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Il Brevetto Unitario ed il Tribunale Unificato Europeo: verso un nuovo sistema di tutela brevettuale

Il Brevetto Unitario ed il Tribunale Unificato Europeo: verso un nuovo sistema di tutela brevettuale

a cura di Gianmarco Rizzo

 

  1. Introduzione

La produzione normativa dell’Unione Europea in materia brevettuale ha finalmente conosciuto, negli ultimi anni, significative novità, con l’intento di introdurre un sistema di tutela brevettuale europeo più efficiente e meno costoso, al fine di tutelare nuovi prodotti dell’ingegno e garantire delle misure più efficaci di armonizzazione delle norme interne.

L’istituzione di un sistema unificato di risoluzione delle controversie (Unitary Patent Protection), costituisce un pilastro essenziale del cosiddetto “pacchetto brevetti”, un insieme di previsioni normative sviluppate in Europa con il fine di tutelare i titoli brevettuali. Esso è infatti contenuto in un accordo, frutto di una cooperazione rafforzata autorizzata dal Consiglio Europeo, cui hanno partecipato venticinque Stati membri, sedici dei quali lo hanno finora ratificato. [1]

Nello specifico, in data 20 giugno 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’accordo del Consiglio dell’Unione Europea n. 2013/C 175/01, firmato il 19 febbraio 2013; esso ha istituito il TUB, vale a dire il Tribunale Unificato dei Brevetti, per la composizione delle controversie riguardanti i “classici” brevetti europei ed i nuovi brevetti con effetto unitario.

Tuttavia, tale Accordo prevede che il sistema di tutela brevettuale unificato entri in vigore dopo l’approvazione di 13 stati membri, tra cui devono necessariamente comparire Germania e Francia (i due paesi, escluso il Regno Unito, con il più alto numero di brevetti europei).

Attualmente, nonostante l’accordo sia stato ratificato da 16 Paesi, tra cui l’Italia, a causa della mancata ratifica dell’accordo Tub da parte della Germania, a causa di un’eccezione di costituzionalità sollevata da un privato cittadino e l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il sistema brevettuale unificato non è, purtroppo, ancora operativo [2].

Nonostante i molti ostacoli burocratici ed amministrativi, si comprende, però, la volontà degli stati dell’Unione Europea di introdurre dei nuovi strumenti con il fine di implementare il processo di integrazione in Europa, attraverso un mercato interno ancor più competitivo e meno oneroso per le imprese, caratterizzato da un sistema concorrenziale non soggetto a distorsioni.

Assieme all’accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti, è necessario prendere in considerazione due fondamentali regolamenti comunitari nel settore dei brevetti: il Regolamento UE n. 1257/2012, relativo all’attuazione della cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed il Regolamento UE n. 1260/2012, relativo, invece, al regime di traduzione da adottare.

Il nuovo titolo brevettuale con effetto unificato (European patents with unitary effect), come delineato dai Regolamenti in esame non è soggetto ai vincoli del principio di territorialità e consente ai titolari dei brevetti la possibilità di richiedere un effetto unitario dei propri titoli brevettuali europei, allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unificata negli Stati membri che hanno partecipano alla cooperazione rafforzata.

Le misure adottate dall’Unione e previste dal “pacchetto brevetti”, dunque, hanno come obiettivo quello di eliminare una volta per tutte la frammentazione del mercato dei brevetti e le ampie discrepanze tra i differenti ordinamenti giuridici nazionali che possono rappresentare un pregiudizio alla ricerca e all’innovazione.

  1. La Competenza materiale del TUB

Attualmente, spetta ai Tribunali ed alle Autorità nazionali decidere sulla violazione e sulla validità dei brevetti europei. In pratica, ciò può portare a difficoltà quando un titolare di brevetto desidera far valere un brevetto europeo in più paesi. Il contenzioso in più paesi comporta dei costi elevati e rappresenta il rischio di dover affrontare decisioni del tutto divergenti.

L’accordo “Tub” cerca di superare queste importanti carenze introducendo un Tribunale unico specializzato in brevetti con giurisdizione esclusiva, armonizzando i diritti conferiti da un brevetto.

Facendo riferimento all’art. 3 del regolamento UE n. 2057/2012, Il Tribunale unificato dei brevetti è un nuovo Tribunale internazionale che, una volta operativo, avrà competenza non soltanto sulle controversie aventi ad aggetto il brevetto unificato, ma anche per quelle concernenti i brevetti europei semplici non estinti alla data di entrata in vigore dell’accordo o concessi dopo tale data, i certificati protettivi complementari e, infine, le richieste di brevetto europeo “classico” [3].

Più specificamente la competenza esclusiva del Tribunale verte sulle seguenti azioni, considerate tassative:

  • azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze di contraffazione e di accertamento di non contraffazione;
  • azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari
  • azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
  • azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
  • domande riconvenzionali di revoca di brevetti;
  • azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
  • Azioni correlate all’utilizzazione dell’invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull’utilizzazione precedente dell’invenzione;
  • Azioni di compensazione per licenze sulla base dell’art.8 del reg UE n.1257/2012 ed azioni concernenti decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 1257/2012;

La distribuzione delle azioni tra le divisioni del Tribunale, è, invece, regolata dall’art. 33 dell’Accordo. Secondo la norma in questione, “le azioni di contraffazione, di risarcimento del danno, cautelari e per gli indennizzi ex art. 67 della Convenzione di Monaco (riguardanti l’uso dell’invenzione o la priorità prima della concessione del brevetto), nonché le azioni di compensazione per le licenze (ex art. 8 reg. UE n. 1257/2012), sono di competenza delle divisioni locali e regionali”. Invece, le azioni di nullità in via principale, quelle di accertamento negativo e quelle relative alle decisioni dell’UEB (ex art. 9 reg. UE n. 1257/2012), confluiscono alla sede centrale.

Circa la natura giuridica del Tribunale unificato, quest’ultimo viene definito come un Tribunale comune agli stati contraenti (art.1), per tale ragione è soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli stati membri contraenti. Inoltre, il Tribunale coopera con la Corte di giustizia dell’Unione Europea al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del diritto dell’Unione, conformemente a quanto indicato nell’art. 267 TFUE [4]. Le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, dunque, restano vincolanti per il Tribunale, il quale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente.

La lingua del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado (divisioni regionali o locali) può essere una lingua ufficiale dell’Unione europea o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata. In deroga a suddetta disposizione, gli Stati membri contraenti possono designare una o più lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale. Tuttavia, le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l’approvazione da parte del collegio competente [5].

2.1 La composizione del TUB

Per quanto concerne la sua composizione, il Tribunale unificato si compone di un Tribunale di primo grado, di una Corte d’Appello e di una cancelleria.

Il Tribunale di primo grado si articola a sua volta in una divisione centrale e in varie divisioni locali e regionali [6]. La divisione centrale ha sede a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco. Tuttavia, la sezione Londinese (specializzata in chimica, farmaceutica e life sciences), a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, cesserà di esistere e dovrà trovare una collocazione. L’Italia ha individuato Milano come città candidata ad ospitare la terza sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti, la quale, dunque, andrebbe ad affiancarsi a Parigi e Monaco nel compito di pronunciarsi sulle nuove scoperte e soluzioni sviluppate nel campo della farmaceutica e delle scienze umane.[7] Per quanto concerne le divisioni locali e regionali, invece, quest’ultime possono essere istituite in ogni stato membro contraente che ne faccia richiesta, decidendone anche la rispettiva sede.

I collegi del Tribunale di primo grado devono necessariamente avere composizione multinazionale. Quelli della divisione centrale sono composti da tre Giudici, di cui due qualificati sotto il profilo giuridico e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, con comprovate qualifiche ed esperienza nel settore in questione. In deroga a quanto previsto dall’art. 8 dell’Accordo, le parti possono comunque decidere di rimettere la loro causa nelle mani di un unico giudice, qualificato sotto il profilo giuridico. I collegi locali e regionali, invece, sono formati soltanto da tre giudici esperti sotto il profilo giuridico. [8]

Relativamente ai collegi della Corte d’Appello, invece, essi si riuniscono in una forma multinazionale di cinque giudici. Più specificatamente da tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico e da due giudici qualificati sonno il profilo tecnico.

La Corte d’Appello del Tribunale unificato ha sede a Lussemburgo. Il suo Presidente, che rappresenta anche il Tribunale, viene eletto da tutti i giudici della Corte d’Appello per tre anni rinnovabili due volte. L’accordo, inoltre, prevede la possibilità che il Presidente della Corte d’Appello differisca le cause di importanza eccezionale alla composizione plenaria, assumendone la Presidenza. [9]

Infine, tra gli altri Organi è doveroso accennare il comitato amministrativo e quello di bilancio (indicati rispettivamente dagli artt. 12 e 13 dell’Accordo), composti dai rappresentanti degli Stati contraenti, nonché del comitato consultivo, composto da giudici e specialisti in diritto brevettuale. Rilevano inoltre il Praesidium, presieduto dal Presidente della Corte d’Appello, responsabile della gestione del Tribunale unificato; il centro di mediazione e arbitrato per i brevetti, che ha sede a Lubiana e a Lisbona ed il quadro di formazione dei giudici, che si occupa della formazione continua in materia brevettuale, con sede a Budapest.

L’accordo in esame specifica, infine, agli artt. 40 e 41, che i dettagli del funzionamento e dei procedimenti dinanzi al Tribunale sono fissati rispettivamente dallo Statuto, allegato all’accordo in esame, e dal Regolamento di procedura (ancora da ultimare).

Il Regolamento di procedura, una volta completato, dovrà assicurare che le decisioni del Tribunale siano della massima qualità, che i procedimenti siano organizzati efficacemente e che sia assicurato il giusto equilibrio tra le parti.

  1. Il brevetto unitario europeo

Il «brevetto europeo con effetto unitario» è un titolo brevettuale che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù dell’Accordo “Tub” e dei già citati Regolamenti comunitari contenuti nel “pacchetto brevetti”.

Gli effetti del brevetto europeo unitario sono indicati nel capo II del regolamento UE n. 1257/2012, più specificamente dall’art. 5, in base al quale “Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili.” (10)

Il punto cardine di tale norma ridiede nel principio di uniformità del diritto e delle sue limitazioni, in virtù del quale il brevetto con effetto unitario gode della stessa tutela in tutti gli stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario.

Di rilevante importanza è, al riguardo, l’art. 7 del Regolamento UE n. 2057/2012, in virtù del quale il brevetto europeo con effetto unitario, è considerato in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

Allo stato attuale, in attesa dell’entrata in vigore del tanto agognato “Accordo Tub”, un inventore può proteggere la propria invenzione in Europa mediante un brevetto europeo, concesso centralmente dall’Ufficio europeo brevetti (European Patent Office), che riunisce i 28 Stati membri dell’UE e altri dieci Paesi (tra cui la Norvegia la Svizzera e la Turchia) firmatari della Convenzione sul brevetto europeo (11).

Tramite Il “classico” brevetto europeo, dunque, il titolare può inoltrare una domanda centralizzata di concessione, la quale deve necessariamente essere redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e avanzata all’UEB (Ufficio europeo dei Brevetti) per tramite degli uffici nazionali competenti, al fine di ottenere negli Stati membri dell’UEB da lui designati, dopo la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati[12].

Alla luce di queste considerazioni, è sin da subito chiaro che il brevetto europeo, a differenza da quello con effetto unitario, una volta ottenuto deve essere convalidato in ogni Stato in cui si vuol far valere. Tale procedimento, troppo farraginoso e decisamente molto costoso, non ha riscosso successo tra i medi e grandi imprenditori che operano nel mercato Europeo.

Un altro aspetto negativo che riguarda il brevetto europeo “classico” è costituito dai requisiti di convalida. Essi, infatti, differiscono in ogni Stato membro e comportano ingenti costi, compresi quelli di traduzione e per il pagamento delle tasse di rinnovo, i quali sono direttamente proporzionali al numero di Paesi in cui il titolare intende convalidare il proprio brevetto europeo.

Il «brevetto europeo con effetto unitario», invece, come già detto in precedenza, una volta concesso dall’UEB, sarà dotato di un effetto unitario sul territorio dei 25 stati aderenti alla cooperazione rafforzata, eliminando la necessità di procedure di convalida nazionali complesse ed onerose. Inoltre, i brevetti unitari non saranno soggetti al sistema delle tasse di rinnovo attualmente frammentato; difatti, ci sarà una sola procedura, e nessun obbligo di conferire l’incarico ad un rappresentante. Le tasse di rinnovo sono particolarmente allettanti per i primi dieci anni, e sarà previsto un risparmio anche sui costi indiretti. [13]

Il brevetto unitario coesisterà con i brevetti nazionali e con il “classico” brevetto europeo, da cui si differenzierà soltanto per la fase successiva alla concessione. Secondo l’UEB, un brevetto unitario sarà meno costoso del classico brevetto europeo convalidato e mantenuto in vita nei paesi membri partecipanti al sistema brevettuale unitario. In pratica, maggiore sarà il numero di convalide del classico brevetto europeo e maggiore sarà la convenienza del brevetto con effetto unificato.

  1. Conclusioni

In uno scenario attuale in cui diritto comunitario punta all’unificazione dei titoli per implementare gli strumenti necessari a valorizzare il mercato unico [14], l’obiettivo dichiarato delle Istituzione europee è quello di attuare una tutela amplificata dei diritti di proprietà intellettuale.

La competizione internazionale è sempre più feroce e complessa, per tale motivo l’Europa necessita di strumenti di tutela efficaci e lineari, in grado di supportare le proprie imprese, bisognose di proteggere il proprio patrimonio immateriale attraverso misure di tutela strumentali che consentano una ottimizzazione dei costi ed una riduzione dei tempi procedurali.

Il brevetto unitario dovrebbe portare importanti vantaggi in termini di oneri burocratici; in base ad uno studio delle istituzioni europee sull’impatto economico del nuovo sistema brevettuale, infatti, i costi di traduzione e amministrativi dovrebbero ridursi fino all’80%, rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno oneroso e giuridicamente e adeguato. [15]

Tuttavia, le polemiche sugli effettivi vantaggi economi legati alla sua adozione non cessano, soprattutto da parte delle piccole imprese che evidenziano una crescita dei costi di difesa dei titoli brevettuali dovuta all’introduzione del Tribunale unificato.

L’istituzione di un Tribunale unico con competenza esclusiva, però, fornirà procedure giudiziarie sicuramente più rapide e rappresenterà uno strumento per armonizzare il diritto sostanziale dei brevetti relativo alla portata e ai limiti dei diritti conferiti.

Grazie al sistema unificato di tutela, le decisioni divergenti di diversi Tribunali nazionali sulla violazione e sulla validità dello stesso titolo brevettuale diminuiranno non appena il Tribunale unico svilupperà una Giurisprudenza europea, rafforzando così la certezza del diritto nel settore dei brevetti. Nel tempo emergerà un sistema di contenzioso brevettuale più efficiente ed equilibrato.

A consentire che il sistema di tutela unificata dei brevetti appena descritto entri in vigore, dunque, manca solo la Germania, ultimo Paese a non averlo ancora ratificato, ma che sembra intenzionata proprio in tale direzione [16], nonostante i tanti ostacoli e rallentamenti. Per tale ragione, una volta completato l’iter delle ratifiche, è più che auspicabile l’entrata in vigore del Tribunale Unico Europeo dei brevetti dal 2021.

[1] Vedi qui: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001#

[2] G. Morgese, Enciclopedia del diritto; “Brevetto”, Annali VIII, Giuffrè

[3] Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, “informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione Europea”, accordo su un tribunale unificato dei brevetti, 2013/c 175/01

[4] TFUE, Art. 267: “La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

[5] Regolamento UE, N. 1257/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 17 dicembre 2012, Capo II

[6] EPO, “Tribunale Unificato dei Brevetti”, vedi qui: https://www.epo.org/law-practice/unitary/upc.html

[7] La Repubblica-innovazione, “il governo candida Milano come sede dei brevetti Ue”, disponibile qui: https://www.ordineavvocatimilano.it/it/tribunale-unificato-dei-brevetti/p395

[8] G. Morgese, Enciclopedia del diritto; “Brevetto”, Annali VIII, Giuffrè

[9] Statuto del Tribunale unificato dei brevetti; art. 21.2: “Per le cause di importanza e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull’unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d’appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria”.

[10] Regolamento UE, N. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012

[11] Convenzione sul Brevetto Europeo 89/695/CEE, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 che consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un’unica procedura europea per il rilascio di brevetti. Disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41989A0695(01)&from=ET

[12] MISE, Ministero dello sviluppo economico; Brevetto Europeo; disponibile qui: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo

[13] EPO; brevetto unitario; disponibile qui: https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html

[14] “Il brevetto unitario europeo e la nuova cooperazione”; Finanza e Diritto, Settembre 2015

[15] “Il brevetto unitario europeo”; Camera dei deputati-temi dell’attività parlamentare, XVII legislatura

[16] L. Dell’Olio, “Ecco perché il tribunale europeo dei brevetti a Milano può fare la differenza; Dicembre 2020, disponibile qui: https://forbes.it/2020/12/04/petraz-perche-milano-essere-capitale-proprieta-intellettuale/

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