I reati aggravanti dall’evento e la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia
I reati aggravati dall’evento sono ipotesi in cui il legislatore prevede per dei reati di mera condotta un aggravio di pena nel caso in cui si verifichi come conseguenza un certo evento, considerando, così, l’evento insolitamente mera circostanza piuttosto che elemento costitutivo del reato.
Tale fenomeno si riscontra soprattutto nei reati commissivi dolosi ma non mancano ipotesi di reati omissivi di delitto dolosi.
All’interno di tale categoria, si è soliti distinguere tre tipologie di reati: quelli in cui l’evento più grave non deve essere voluto dall’agente, nemmeno come dolo eventuale a pena di integrazione di una diversa e più grave fattispecie; i reati in cui è indifferente la voluntas dell’evento ulteriore, sicché questo è comunque addebitato al soggetto; ed infine quello in cui il quid pluris è necessariamente voluto, esplicandosi questo come la realizzazione dello scopo del reato base a dolo specifico.
Questa distinzione tradizionale consente di valutare l’interferenza tra le fattispecie suddette e gli altri illeciti previsti dall’ordinamento nei confronti dei quali parrebbe realizzarsi il fenomeno del concorso di norme, altrimenti risolvibile applicando i criteri del concorso apparente di norme.
Essendo pacifico l’inquadramento sostanziale della categoria dei reati aggravanti dall’evento, è bene soffermarsi sulla problematica della loro natura giuridica, con particolare attenzione all’evento non voluto.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura dei reati aggravanti dall’evento si è concentrato sul distinguo tra categoria autonoma e fattispecie circostanziata di reato.
Parte della dottrina riteneva i delitti aggravati dall’evento figure di reato circostanziato. Di contro, altra parte propendeva per l’unitarietà della categoria ritenendo che fossero riconducibili allo schema del delitto preterintenzionale ex art. 43 c.p.. Aderendo a tale ultima impostazione, si prospettava un delitto doloso ed un esito ulteriore, non voluto, al pari di come si verifica per i delitti preterintenzionali. Viceversa, la tesi che qualificava il reato aggravato dall’evento come reato circostanziato qualificava l’evento come elemento accidentale aggravatore; questa impostazione ha poi trovato riscontro in diverse pronunce della Cassazione, come nel caso Eternit.
Il distinguo tra categoria autonoma e circostanziata si riverbera anche sull’imputabilità soggettiva dell’evento ulteriore. In tempi risalenti, aderendo alla concezione autonoma di tale fattispecie, si era consolidato l’orientamento che tendeva ad imputare all’autore del reato base gli eventi ulteriori a titolo di responsabilità oggettiva, in forza del solo nesso di causalità materiale. Ciò, in contrapposizione a quanto previsto dall’art. 27 Cost., fondamento costituzionale del principio di colpevolezza.
Ex adverso, qualificando tale categoria di reati sub specie di ipotesi circostanziate e con l’intervento della riforma del 1990 che ha riscritto l’art. 59 co. 2 c.p. prevedendo che le circostanze siano valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, è stata abbandonata la concezione di imputabilità a titolo oggettivo per approdare alla diversa concezione soggettiva. Questa nuova visione, si caratterizza per la necessarietà di un coefficiente minimo di responsabilità, sotto forma di conoscenza o conoscibilità della circostanza.
È appena il caso di precisare, tuttavia, che sebbene tale tesi sembra essere la più coerente con i principi costituzionali, incontra un limite nella regola del bilanciamento contenuta nell’art. 69 c.p. Invero, in presenza di un concorso di circostanze aggravanti costituite dall’evento aggravatore, e di circostanze attenuanti, operando il detto bilanciamento, il giudice potrebbe equiparare circostanze molto differenti tra loro, e quindi bilanciare un attenuante ex art. 61 co. 1 n. 1 con un evento aggravatore quale la morte o lesioni gravi. Il risultato che ne consegue sarebbe chiaramente iniquo sul versante della proporzionalità della pena.
Nella generale categoria sin qui esaminata rientrano i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.
La norma è collocata nel capo IV del Titolo XI “dei delitti contro la famiglia” ed è rubricato “maltrattamenti contro familiari e conviventi”. La rubrica di tale norma è stata oggetto di modifica a seguito della ratifica Convenzione di Lanzarote del 2012.
L’impostazione previgente, frutto dei retaggi del legislatore del 1930, non estendeva la tutela nei confronti dei conviventi more uxorio, sicché si aveva come obiettivo quello di tutelare la famiglia nella sua accezione più pura.
La ratio odierna della norma è invece quella di garantire una tutela rafforzata e più efficace per i soggetti deboli del rapporto familiare; controverso è al contrario il bene giuridico tutelato sempre in forza dell’impostazione del ’30.
Se in epoca fascista il bene giuridico tutelato ex art. 572 c.p. era la famiglia intesa quale primo nucleo essenziale di crescita in conformità ai principi del regime vigente, dall’entrata in vigore della Costituzione cambia la prospettiva e con essa anche il bene sul quale la tutela si espande.
Ciò che è rilevante giuridicamente è la concezione di famiglia, civilisticamente intesa ma riempita di significato, cioè estesa alla dignità ed alla personalità dell’individuo, che non deve subire offesa nell’ambito dei rapporti familiari[1].
Continuando sul piano dogmatico dell’istituto dei maltrattamenti, può affermarsi la sua natura di reato proprio, nonostante questo sia introdotto da “chiunque”, pronome caratterizzante i reati comuni. E’ reato proprio in ragione del soggetto attivo del reato che può essere solo un individuo legato alla vittima da un particolare legame familiare, nella sua concezione più estesa. In ordine alla natura giuridica dell’art. 572 c.p., come reato abituale, questa è stata confermata in più riprese della giurisprudenza. La Suprema Corte ha sostenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia è un’ipotesi di reato necessariamente abituale, costituito da una serie di fatti che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo.
Per reati necessariamente abituali s’intende che i fatti lesivi che li costituiscono, non assumono rilevanza penale singolarmente considerati ma solo se complessivamente intesi, danno luogo ad un reato meritevole di risposta sanzionatoria. E’ bene sottolineare che per reato abituale s’intende quello per cui la legge richiede la reiterazione di più condotte identiche ed omogenee. In virtù dell’abitualità e delle condotte reiterate, si è sostenuto che il reato ex art. 572 c.p. ricomprenda ed assorba i reati di ingiuria, percosse e minacce, è quindi un reato qualificabile come a forma libera e di condotta.
Al contrario, non sono assorbite le lesioni gravi o gravissime[2] ovvero la morte della vittima del reato così come il suicidio. Tali ipotesi più gravi del reato rientrano nella previsione del comma terzo del medesimo articolo. Sulla scia del comma 3 dell’art. 572 c.p., che è ipotesi di reato aggravato dall’evento, la Cassazione ha approfondito il tema dell’evento non voluto.
In ordine al suicidio della vittima, gli Ermellini hanno sancito che l’evento morte rientra nella più grave previsione del comma 3 della fattispecie dei maltrattamenti qualora sussista un nesso eziologico tra il suicidio ed i maltrattamenti subiti, che abbiano inciso sul sostrato psichico e fisico della vittima. La Cassazione ha però ritenuto che affinché possa punirsi il soggetto agente ex art. 572 comma 3, l’evento deve essere conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base dell’autore e non debba invece dipendere dalla semplice capacità di autodeterminarsi della vittima, come tale imprevedibile e non conoscibile dal soggetto agente[3].
Più in generale gli Ermellini hanno recentemente statuito in ordine alla morte ed alle lesioni quale conseguenza del delitto di maltrattamenti. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che non sia necessario che i fatti di maltrattamento siano causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, in forza del principio della conditio sine qua non ex art. 41 c.p.. La Suprema Corte, inoltre, ha avuto premura di precisare che qualora tra la condotta base e l’evento ulteriore ci sia una cesura logica o cronologica, la condotta finale andrebbe considerata come un’autonoma causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre le lesioni o la morte della vittima. Lo stesso si dica per la concomitanza di fattori causali.
È fondamentale precisare che se l’autore del reato abbia agito anche solo con dolo eventuale, prevedendo ed accettando la morte della vittima, non potrà dirsi applicabile la meno grave fattispecie ex art. 572 c.p. che esclude ogni tipo di voluntas del reo, bensì l’art. 576 c.p. numero 5, il quale punisce con l’ergastolo chiunque cagioni la morte di un uomo ex art 575 c.p.
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[1] Cass. Pen., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 19922.
[2] Cass. Pen., Sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 11956
[3] Cass. Pen., Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 46848
Valeria D’Alessio è nata a Sorrento nel 1993.
Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt’oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento.
Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un’agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta.
È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell’arte.
Con il tempo ha imparato discretamente l’inglese e si dedica tutt’oggi allo studio del francese e dello spagnolo.
Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l’interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell’anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell’escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell’ergastolo ostativo.
Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense – come praticante avvocato abilitato – presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all’esercizio della professione Forense nell’Ottobre del 2020.
Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell’evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.