venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

I rituali d’affiliazione alla ‘ndrangheta’ rimessi alle Sezioni Unite

Con ordinanza n. 5071 del 28 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito “se la mera affiliazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso cd. storica, nella specie ‘Ndrangheta’, effettuata secondo il rituale previsto dalla associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis c.p. e della struttura del reato dalla norma previsto.“

Il caso

L’ordinanza si innesta su un provvedimento cautelare che il Giudice di Reggio Calabria aveva emanato in seguito ad un’ampia attività di indagine sulle condotte delittuose poste in essere da una nota cosca calabrese, storicamente operante nel territorio dell’Aspromonte. La polizia aveva svolto penetranti indagini sul caso che, in definitiva, avevano mostrato la capacità della cosca di controllare il territorio geografico circostante, perpetrando estorsioni nei confronti degli imprenditori locali e gestendo il mercato delle sostanze stupefacenti. Il secondo Tribunale del Riesame di Reggio Calabria aveva individuato tale ‘apparato’ come ‘sodalizio’ ai sensi dell’art. 416-bis c.p., ossia nella fattispecie di “associazione di tipo mafioso” in quanto sussistevano sia la forza intimidatrice dell’organizzazione sugli abitanti del territorio sia l’atteggiamento di omertà che caratterizzava il suo modus operandi.

Dalle indagini, in particolare, affiorava una fitta ‘rete’ familiare in cui, di padre in figlio, si confermava e si continuava la posizione di ‘vertice’ controllante gli irti territori aspromontani. Il giudice incolpava due soggetti membri di tale cellula familiare ed ad essi si imputava l’appartenenza al sodalizio mafioso di stampo ‘ndranghetista’, soprattutto perchè entrambi avevano partecipato al tipico rituale consortile tradizionalmente previsto dalla ‘ndrangheta’ per l’inserimento nella cosca locale. Sicché il Tribunale adito, ritenendo sussistenti i gravi inizi di colpevolezza in considerazione delle captazioni acquisite grazie alle intercettazioni, aveva deciso di confermare il regime restrittivo imposto con l’irrogazione delle misure cautelari. Avverso l’ordinanza confermativa delle misure i difensori proponevano il ricorso per Cassazione, contestando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto, rispetto all’art. 273 c.p.p. e 416-bis c.p. le motivazioni argomentative atte a giustificare la misura cautelare ed il capo di imputazione si ritenevano molto scarse.

Emersione storica della ‘Ndrangheta’ nel Codice Penale

L’art. 416-bis c.p. è stato introdotto nel Codice Penale dalla Legge Rognoni-La Torre, L. n. 646 del 13 settembre 1982 e rappresenta “un caposaldo della repressione penale della più grave della forma di criminalità organizzata[1]. La fattispecie ad hoc di associazione di stampo mafioso è stata introdotta soltanto nel 1982 nel mondo del diritto, quando il fenomeno già dilagava da tempo nel territorio siciliano.

La ragione di tale ritardo è da imputare alla lentezza con cui il fenomeno mafioso ha iniziato ad essere considerato dalle scienze storiografiche e sociali in termini negativi. In passato, invero, erano prevalse letture negazioniste o riduttive della problematica, addirittura negandosi, l’esistenza del fenomeno mafioso considerata “il frutto di fumisterie culturologiche[2]. Da alcuni era considerata il prodotto della sottocultura siciliana legata alla “tremenda insularità d’animo”,[3] poiché il fatto che la Sicilia fosse un’isola, separata dal resto del Paese, sembrava trasmettere ai suoi abitanti una sensazione di distacco e chiusura nei confronti degli stranieri e delle novità.

In altre parole, era il retaggio culturale presente nelle popolazioni meridionali, dominate da una realtà perlopiù agricola-contadina, dai valori atavici quali l’onore, il prestigio, la famiglia, la tradizione, l’orgoglio e la fedeltà.  C’è chi considerava la criminalità organizzata “un’onorata società[4] che vendicava le oppressioni dei potenti e da ultimo, chi la riteneva una totale invenzione degli abitanti del Nord Italia per discriminare le regioni del Sud. Peraltro, secondo una primordiale lettura, nei primi trent’anni di vigenza, la norma mirava a contrastare il dilagante fenomeno delle c.d. mafie storiche, ossia di quelle che si identificano in “Cosa Nostra” siciliana, “Camorra” napoletana e solo dopo il decreto legge del 4 febbraio 2010, n. 4 nella “’ndrangheta” calabrese.

Nel corso degli anni, si è andata consolidando una lettura più ‘generalizzata’ dell’art. 416-bis c.p., essendosi sostenuto che l’espressione “associazione di tipo mafioso” si riferisse ad ogni associazione criminale avente le caratteristiche precisate dalla norma, ossia una forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, la capacità di determinare un assoggettamento di persone o interi territori e l’atteggiamento di omertà che etichetta le varie condotte. L’articolo 416-bis c.p., pertanto, è stato applicato a molteplici fenomeni associativi, a prescindere dall’area geografica su cui insistevano come la “Sacra Corona Unita”, la “banda della Magliana”, la “mafia del Brenta” ed altre eterogenee manifestazioni criminali.[5]

Elementi giuridici della ‘ndrangheta’ ex art. 416-bis c.p.

Il bene protetto dall’art. 416-bis c.p. rubricato “associazioni di tipo mafioso anche straniere” è l’ordine pubblico, anche se secondo la dottrina e la giurisprudenza il delitto de quo tutela ulteriori interessi e in quanto fattispecie plurioffensiva, mira a protegge la libertà morale dei consociati ma anche l’ordine economico rispetto alla libertà di mercato, di concorrenza, di iniziativa economica ed il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. La norma si pone in rapporto di specialità rispetto al precedente art. 416 c.p., per cui il quid pluris richiesto ai fini dell’integrazione del reato dell’associazione mafiosa è costituito dall’uso del c.d. metodo mafioso che consiste nell’utilizzo dell’intimidazione, ai fini indurre sudditanza psicologica e omertà in settori della vita socio-economica del Paese.

Ai sensi della norma “l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioniappalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Elementi della fattispecie sono quindi da individuarsi nella forza intimidatrice del vincolo, nella condizione di assoggettamento e di omertà e nella comune finalità perseguita.

Per forza intimidatrice si intende la “quantità di paura che una persona fisica o giuridica è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare sanzioni o rappresaglie”[6]; è necessario, cioè, che l’organizzazione mafiosa abbia raggiunto una sufficiente fama di violenza e di potenzialità sopraffattrice ed abbia quindi sviluppato intorno a sé una carica autonoma di intimidazione.[7]

L’omertà consiste nel rifiuto di cooperare con gli organi dello Stato e tale comportamento si svolge solitamente minacciando i potenziali denuncianti in modo da diffondere la paura di collaborare con le autorità giudiziarie, con l’avvisaglia di essere costretti a subire gesti di ritorsione fortemente dannosi per sé stessi e per i propri parenti.

In merito all’elemento della finalità, il 416-bis è caratterizzato da una certa ampiezza dello scopo perseguito che non si arresta alla generica commissione di più delitti, ma che comprende anche attività finalizzate all’infiltrazione dei sodalizi in politica e nella Pubblica Amministrazione. Secondo la giurisprudenza non è necessario che le medesime siano effettivamente e concretamente raggiunte.[8]

Il reato di associazione di tipo mafioso è un reato di mera condotta e le condotte punibili sono le stesse previste all’art.416 c.p. eccetto quella del c.d. costitutore: sono la partecipazione, la promozione, la direzione e l’organizzazione. Per delimitare la ‘partecipazione’ penalmente rilevante sono stati adottati alternativamente diversi modelli dottrinali, a partire dal modello psichico, fino ad arrivare a quello causale, organizzatorio ed a quello misto. Quello prevalentemente seguito è stato il c.d. modello misto, nato in seguito alle SS.UU. Mannino 2005, secondo il quale si richiede la sussistenza sia dell’effettiva affiliazione, sia della prestazione di un contributo consapevole causale, volontario ed effettivo. Secondo un orientamento inaugurato nel 2017 dalla Corte di Cassazione, invece, in un “revirement contra reum”, i giudici hanno abbracciato una concezione “psicologica” della partecipazione, affermando che “la semplice affiliazione ad un’associazione criminale, implica, di per sé, una partecipazione attiva alla vita associativa.”[9] Questo peraltro è un punto fondamentale per poter affrontare la recentissima ordinanza di rimessione alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2021, su cui su tornerà in seguito.

Sul versante soggettivo, infine, è necessario verificare la sussistenza dell’affectio societatis, ossia la consapevolezza desumibile, anche per facta concludentia, di aver assunto il vincolo criminale con coscienza delle caratteristiche dell’organizzazione stessa, tra cui in primis l’avvalimento del predetto metodo mafioso. Il dolo è specifico perché non si richiede che le finalità dell’associazione siano concretamente ed effettivamente perseguite, essendo sufficiente che costituiscano la finalità per cui l’associazione opera.

Il rito di affiliazione come partecipazione al sodalizio ‘ndranghetista’: il quesito rimesso alle SSUU

Nel caso de quo, le indagini avevano provato come ancora oggi le cerimonie di affiliazione alla ‘ndrangheta continuano ad esistere, così come i riti arcaici e la fascinazione del linguaggio dei sodali.[10] Anzi, è questo il punto di forza dell’organizzazione delle cosche dell’Aspromonte, al tempo stesso antica e moderna, provvista di un intangibile senso di identità e di appartenenza, contraddistinta da una resistente gerarchia quasi di tipo bellico. La Polizia, nel lungo lavoro di indagini ed intercettazioni in casi simili, ha testimoniato la ‘sacralità’ di tali organizzazioni nel conferire rigide cariche ancor prima nell’ideazione dei reati-fine da commettere. Nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite si è posto in risalto il momento della cerimonia che secondo gli organi inquirenti si era svolta nel 2018, in cui i due soggetti calabresi si affiliavano alla cosca. Il giudizio di gravità indiziaria relativo al delitto contestato, in base ai passaggi colloquiali salienti delle captazioni acquisite, si riteneva pienamente fondato ed il Tribunale confermava le misure cautelari emesse nei confronti degli imputati. In altri termini, secondo il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, gli esiti di queste attività di intercettazione facevano emergere le modalità rituali con cui i soggetti venivano ‘battezzati’ dall’associazione e ciò consentiva di affermare l’esistenza di rapporti consortili tra i ricorrenti e i vertici del sodalizio aspromontano. Tuttavia, rispetto a tali risultanze probatorie, il Collegio si è posto un problema ermeneutico preliminare, per la cui risoluzione si è ritenuto indispensabile l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

La domanda è: “è idonea l’affiliazione rituale alla ‘ndrangheta non accompagnata da ulteriori indicatori fattuali, a fondare la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti degli imputati?”

Tale problematica, secondo i giudici della Corte, invoca la risoluzione di una questione interpretativa più generale, che affonda le sue radici nell’opzione di politica criminale sottesa alla formulazione dell’art. 416-bis c.p. Sul punto, sono svariati gli orientamenti che hanno propeso talvolta per una risposta negativa, talvolta per una positiva.

Di recente, la giurisprudenza ha messo in discussione il summenzionato modello delle SS.UU. Mannino, accogliendo una nozione di partecipazione ridotta alla mera affiliazione rituale. In Cass. Sez. V, 3 giugno 2019, Geraci n. 27672, difatti, si è stabilito che “Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta” programmata (parlandosi di reato di pericolo presunto).

Diversamente, in Cass., Sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4864 ai fini della sussistenza del delitto di partecipazione oltre all’ affiliazione, si è ritenuta necessaria anche la prova del compimento di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, in quanto espressione di un ruolo attivo nel sodalizio.

In questa cornice è chiaro che la preoccupazione di ottenere un giudizio maggiormente chiarificatorio da parte delle Sezioni Unite sia concreto. Il rischio temuto dai giudici è che creando un tipo criminoso variabile, che si poggia anche solo sul rito di affiliazione ai fini di integrare il delitto disputato, si possa lasciare “scoperte” tutte quelle mafie che sono sprovviste di tali tradizioni, specialmente quelle di nuovo conio. Per queste, di conseguenza, si chiederebbe la sussistenza di un quid pluris ai fini di provarne l’esistenza. D’altro canto, accontentandosi della prova del fatto istantaneo della cerimonia rituale, anche la natura giuridica del reato permanente verrebbe svilita. Il rischio, nondimeno, potrebbe essere quello di dar vita ad una nuova fattispecie incriminatrice che si porrebbe in contrasto con il principio di offensività, basandosi sull’incriminazione del reo per “ciò che è” e non per “ciò che fa”, nota anche come “diritto penale d’autore”, parecchio biasimata in dottrina in quanto non proprio garantista.

In conclusione, “il contrasto tra la soluzione interpretativa tendente a ritenere sufficiente la mera affiliazione a un’organizzazione criminale operante secondo il modello prefigurato dall’art. 416-bis c.p.” sussistente per le  ‘mafie storiche’ “e la contrapposta opzione ermeneutica tendente a ritenere tale adesione rituale inidonea a fondare un giudizio di responsabilità dell’imputato se non accompagnata da elementi concreti e specifici, rivelatori del ruolo attivo svolto dall’imputato nel sodalizio[11] non incide soltanto sulla vicenda in oggetto ma testimonia una forte ed attuale esigenza di assicurare un’uniforme interpretazione giurisprudenziale su una questione di notevole rilevanza anche nella realtà politico-sociale dei giorni nostri.

Scarica L’ordinanza 

 

[1] M.C. CANATO, “L’art. 416-bis c.p. alla “prova” delle cd. “nuove mafie”: dall’esteriorizzazione della forma di intimidazione alla “riserva di violenza”, in www.giurisprudenzapenale.com

[2] N. GRATTERI, “Fiumi d’oro. Come la ‘ndrangheta investe i soldi della cocaina nell’economia legale”, Ed. Mondadori 2017

[3] G. TOMASI DI LAMPEDUSA, “Il Gattopardo”, Feltrinelli, Milano 1968

[4] CI si riferisce in particolare al “codice d’onore” utilizzato dalla Camorra napoletana per sfuggire alle indagini

[5] Disegno di Legge 20 maggio 2010, “Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso”, tratto da www.senato.it

[6] G. SPAGNOLO, “L’associazione di tipo mafioso”, Cedam, Padova 1997

[7] R. GAROFOLI, “Diritto Penale, parte speciale”, V Edizione, Nel Diritto Editore

[8] Tratto da www.diritto.it

[9] Cass. pen., sez. II,10.05.2017, n. 27394) c.d. Caso Portari

[10] Tratto da www.cn24tv.it

[11] CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – SENTENZA 1 febbraio 2021, n.5071

Fonte immagine: www.pexels.com

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

Lascia un commento