venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Ignorantia legis non excusat

La legge non ammette ignoranza (art. 5 c.p.), questo vuol dire che nessuno può invocare l’ignoranza totale o parziale della legge al fine di eluderne la sua applicazione.

Questo dogma è espressivo della fattispecie dell’errore, il quale, tuttavia, nel diritto penale può considerarsi quale causa principale di esclusione della colpevolezza al ricorrere di determinare circostanze.

E’ opportuno fare una disamina su due delle tipologie di errore presenti all’interno del diritto penale: l’errore di fatto e l’errore di diritto disciplinate rispettivamente dall’art. 47 comma 1 e 2 c.p. e dall’art. 5 c.p..

L’errore sul fatto, che esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione, che alteri il presupposto del processo volitivo indirizzato verso una condotta viziata alla base; mentre se le realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’è errore sul fatto bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione[1].

Alla luce dell’art. 47 c.p. non qualunque errore di fatto è causa di esclusione della punibilità ma solo quell’errore che è tale da escluderne il dolo, un errore che deve quindi incidere sull’elemento essenziale del reato. L’esempio di scuola classico è quello per cui viene scriminato il soggetto che spara ad un uomo credendolo un cinghiale (trattandosi di errore sull’ elemento essenziale del reato che è appunto l’uomo) ma non è scriminato il soggetto che per errore colpisce un altro uomo (essendo tale punibile ex art. 82 c.p.).

Infatti si può sostenere che ove trattasi di un errore determinato da colpa, la punibilità non viene esclusa se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, l’errore colpevole ricade solitamente in quella che è la fattispecie della colpa impropria così detta perché il fatto  è commesso volontariamente dal soggetto agente, ma per effetto di un errore colpevole quindi a lui imputabile per negligenza, imprudenza o imperizia.

L’errore di diritto invece è quello che, come anticipato, ricade nella sfera dell’art. 5 c.p.

L’art. 5 può essere letto come una interperetatio abrogans del comma 3 dell’art. 47 c.p. in quanto se il primo non esclude in alcun modo la punibilità del soggetto salvo che vi sia errore inevitabile, il comma 3 dell’art. 47 c.p. invece prevede l’esclusione della punibilità dell’errore fondato su una norma extrapenale, ma solo quando ha determinato un errore sul fatto che costituisce il reato. E’ assai difficile nella prassi operare il distinguo tra le due fattispecie in quanto se c’è assenza di dolo allora nulla quaestio e si configurerà errore sul fatto, ma qualora vi fosse la presenza dell’elemento soggettivo, sorgerebbero problemi interpretativi e di applicazione della esimente.

Vi è da precisare che l’ignoranza della legge penale scusa l’autore dell’illecito qualora l’errore sia inevitabile e quindi incolpevole, facendo venire meno l’elemento soggettivo del reato, anche se contravvenzionale. Tale condizione deve ritenersi sussistente per il cittadino comune, soprattutto se sfornito di specifiche competenza; allorché egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga[2].

Secondo la Cassazione Penale del 1985 l’errore scusabile di cui all’art. 47 c.p. è quello che cade su norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e che non sia stata richiamata od inserita in una norma penale; pertanto va considerato errore su legge penale – e quindi inescusabile- sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa[3].

Nel tempo però si è assistito ad un incremento di norme, evoluzioni legislative sempre più incalzanti, orientamenti giurisprudenziali innumerevoli che non hanno reso sempre possibile al cittadino la piena e costante conoscenza di questi. Questa presa di coscienza ha fatto sì che si introducessero dei temperamenti alla presunzione di conoscenza della legge che possono essere distinti in ignoranza invincibile ed errore scusabile.

Per ignoranza invincibile si intende l’impossibilità collettiva di avere conoscenza di una determinata norma dovuta ad esempio alla mancata pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale; mentre l’errore scusabile si prospetta verosimilmente quando una norma è particolarmente complessa, o sia entrata in vigore recentemente.

La Corte di Cassazione fino al 1988 ha ammesso la scusante della buona fede ma successivamente, e precisamente con la sentenza n. 364/1988, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 5 c.p. per contrasto con gli artt. 27 e 3 della Costituzione laddove non escludeva dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. A seguito delle Sentenze del 1988, deve riconoscersi la scusabilità quindi dell’ignoranza della legge penale se “inevitabile”.

A tal fine però per stabilirne i presupposti ed limiti deve ritenersi che mentre per il comune cittadino l’inevitabilità dell’errore va riconosciuta in tutte le occasioni in cui l’agente abbia assolto un’ordinaria diligenza nell’informazione sulle condizioni di legittimità che condizionano il suo operato, per le persone che svolgono professionalmente una determinata attività, il dovere di conoscenza delle norme di legge che disciplinano la loro professione, va valutato con particolare rigore, al punto che rispondono anche di colpa lieve nell’inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulle regole che la singola professione disciplinano[4].

L’ignoranza inevitabile è un tema che ricorre in particolar modo in quei delitti che vedono il coinvolgimento di un minore in atti sessuali.

Ciò si desume facilmente dalla lettura dell’art. 609-sexies c.p. dove è prevista una presunzione di conoscenza dell’età della persona offesa iuris et de iure, escludibile solo in situazioni del tutto anomale dove l’ignoranza non è rimproverabile nemmeno a titolo di colpa.

L’art. 609-sexies nonostante contenga una scriminante in ordine alla commissione dei reati di violenza sessuale con minore, in realtà è normata in maniera stringente. Il soggetto agente quindi non sarà scriminato se egli non avrà posto in essere tutte le attività a sua disposizione per poter conoscere effettivamente l’età della vittima; per spiegarlo in forma giuridicamente meno complessa: qualora egli avesse posto in essere tutte le azioni a sua portata per poter conoscere l’età della vittima, e ciò nonostante, magari tramite una carta d’identità falsa – non un falso grossolano – questa gli abbia invece dimostrato la sua età di maggiorenne, allora il soggetto agente potrà essere scriminato ex art. 609-sexies, in altre circostanze meno scrupolose certamente invece, ad egli la scriminante non potrà essere applicata.

Sul tema recentemente[5] la Cassazione penale ha sancito che “non può considerarsi irresponsabile, e dunque risponde del reato di atti sessuali con minorenne, l’imputato che, avendo dichiarato di aver comunque saputo che la data di nascita sul documento era falsa, non ha assolto ad uno specifico impegno conoscitivo, giacché l’incertezza della data di nascita non integra una causa di esclusione della colpevolezza“.

Questa pronuncia del 23 aprile 2019 conferma ed avvalora l’orientamento giurisprudenziale dominante per il quale il soggetto agente deve tenere un comportamento conforme a buona fede e deve essere mosso dalla diligenza del buon padre di famiglia; sarà infatti solo rispettando queste regole che egli avrà la possibilità, qualora avesse commesso per errore un reato aberrante come quello ex art. 609-quater e ss., di godere dell’applicazione dell’esimente dell’error aetatis, e più in generale dell’art. 47 c.p.

Fonte immagine: Pixabay

[1]Cass. Pen., 25 giugno 2010 n. 32329

[2]Cass. Pen., 18 dicembre 2003, n. 25912

[3]Cass. Pen., 19 giugno 1985, n. 6147

[4]Cass. Pen., 20 maggio 2010, n. 24600

[5]Cass. Pen., Sez. III, 23 aprile 2019, n. 17370

 

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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