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Il calcolo del tasso di usura alla luce del decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70

Il c.d. “decreto sviluppo” del 2011 ha sensibilmente modificato il procedimento mediante il quale pervenire al calcolo del tasso di interesse usurario, cioè quel tasso di interesse previsto all’interno di un contratto che supera il limite imposto dalla legge.

Il reato di usura in Italia, per intendere meglio di cosa si discute, è disciplinato dall’art.644 del Codice Penale, il quale afferma:

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) […]”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze affida alla Banca d’Italia il compito di calcolare ogni tre mesi il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM). Questo considera una media degli interessi annuali praticati da tutte le banche italiane per le operazioni della stessa natura. Il tasso di usura è strettamente legato all’indice TEGM, il quale non può essere superato dai tassi di interesse applicati per non ricadere nel reato di usura bancaria.

L’art. 8, comma d, del decreto sviluppo ha disposto la modifica del metodo di calcolo del “tasso di usura”, come precedentemente disciplinato dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 stabilendo che dal giorno di entrata in vigore di tale decreto legge (14 maggio 2011) la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) del 25%, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali “secchi”. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Precedentemente per ottenere la soglia di usura era sufficiente aumentare del 50% il valore del TEGM. Attualmente invece il calcolo è relativamente più arzigogolato, ma nel concreto, con gli attuali tassi medi, il nuovo metodo pone in una posizione privilegiata gli istituti di credito e le società finanziarie che di fatto godono di margini più ampi nella determinazione degli interessi passivi da applicare ai prestiti.

Un esempio: con un TEGM pari al 6%, con il precedentemente metodo avremmo ottenuto un tasso di usura al 9% (6+3(50% di 6)=9). Con l’attuale sistema avremmo un tasso di usura, invece, pari all’11,5% (6+1,5(25% di 6)+4=11,5). Come è agevole notare il sistema odierno garantisce un più ampio margine del tasso di usura, il che sicuramente non agevola, di questi tempi, l’immissione di moneta nel mercato e la fiducia dei consumatori.

Nel provvedimento è prevista inoltre una limitazione al tasso di usura secondo la quale la differenza tra la soglia di usura calcolata ed il TEGM non può superare gli 8 punti percentuali.
All’atto pratico questo implica che tale limitazione, teoricamente a favore dei consumatori, scatta solo per TEGM superiori ai 16%.

“Da un punto di vista metodologico, la nuova curva dei tassi soglia ha una pendenza minore della precedente, con valori più elevati dei precedenti quando i tassi medi sono particolarmente bassi, che tendono a ridursi al crescere di questi ultimi”. Così il Dipartimento del Tesoro in un comunicato del 18 maggio 2011.

Dal punto di vista dell’incidenza sulla vita quotidiana di questa normativa non è difficile prevedere come anche i mutui sulla prima casa potranno subire degli ulteriori aumenti, e questo sarà scongiurabile se e solo se i controlli sulla reale concorrenza tra gli istituti di credito saranno intensificati.

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