sabato, Gennaio 25, 2025
Diritto e Impresa

Il bilanciamento tra ambiente ed iniziativa economica privata: il ruolo fondamentale delle misure fiscali

A cura di Vittorio Aloi

Esaminando le modifiche costituzionali, degli articoli 9 e 41 Costituzione, si evince come l’ambiente possa essere considerato come “valore costituzionale”; infatti:

  • il nuovo articolo 9 della Costituzione, al terzo comma, dispone che la Repubblica “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”;
  • il nuovo articolo 41 della Costituzione, al secondo comma, dispone che l’iniziativa economica privata “non può […] recare danno […] all’ambiente”, il terzo comma indica una dimensione regolamentare “la legge determina i programmi e i controlli opportuni purché l’attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini […] ambientali”. Attualmente, alla luce del nuovo Testo, il divieto di causare danni ambientali è diventato una condizione imprescindibile per qualsiasi attività economica ed ha il compito di indirizzare l’utilità sociale verso la sostenibilità.

    Le modiche apportate introducono nuovi Principi Fondamentali che pongono l’accento sulla tutela dell’ambiente e sull’incentivazione dell’iniziativa economica sostenibile, i quali devono essere rispettati e integrati nell’ordinamento giuridico.
    Il bilanciamento tra ambiente ed iniziativa economica è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per la società. È necessario proteggere l’ambiente naturale e le sue risorse per preservare la biodiversità e assicurare la vita alle generazioni future, ma allo stesso tempo promuovere l’attività economica per favorire la crescita e il benessere della comunità.

    Per raggiungere questo equilibrio, occorre adottare politiche strategiche che tengano conto sia della tutela ambientale che della prosperità economica.
    Tuttavia, il sistema fiscale attuale si basa principalmente sul principio del “chi inquina paga”, che non valorizza adeguatamente la ricchezza generata dalle imprese tramite pratiche sostenibili.

    La tassazione basata su questo principio risulta essere inefficace nel guidare i comportamenti, poiché i soggetti possono semplicemente includere il costo dell’imposta nel prezzo e trasformarla in una forma di risarcimento di danni causati ai “beni” pubblici.
    L’applicazione del “chi inquina paga” non ha ottenuto i risultati sperati (nello specifico la diminuzione dei danni ambientali), provocando, invece, un maggior consumo dei suoli, riduzione delle risorse e maggior livello di inquinamento, ponendosi in netta contrapposizione con la modifica costituzionale che ha assunto a valenza precettiva il rapporto tra sviluppo economico ed ambiente, sicché, appare evidente come l’esito del contemperamento tra ambiente e sviluppo appare, in forza del principio oggetto d’esame, tendenzialmente scontato a favore di quest’ultimo.

    Le misure fiscali sono fondamentali per raggiungere questo equilibrio – fungendo da ago della bilancia tra tutela ambientale e prosperità economica – implementando la c.d. fiscalità ambientale.

La fiscalità dovrà armonizzare il rapporto tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente; armonizzazione che si realizza soltanto mediante l’assunzione, da parte dell’ordinamento, di misure idonee volte ad esaltare in pratica un’attività economica sostenibile e ciò anche alla luce del PNRR che, con la Missione numero 2 “rivoluzione verde e transizione energetica” si prefigge di colmare le lacune strutturali che vincolano, appunto, l’equilibrio tra energia, ambiente, biodiversità ed eco-sostenibilità.

La normativa fiscale sarà quindi fondamentale in questo processo di transizione ecologica; sarà necessario individuare una normativa “ad hoc” che possa disincentivare comportamenti non sostenibili e, ex adverso, a promuovere condotte sostenibili.
Sicché, la normativa fiscale sarà necessaria (se non fondamentale) per fungere da “ago della bilancia” tra l’iniziativa economica privata e la tutela ambientale, alla luce delle sopra menzionate modifiche costituzionali.

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