venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

I reati soglia e la guida in stato di ebbrezza

La tematica dei reati soglia è di particolare rilievo in riferimento all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

Annosa la questione che faceva dubitare dell’applicabilità della norma ex art. 131-bis c.p., quale clausola di esclusione della punibilità, a quei reati che prevedono “soglie di punibilità” o di rilevanza penale. Vi è da dire che l’art. 131-bis c.p. sul punto non è chiaro, in quanto ciò che precisa è soltanto l’esclusione della punibilità nei casi di esiguità del danno e del pericolo, non facendo nessun riferimento a tale tipologia di reati.

Parte della dottrina, avallata poi dalla giurisprudenza, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai c.d. reati soglia in quanto la suddetta soglia costituirebbe un indicatore della rilevanza penale fissato dal legislatore per un dato tipo di condotta; per cui un comportamento che consterebbe nel suo superamento, non potrebbe essere sintomatico di un danno lieve ed in quanto tale non punibile. Secondo tale orientamento, l’intervento normativo sulle soglie di punibilità svolto dal legislatore sarebbe stato volto a cristallizzare una presunzione legislativa invincibile di pericolosità.

La Cassazione, con la sentenza Longoni, si era nel 2015 espressa in senso affermativo circa l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai reati soglia in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte riconoscendone l’applicabilità, sicché tale norma prevede la punibilità della condotta solo ove questa abbia ad oggetto imposte per un ammontare superiore agli € 50.000[1].

Tale pronuncia faceva leva sul dato letterale dell’art. 131-bis c.p., affermando che tale norma elenca in maniera tassativa le situazioni che non possono vedervi applicata la causa di esclusione della punibilità in esame, osservando come tali limitazioni rappresentino un numerus clausus insuscettibile pertanto di dilatazione.

Di talché, si potrebbe asserire che il legislatore nel 2015 abbia introdotto, inserendo nel codice penale l’art. 131-bis c.p., delle ipotesi in cui tale norma non sia applicabile lasciando invece aperto e discrezionale il campo delle ipotesi di applicazione vere e proprie.

La Cassazione, in tale pronuncia ha offerto in realtà una serie di valide argomentazioni a favore della tesi affermativa tra cui anche che l’art. 131-bis c.p. è strumentale all’attuazione del principio di sussidiarietà e necessarietà del diritto penale ed al soddisfacimento delle istanze di riduzione in concreto del penalmente rilevante, per cui la previsione di una soglia legislativa non può impedire l’applicazione in presenza di fatti che, superandola di poco, risultino dotati di scarsa carica lesiva rispetto al bene protetto.

La Corte inoltre afferma che la previsione di soglie, qualunque ne sia la funzione all’interno della o rispetto alla fattispecie tipica, non è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità del fatto perché, in ogni caso, la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale; mentre la particolare tenuità conduce ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale, secondo il paradigma della sussidiarietà in concreto[2].

Le divergenze maggiori in materia di reati soglia si sono riscontrate in tema di guida in stato di ebbrezza.

La problematica concerneva le ipotesi in cui una volta effettuato l’esame alcolimetrico al conducente, questo registrasse una presenza di alcol nel sangue impercettibilmente superiore al massimale fissato dalla legge e quindi non sanzionabile come illecito amministrativo ex art art. 186 co 2 lett. a) del d.lgs n. 285 del 1992 ma come illecito penale e quindi dal medesimo articolo ma dalla lettera b).

Era dubbio se sforando con la condotta il massimale fissato dalla norma e la relativa linea di demarcazione tra i due illeciti, si potesse applicare l’art. 131-bis c.p. ed escludere la punibilità della condotta incriminata. A dirimere l’annosa questione sono intervenute le Sezioni Unite Tushaj[3], le quali hanno affermato l’applicabilità della particolare tenuità del fatto a tutti i reati caratterizzati da soglie di punibilità, compresa la guida in stato di ebbrezza.

Secondo la Suprema Corte le soglie si limitano a segnalare il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa in astratto bisognosa e meritevole di pena, alla stregua della descrizione delle modalità realizzative nelle fattispecie incriminatrici a forma vincolata, ma non impediscono in alcun modo al giudice di ritenere tenue il fatto storico all’esito di un giudizio ad ampio spettro su tutti gli indici requisiti oggettivi e soggettivi descritti dall’art. 131-bis c.p.

Le Sezioni Unite, nella pronuncia su riportata del 2016 avevano spiegato che l’oltrepassare il limite che distingue il rilievo penale, coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa; pertanto il giudice che ritiene tenue una condotta collocata intorno all’entità minima del fatto concreto, conforme alla fattispecie normativa tipica, non si sostituisce al legislatore, bensì ne recepisce la valutazione. Avevano inoltre precisato che quanto più ci si discosta dal limite che fa scattare la consistenza penale, tanto più risulta verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non esiguo. In altre parole, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di ogni peculiarità della fattispecie concreta. Consegue che nessuna conclusione può essere tratta in astratto, cioè senza considerare le singole particolarità della fattispecie concreta. Pertanto, stando alla terminologia della pronuncia del 2016, nessuna presunzione risulta consentita[4].

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nel 2019, ha ribadito l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte nel 2016 Tushaj secondo cuiLa causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., risulta configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile col giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi etilici accertati, anche ove, al di sotto della soglia di rilevanza penale, sussiste una fattispecie che integra un illecito amministrativo[5].

Anche se tale orientamento sembra convincente per parte della giurisprudenza, per altra parte invece non sembra condivisibile; l’obiezione posta all’orientamento delle Sezioni Unite Tushaj si basa sull’assunto che si punisce più severamente chi commette il fatto meno grave. Tale assunto però sarebbe superato se si considerasse l’autonomia della giustizia amministrativa nel poter applicare sanzioni amministrative accessorie anche quanto il giudice penale, applicando l’art. 131-bis c.p., si fosse pronunciato per un proscioglimento dell’imputato perché l’autore non è punibile.

Ciò che però appare tutt’oggi ancora dubbio sono quei casi in cui l’illecito penale, considerato tenue e conforme all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., sia sprovvisto di sanzioni accessorie, sicché si riterrebbe tale condizione più favorevole rispetto a quella prevista per i meno gravi illeciti amministrativi sanzionati con sanzioni pecuniarie.

Si auspica quindi un intervento legislativo duplice, sia sull’art. 131-bis c.p. al fine di introdurre un nuovo comma atto a prevedere nei casi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, l’applicazione di sanzioni amministrative previste per il corrispettivo illecito quantitativamente meno grave ed allo stesso tempo un intervento sulla legge 689/1981 in modo da prevedere una causa generale di non sanzionabilità per i casi di particolare tenuità dell’illecito amministrativo.

La soluzione più facilmente realizzabile, alla luce di quanto sin’ora detto e che inciderebbe sul piano strettamente pratico, sarebbe quella di consentire al giudice penale, qualora dovesse valutare la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa compente per l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative inerenti alla condotta stessa.

Fonte immagine: Pixabay

[1]Cass., sez. III penale, n. 15449, 2015

[2]Cass., Sez. IV penale, n. 44132 del 9 settembre 2015, Longoni

[3]Cass., Sez. Un., 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj

[4]Tenuità del fatto e reati con soglie di punibilitàdi Chiara Bosacchi in www.giurisprudenzapenale.com

[5]Cassazione penale sez. IV, 17/10/2019, n.44171

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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