venerdì, Aprile 19, 2024
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I rapporti tra commissario e candidato nei concorsi pubblici: la nuova pronuncia del TAR sulle “amicizie” su Facebook

 

Un tema da sempre molto discusso e dotato di notevoli risvolti concreti è quello dei rapporti che eventualmente intercorrono, nell’ambito di un concorso pubblico, tra il commissario ed il candidato; la normativa generale sulle procedure concorsuali del 1994, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, richiama l’applicazione dell’art. 51 c.p.c. sull’astensione,  per cui ci si è a lungo interrogati su quali fossero i limiti oltrepassati i quali si potesse configurare un’incompatibilità tale da rientrare nell’obbligatoria astensione del commissario.

Ebbene non resta che affrontare la quaestio partendo da precedenti pronunce giurisprudenziali; sul punto avevano difatti già espresso il loro orientamento i giudici amministrativi che, soprattutto in ragione dell’introduzione dell’art. 6bis al corpus della legge sul procedimento amministrativo, ad opera della normativa anticorruzione del 2012, a tenore del quale  “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, avevano ritenuto di intendere il generico obbligo di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c., in senso estensivo. La portata dell’articolo sarebbe dovuta essere interpretata, dunque, in guisa tale da ricomprendere ogni ipotesi di conflittualità anche solo meramente potenziale, al fine di preservare la serenità di giudizio ed il principio di imparzialità che guida l’azione dell’Amministrazione.

Il giudizio svolto durante un concorso pubblico non deve alcun modo risultare viziato, pertanto si è ritenuto che se i rapporti personali tra esaminando ed esaminatore siano tali da far sorgere un sospetto in ordine al fatto che il candidato non sia stato valutato alla luce dei risultati oggettivi delle prove, bensì del rapporto che lo lega al commissario, sarà necessario rilevare l’incompatibilità onde evitare di alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti.

 

Di recente la problematica è stata affrontata dal TAR Sardegna che, con sentenza del 3 maggio 2017, n. 281, si è pronunciata a proposito di alcune censure mosse dai ricorrenti che lamentavano una lesione del principio di imparzialità precedentemente richiamato, in ragione della sussistenza di uno stretto legame tra un commissario ed alcuni dei partecipanti; non si sarebbe infatti trattato di una mera conoscenza, ma di “vera e propria amicizia, frequentazione e confidenza” , allegando i ricorrenti alcune fotografie postate su Facebook che sarebbero dovute essere intese come chiaro segno del legame instauratosi tra i soggetti.

 

Si tratta, come detto, di una questione di rilievo pratico trattandosi quindi di comprendere quale peso attribuire all’uso del social network.

 

A tal punto il TAR, sulla scia di una precedente sentenza del 2015 che, in senso chiaramente contrario all’orientamento delineato, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 51 c.p.c. ritenendo che tale disposizione dovesse essere richiamata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione  e le relative conseguenze, potessero essere estesi a casi e fattispecie non contemplate nella normativa di riferimento, ha infatti spiegato che l’incompatibilità di cui all’articolo in esame, deve necessariamente essere intesa in senso tassativo, per cui non possono essere estensivamente applicate in via analogica le ipotesi ivi considerate.

Dovendosi dunque fare riferimento alle sole ipotesi tipizzate dalla norma, i  giudici hanno infine ritenuto che quella della commensalità abituale, non rappresenta una ipotesi agevole da provare, tanto meno attraverso il semplice ricorso ad alcune fotografie.  Facebook  rappresenta quindi uno strumento che consente una possibile diffusione del materiale pubblicato sul profilo dell’utente ad un numero imprecisato e soprattutto non prevedibile di soggetti se l’utente stesso non provvede ad effettuare restrizioni. Le cosiddette “amiciziesu Facebook sono considerate dai giudici irrilevanti in quanto è la modalità di funzionamento dello stesso social network a consentire di avere contatti con alcune persone che nella realtà ci sono del tutto sconosciute. Né si può pretendere che gli utenti debbano controllare ogni possibile controindicazione, soprattutto in considerazione dell’uso ormai quotidiano che se ne fa.

Pertanto, pur rientrando la commensalità abituale nelle ipotesi espressamente tipizzate, non può concretarsi nel caso di specie una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c., non rinvenendosi, l’ineliminabile requisito dell’affectio familiaritatis.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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