti punto per punto, 21 giugno 2019.

Disponibile qui: https://www.firstonline.info/decreto-crescita-ok-alla-fiducia-i-contenuti-punto-per-punto/

[6] Nella sostanza, la misura disposta prevede la diminuzione progressiva dell’imposta sul reddito d’impresa, che dal 2023 scenderà al 20%. Le risorse arriveranno dal fondo per quota 100 previsto in manovra.

Anna Villafrate, Il Decreto Crescita è legge, 28 giugno 2019.

Disponibile qui: https://www.studiocataldi.it/articoli/35121-decreto-crescita-e-legge.asp

 

[7] Il Governo ha deciso di rivivere la prima versione, ossia lo sconto di 9 punti percentuali dell’aliquota Ires (dal 24 al 15%) sugli investimenti in beni strumentali e in nuove assunzioni introdotta con l’ultima legge di bilancio. L’esecutivo propone una nuova versione dello sconto Ires prevedendo un taglio progressivo di 4 punti percentuali per gli utili reinvestiti e lasciati in azienda.

Sole24Ore, Il Decreto Crescita 2019: addio alla mini Ires, 5 apr 2019.

Disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/il-decreto-crescita-2019-addio-mini-ires-ABcLXGlB

[8] Non si può prescindere dal comprendere esattamente il significato di “riserve di utili non disponibili“. È l’articolo 2433 del codice civile che stabilisce come tali riserve siano formate solamente da utili derivanti da processi di valutazione e quindi diversi da quelli realmente conseguiti.

[9] Francesco Oliva, Mini Ires 2019 ufficiale con il Decreto Crescita, 20 giugno 2019.

Disponibile qui: https://www.money.it/mini-ires-2019-decreto-crescita-ufficiale

[10] Omar Cecchelani, Mini Ires 2019: cos’è e quanto si risparmia.

Disponibile qui: https://www.pagaremenotasse.com/mini-ires-2019-cose-e-quando-si-puo-applicare/

[11] L’Aire non è altro che l’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. Si tratta di un registro pubblico gestito da ciascun Comune.

[12] Susanna Finesso, Riepilogo delle principali novità su lavoro, previdenza e welfare nel Decreto crescita convertito in legge, 01 luglio 2019.

Disponibile qui: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13433-decreto-crescita-le-misure-sul-lavoro-.html

[13] A cura di Redazione LavoriPubblici.it, Decreto Crescita: Fondo salva opere a tutela del sub-appalto, 01 luglio 2019.

Disponibile qui: https://www.lavoripubblici.it/news/2019/07/LAVORI-PUBBLICI/22292/Decreto-Crescita-Fondo-salva-opere-a-tutela-del-subappalto

[14] G. Ariosto ed E. Trincia, Le 30 novità principali del Decreto Crescita, dal Salva-Roma a Radio Radicale, 12 giugno 2019. Disponibile qui:

[15] Rosaria Amato, DL Crescita dei salvataggi: dal salva-Roma al salva-Banche, 18 giugno 2019.

Disponibile qui: https://www.repubblica.it/economia/2019/06/18/news/il_dl_crescita_dei_salvataggi_dal_salva_roma_al_salva_banche-229046016/

Fonte immagine: http://www.ilcambiamento.it/articoli/l-impossibile-rincorsa-dell-italia-alla-crescita-economica

 

Luigi Pone

Luigi Pone, nato a Napoli il 6/10/1985. Laurea specialistica in Scienze della pubblica amministrazione, con voti 110 e lode. Tesi di Laurea in Giustizia Costituzionale italiana e comparata. Titolo Tesi: "La Corte Costituzionale garante della legge elettorale; riforma della Carta e implicazioni sul sistema di giustizia costituzionale. Area di interesse: politica economica. Interessi: politica e attualità, evoluzione del diritto costituzionale e del sistema di diritto amministrativo in chiave nazionale ed europea. Lavoro attuale: consulente commerciale presso azienda di noleggio apparecchiature informatiche. Obiettivi futuri: lavorare nella pubblica amministrazione nazionale o locale.

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