venerdì, Marzo 29, 2024
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Il “caso Emanuele Morganti”: commento alla sentenza della Corte di Assise d’Appello di Roma ed esame delle relative questioni giuridiche

A cura del Dott. Paolo Q. Cardinali

 

1.Premessa. La Corte d’assise ed i casi di sua competenza.

Ai sensi dell’art. 5 c.p.p[1]. la Corte d’Assise è chiamata a giudicare su fatti contraddistinti da una intensa violenza o ritenuti di particolare disvalore da parte dell’ordinamento. Tale organo giurisdizionale è peculiare, oltre che per la natura dei giudizi di cui è competente, anche per la sua struttura, essendo composto da due giudici togati e da sei giudici popolari. I giudici popolari vengono nominati a sorte e, in ossequio alla natura democratica della nostra Repubblica, incidono direttamente sulle decisioni della Corte d’Assise, avendo la maggioranza dei voti in camera di consiglio. In effetti l’art. 101 Cost. recita che la «giustizia è amministrata in nome del popolo», nel cui nome vengono altresì pronunciate tutte le sentenze di condanna o assoluzione. Quanto ai giudizi della Corte d’Assise, il legislatore ha disposto la necessaria presenza di cittadini comuni per temperare l’oggettiva applicazione ed interpretazione del diritto da parte dei giudici togati con la valutazione atecnica, “di pancia”, dei giudici popolari. In tale maniera il giudizio tecnico-giuridico dei giudici professionisti viene integrato da una valutazione della drammaticità della vicenda secondo l’apprezzamento più emotivo dei giudici popolari, che del resto rappresentano il comune sentire della collettività.

Quando si questiona della morte, ma in maggior misura quando si tratta della scomparsa di un giovane ragazzo che «aveva davanti a sé una vita luminosa e serena»[2], l’operatore del diritto non deve omettere di considerare il dolore a cui saranno condannati, senza impugnazioni e con fine pena mai, tutti gli attori protagonisti o meno della vicenda.

Difatti non v’è dubbio che la vita costituisca il diritto fondamentale per eccellenza, in quanto è il prius logico, nonchè supposto ontologico senza il quale gli altri diritti non avrebbero una possibile esistenza[3].

Anteposte queste notazioni, nel presente elaborato si tenterà di cogliere ed esaminare le principali questioni giuridiche connesse al fatto quali: la valutazione delle prove dichiarative, in particolare tenendo conto degli effetti della mediaticità del caso[4]; la differenza tra omicidio volontario ex art. 575 c.p., omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. e rissa aggravata dall’evento morte ex art. 588 II comma c.p.; la natura giuridica ed il nesso causale dell’omicidio preterintenzionale e la configurabilità del concorso ex art. 110 c.p. nel suddetto reato.

Il caso del povero Emanuele è stato preda di uno sfrenato sciacallaggio mediatico che ha oggettivizzato in semplici notizie i tormenti interiori ed i patimenti delle persone coinvolte. Pertanto, i penosi fatti di Alatri non verranno esaminati in questa sede come mera occasione per disquisire di questioni giuridiche. Indipendentemente dall’epilogo di questo caso giudiziario, comunque non risulteranno vinti, né vincitori, ma solo vittime segnate per sempre per quella dannata serata in discoteca.

2. Capi di imputazione, giudizio di primo grado e motivi di appello.

A M.C., P.P., M.F. e F.C. (padre di M.C.) veniva contestato l’omicidio volontario ex art. 575 e 110 c.p. aggravato dai motivi abietti e futili ex artt. 577 n.4, 61 n. 1 c.p. «Perché nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2017 sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, per motivi futili – verosimilmente nati da un banale litigio all’interno del Mirò Music Club sito in Alatri (FR)– in stato di esaltazione collettiva picchiavano ripetutamente MORGANTI EMANUELE ed in un’aggressione connotata da un’escalation di ferocia e violenza ne provocano la caduta inerme sul montante inferiore di una macchina e conseguentemente lesioni gravissime tali da portare alla morte del ragazzo in data 26.03.2017»[5].

A seguito di una intensa attività istruttoria (consistita fra le varie operazioni anche nell’esame di 160 testimoni), con sentenza del 26.07.2019 (dep. 21.01.2020) la Corte di Assise di Frosinone condannava per il reato di cui all’art. 584 c.p.[6] (omicidio preterintenzionale) gli imputati M.C., P.P., M.F., alla pena di anni 16 di reclusione per la morte di MORGANTI Emanuele ed assolveva F.C. “per non aver commesso il fatto”.

La sentenza veniva impugnata dall’accusa e dalle parti private.

Il PM ed il difensore delle parti civili censuravano: l’errata qualificazione giuridica del fatto in omicidio preterintenzionale; l’esclusione dell’aggravante dei motivi abietti o futili; l’assoluzione di F.C. I difensori di P.P. e M.C. da un lato e gli avvocati di M.F. dall’altro proponevano distinti atti di appello in cui chiedevano: l’espletamento di una perizia sulla causa della morte; l’inutilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali; l’assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto, quantomeno sotto il profilo di cui all’art. 530 co.2 c.p.p.[7]; la derubricazione del reato in percosse/lesioni; la derubricazione del reato in rissa aggravata dall’evento morte ex art. 588 II comma c.p.; l’attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.; la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e la riduzione della pena.

3. Il fatto

In maniera sostanzialmente coincidente all’apprezzamento del giudice di prime cure, la Corte di Assise di Appello ricostruisce i fatti verificatisi nella notte tra il 24 e 25 marzo 2017, in P.za Regina margherita in Alatri, nei seguenti termini:

  • «All’interno del locale Mirò, Emanuele MORGANTI, senza averne alcuna responsabilità, viene a trovarsi oggetto dell’aggressività di D.P., soggetto ubriaco e molesto, all’interno del locale Mirò. Nel locale sono presenti M.C. e P.P., verosimilmente giù ubriachi e “su di giri”. Sulla presenza di M.F. in questa primissima fase le deposizioni non sono chiare e tranquillanti. EMANUELE ha anche lui degli amici, ma -contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado- non si può dire provato che, in questa primissima fase, si sia verificata una contrapposizione fra gruppi. Non vi è prova che F.C. (padre di M. C.) fosse presente nel locale, e anzi la deposizione di A. P. esclude questo fatto.
  • I buttafuori, sicuramente mossi dall’intento di sedare il focolaio di violenza che si stava accendendo, isolano sì D.P. ed Emanuele, ma usando, nei confronti di Emanuele, un’accertata dose di violenza- con uso dei manganelli (che invece il primo giudice esclude) – e infine trascinandolo fuori dal locale;
  • all’esterno del locale EMANUELE protesta vivacemente per il trattamento subito. C. (amico della vittima) interviene, quanto meno chiedendo spiegazioni, a sostegno dell’amico. M. C. e P.P. sono palesemente aggressivi contro EMANUELE, e lo colpiscono. Sono presenti i buttafuori e sono armati di manganelli. Più di un testimone ha la percezione che si sia in presenza di due gruppi contrapposti fra i quali F. C. sta cercando di mettere pace. Senonché, proprio F. C. viene colpito alle spalle, molto verosimilmente da Emanuele, che poi fugge verso la parte alta della piazza.
  • C., M.C., P.P. e almeno uno o due buttafuori inseguono Emanuele. In questa fase compare sicuramente M.F. Tutti- ad eccezione di F.C.- colpiscono Emanuele, incluso, secondo alcune deposizioni, uno dei buttafuori; Emanuele cade, colpito da P.P., ma poi riesce a rialzarsi e a fuggire ancora. Cade però nuovamente, questa volta per perdita di equilibrio, e viene raggiunto da F.C., che lo sovrasta, ma non v’è prova che lo colpisca, e, secondo una deposizione, lo aiuta addirittura a rimettersi in piedi. In ogni caso, a questo punto Emanuele si allontana verso la parte bassa della piazza, mentre ritroviamo F.C. e C. (amico di Emanuele) su un muretto.
  • I buttafuori escono di scena, non prima di aver disarmato P.P. che è andato in macchina a prendere una chiave a L con evidente intento aggressivo.
  • Emanuele recupera il giubbotto e si ricongiunge con la sua ragazza, L.K. Sta risalendo verso la parte alta della piazza quando incrocia P.P., il quale se lo fa indicare, e torna a manifestare nei suoi confronti una condotta aggressiva: in sostanza, P.P., M.C. e M.F. (ma non solo costoro) si mettono all’inseguimento di Emanuele, che si dà alla fuga verso la parte alta della piazza. In questo momento C. è sul muretto con F.C., che gli impedisce di lanciarsi in soccorso dell’amico. In questo stesso frangente la teste A.P. sente l’esortazione “uccidilo”, pronunciata da F. C., mentre D. sente gridare “prendetelo, prendetelo”, esortazione attribuita allo stesso F.C.
  • Infine, dopo aver subito vari colpi dagli inseguitori, Emanuele riceve il colpo fatale da M.F., e crolla rovinosamente al suolo, urtando contro il montante della Skoda
  • Successivamente, M.F., M.C. e P.P. si allontanano, mentre F.C. resta sul posto, cerca di consolare la fidanzatina di Emanuele, viene sentito dai Carabinieri»
  • Si precisa che, secondo plurime dichiarazioni testimoniali, una volta caduto a terra, Emanuele non viene colpito ulteriormente dagli imputati.

4. Il giudizio della Corte di Assise d’Appello

a. La valutazione delle prove dichiarative ed il rinnovo dell’istruttoria ex art 603 comma III bis c.p.p.

In via preliminare la Corte di Assise d’Appello procede, ai sensi dell’art. 603, comma III bis c.p.p.[8], alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale disponendo l’esame di alcuni testimoni in ragione dell’appello del PM contro l’assoluzione di F.C., nonché al fine di ottenere alcuni chiarimenti da testimoni già escussi in primo grado (come i consulenti tecnici).  

D’altronde la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale rappresenta un potere discrezionale del giudice che egli esercita qualora ritenga di “non essere in grado di decidere allo stato degli atti” (art. 603, I comma c.p.p.). Tuttavia, il potere di rinnovare l’istruttoria si tramuta in un vero e proprio dovere nel caso di cui al comma III bis dell’art. 603 c.p.p., ovverosia “Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”.

Prima dell’intervento legislativo che ha introdotto il comma III bis nell’art. 603 c.p.p., le Sezioni Unite della Cassazione erano state chiamate più volte per definire i requisiti ed i limiti dell’obbligo della rinnovazione istruttoria. Secondo quanto stabilito dalle SS. UU. “Dasgupta[9] il giudice, su appello del PM contro una sentenza di assoluzione, deve rinnovare l’istruttoria qualora intenda condannare l’imputato unicamente sulla base di una diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta fondamentale. Lo stesso dicasi qualora si proceda con il rito abbreviato (SS. UU. “Patalano”[10][11]). In senso conforme ma speculare, le SS. UU. “Troise[12], affermano il principio di diritto per cui il giudice di secondo grado, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna appellata dall’imputato, non è tenuto a rinnovare l’istruttoria se il suo giudizio si è basato unicamente su una diversa valutazione di prove dichiarative rese in primo grado. Tale differente disciplina trova la sua giustificazione nel sistema processuale penale per cui in caso di condanna si deve raggiungere il più elevato standard probatorio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre in caso di assoluzione, in osservanza della presunzione di innocenza prevista all’art. 27, II comma della Costituzione, è sufficiente il ragionevole dubbio.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, le SS. UU. “Pavan”[13] affermano che queste rappresentano delle prove dichiarative neutre, non dotate di per sé di maggiore valore probatorio rispetto alle comuni prove testimoniali[14]. Quindi anche per tali prove dichiarative vale quanto stabilito dalle sopra citate sentenze delle SS.UU. con la precisazione però che non si deve procedere al rinnovo dell’esame del perito qualora egli in primo grado si fosse limitato alla lettura della relazione peritale previamente depositata.

Chiusa questa parentesi circa il dovere di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603, comma III bis c.p.p., occorre trattare un altro tema affrontato nella sentenza in esame, ovverosia la valutazione delle prove dichiarative.

Innanzitutto il giudice di secondo grado sottolinea che i tragici fatti oggetto del suo scrutinio, oltre ad essere avvenuti in orario notturno, «si sono svolti alla presenza di numerose persone, per lo più giovani» che avevano fatto uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, e che «la maggior parte di costoro era del tutto estranea non solo a dinamiche delinquenziali, ma anche all’uso della violenza e persino alla percezione della stessa, laddove impiegata da altri». In aggiunta al contesto ambientale confusionario anche la pluralità e sovrapponibilità delle fonti ha aggravato ulteriormente l’esatta ricostruzione dei fatti. Invero «taluni percepiscono una sequenza dei fatti che non viene avvertita da altri, i quali sono magari collocati sì a breve distanza, ma in quel momento la loro attenzione è concentrata su altri dettagli; alcuni sono legati a soggetti in qualche misura coinvolti nell’accaduto; altri dispongono di qualità percettive superiori, e via dicendo».

Dunque l’opera di ricostruzione degli avvenimenti sulla base delle prove dichiarative «presuppone un certosino lavoro di cesello volto intanto a identificare, tra i vari soggetti propalatori, coloro che appaiono assolutamente scevri da qualsivoglia forma di coinvolgimento. In secondo luogo, occorre individuare, fra le fonti, quelle che riferiscono fatti che, convergendo, da un lato convincono l’interprete della loro esatta collocazione nel tempo e nello spazio, dall’altro lo aiutano a isolare le altre fonti che, per contro, raccontando dettagli eccentrici, o che si pongono in radicale antitesi con quanto da più fonti invece riferito, non possono essere ritenute affidabili».

 Il giudicante non intende «postulare una supremazia delle dichiarazioni immediate rispetto a quelle, magari più meditate, raccolte nelle fasi successive dell’indagine» poiché «la prova si forma al dibattimento, ed è proprio al fine di vagliare la credibilità dei testi che è stato introdotto il sistema delle contestazioni». Tuttavia «occorre prestare la massima attenzione a quelle dichiarazioni che appaiono frutto di una formazione progressiva, quasi di una sorta di stratificazione del ricordo che finisce con il prendere le distanze dalla percezione immediata per scivolare in una forma narrativa che rasenta l’autosuggestione».

Queste considerazioni rivelano all’interprete, in primo luogo, il modus operandi da seguire per una esatta valutazione delle prove dichiarative e, in secondo luogo, la causa delle ricorrenti inesattezze o contraddizioni delle dichiarazioni testimoniali che è da individuare nella intrinseca fallacia della memoria, per fattori cognitivi, emotivi o temporali.[15]   

Tali direttive ermeneutiche vengono seguite dalla Corte di Assise di Appello in particolare per valutare la frase “accidije” attribuita da alcuni testimoni a F.C. La teste A.P., che riferisce di aver sentito tale incitamento proveniente dall’imputato, non sa però dire a quale destinatario fosse rivolta. «C., che in quel momento è trattenuto proprio da F.C., non la sente». Quindi, la Corte ritiene che «non può escludersi che la teste, in perfetta buona fede, possa essersi sbagliata, attribuendo a F.C. un grido che proveniva da altri», tenuto conto che quel luogo pullulava di gente.

Quanto al testimone S. egli stesso dichiara in dibattimento di aver letto questa parola d’incitamento sui giornali e di averla impropriamente riportata nella sua testimonianza come ricordo personale, salvo poi rettificare[16]. Il teste M. riferisce di tale frase per la prima volta solo nel giudizio di appello poiché, a detta del teste, solo a seguito di una lunga elaborazione del ricordo è riuscito a ricordare tale particolare. Tuttavia, ad opinione del Giudice di secondo grado, «la dichiarazione non è genuina e non può essere seriamente presa in considerazione, tenuto conto dell’ostilità manifesta del teste nei confronti di F.C.».

Infine, il testimone D. «sente gridare “prendetelo” o “fermatelo”, ed anche lui attribuisce, ma non con certezza sufficiente, l’esortazione a F.C.; ne ha la “sensazione”, così come- ma lo dichiara solo nel corso di questo dibattimento- che M.C. abbia percepito l’invito e si sia fatto, di conseguenza, più violento».

In definitiva «appare quanto meno dubbio che questa frase d’incitamento sia stata pronunciata ed ancora più dubbio che, nella confusione che caratterizzava il contesto, essa sia stata recepita dal destinatario o dai destinatari. Ed ancora più dubbio, se non decisamente indimostrabile, risulta l’affermazione che questa frase abbia avuto una qualche influenza su P.P. (che era già andato ad “armarsi” di chiave a L), su M.C., che aveva già colpito la vittima fuori dalla discoteca Mirò, su M.F., della cui collocazione in quel preciso momento non si riferisce con precisione da parte dei testimoni».

b. Qualificazione giuridica del fatto in omicidio preterintenzionale ed esclusione dell’omicidio volontario o della rissa aggravata dalla morte

La Corte d’Assise d’Appello aderisce alla qualificazione giuridica compiuta dal giudice di prime cure ritenendo che il fatto in esame sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice dell’omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p.

Il giudicante giunge a tale conclusione in ragione delle seguenti circostanze accertate:

– «la morte di Emanuele Morganti fu causata dalla frattura successiva all’impatto del capo contro il montante della Skoda, e che a provocare la caduta fu il colpo subito da parte di M.F.»;

è escluso, sulla base delle conclusioni dei consulenti tecnici, «che il colpo finale sia stato una sorta di “colpo di grazia” inferto all’organismo già debilitato della vittima»

– «non furono usate armi né altri corpi contundenti;

-nessuno dei colpi al capo, nemmeno l’ultimo, il più importante, aveva una forza d’urto tale da determinare conseguenze nemmeno potenzialmente letali: la frattura mortale non insorge per una lesione diretta, ma è conseguenza della caduta;

-non risultano colpi inferti successivamente alla caduta: ancora una volta la prova scientifica, unitamente a quella testimoniale (v. in particolare la già citata deposizione di A.P.) li esclude.

-Successivamente all’accaduto, gli imputati si allontanano e proseguono la propria serata, inconsapevoli (ad eccezione, si è detto, di F.C.) delle tragiche conseguenze della propria condotta».

arco temporale ridotto dell’azione criminosa.

Alla luce di tali elementi il giudice di secondo grado esclude la configurabilità dell’omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p. «sia pure sotto il profilo del dolo alternativo[17] (colpisco indifferente verso il rischio di un evento mortale) ovvero eventuale[18] (colpisco accettandone il rischio), poiché si dovrebbe far carico agli imputati della rappresentazione delle conseguenze di ogni singolo colpo, e, finanche, in relazione all’ultimo, e più forte, della possibilità di una caduta rovinosa, con accettazione dell’esito o indifferenza verso di esso». Tuttavia «proprio in considerazione di tutti gli elementi sin qui considerati entrambe le ipotesi vanno escluse, e la qualificazione giuridica di omicidio preterintenzionale confermata».

Quindi, esclusa la possibilità di riqualificare il fatto come concorso in omicidio volontario ex art. 575 e 110 c.p., la Corte d’Assise d’Appello affronta una ulteriore questione sollevata dalle difese, ovverosia la configurabilità del reato di rissa aggravata dall’evento morte di cui all’art. 588 II comma c.p.[19] in luogo dell’art. 584 c.p.

Da un lato la prospettazione delle difese «riveste indubbia dignità, ove si consideri che per tutta la fase che inizia appena Emanuele viene espulso da Mirò e culmina nella sua fuga verso la parte alta della piazza, effettivamente più fonti si esprimono nel senso di una contrapposizione fra gruppi: non si giustificherebbero altrimenti i tentativi di pacificazione (spiegazione) di C. e dello stesso F.C. e la presenza massiccia- ancorché, come si è detto, dagli esiti discutibili- dei buttafuori». Dall’altro lato però il giudicante evidenzia che «dal momento in cui Emanuele, dopo aver verosimilmente colpito F.C. (v. dep. D.), fugge, inseguito dallo stesso F.C., dagli altri imputati e da almeno due buttafuori, si sviluppa un’aggressività monodirezionale, diretta, si intende, contro il solo Emanuele Morganti. E’ ben vero che ancora all’altezza dei Vinieri sia C. che M.M. possono intervenire a sostegno del ragazzo, ma si tratta di un intervento difensivo, privo dei connotati della contrapposizione fra gruppi». Pertanto come conseguenza logica delle osservazioni svolte, viene esclusa la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 588 cpv. c.p.

Occorre precisare che la rissa di cui all’art. 588 c.p. è un reato di pericolo ed a concorso necessario che si integra, secondo la dottrina maggioritaria, con la presenza di almeno tre corrissanti ovvero di due gruppi contrapposti. Altro elemento che contraddistingue la rissa è la necessaria reciproca volontà offensiva (tanto dei singoli, quanto delle fazioni in conflitto), così che non sussiste la rissa in caso dell’azione lesiva monodirezionale ai danni di un soggetto o gruppo “passivo”. Se dalla rissa deriva una lesione o la morte a taluno, si applica l’aggravante speciale del secondo comma che conduce alla pena da tre mesi a cinque anni di reclusione. Tralasciando le criticità relative alla imputazione oggettiva dell’evento più grave, la minore pena dell’art. 588 cpv c.p. rispetto all’omicidio preterintenzionale è giustificata dal minore disvalore penale del fatto (nel primo caso l’agente e la vittima con reciproco intento aggressivo si affrontano nel contesto di una rissa, nel secondo caso la vittima è destinataria passiva delle percosse/lesioni da parte di uno o più soggetti). Si noti infine che tra la rissa aggravata dalla morte e l’omicidio preterintenzionale vi è concorso apparente di norme trovando applicazione la prima, al ricorrere dei suoi presupposti (pluralità dei rissanti, reciproca volontà aggressiva), in quanto speciale rispetto alla seconda.

c. Natura giuridica e accertamento del nesso causale nell’omicidio preterintenzionale

A questo punto è opportuno svolgere una breve considerazione sulla controversa figura delittuosa dell’omicidio preterintenzionale.

L’elemento soggettivo della preterintenzione rappresenta fin da tempi remoti un campo di vivaci discussioni dottrinarie e giurisprudenziali. D’altronde tale elemento soggettivo previsto dal nostro ordinamento (solamente nell’art. 584 c.p. e nel reato dell’aborto preterintenzionale ex art. 593 ter c.p.[20]) rappresenta un unicum nel panorama giuridico continentale. Perfino la natura giuridica della preterintenzione è oggetto di dispute dottrinarie, poiché taluni, sulla scorta di una interpretazione letterale dell’art. 43 c.p. considerano la preterintenzione come tertium genus dell’elemento soggettivo del reato accanto al dolo e alla colpa, tuttavia la quasi totalità della dottrina, nonché la giurisprudenza maggioritaria non attribuiscono alla preterintenzione una indipendenza ontologica, riducendo così l’elemento soggettivo del reato al binomio dolo-colpa[21].

In merito alla natura giuridica dell’omicidio preterintenzionale diversi orientamenti sono sorti in seno alla giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, sul piano soggettivo l’omicidio preterintenzionale è caratterizzato dal dolo (delle lesioni/percosse) e dalla responsabilità oggettiva (dell’evento morte). Tuttavia tale orientamento è stato criticato poiché in contrasto con il principio di colpevolezza di cui alla celebre sentenza n. 364/1988[22] della Corte costituzionale, secondo la quale è necessaria una pur minima adesione psicologica dell’agente all’evento per cui lo si punisce. La Consulta ha precisato altresì che una responsabilità oggettiva pura è in contrasto con l’art. 27 Cost. poiché vìola il principio della personalità della responsabilità penale, nonché il fine rieducativo della pena (perché, in sostanza, con la sanzione si andrebbe a rieducare un soggetto che in realtà non ha minimamente voluto quel fatto per cui viene punito). Tuttavia, il nostro ordinamento non sancisce un divieto assoluto della responsabilità oggettiva tout court. Difatti la Corte costituzionale riconosce la legittimità della responsabilità oggettiva c.d. spuria, che ricorre quando un solo elemento del fatto non è coperto da dolo o colpa (come nel caso dell’omicidio preterintenzionale, ma secondo una certa dottrina l’elemento non coperto da dolo o colpa non deve essere essenziale per l’integrazione del reato come invece è l’evento morte in relazione all’art. 584 c.p.).

Un secondo orientamento maggioritario in dottrina ritiene che nel reato di cui all’art. 584 c.p. l’elemento soggettivo è costituito da un dolo misto a colpa[23]. Tuttavia tale indirizzo rappresenta una elaborazione dottrinaria risalente che è stata del tutto disattesa dalla recente giurisprudenza ad eccezione di isolate pronunce. Se da un lato questa interpretazione è da apprezzare perché più in armonia con il principio di colpevolezza (in quanto, secondo tale orientamento, l’agente deve essere ritenuto responsabile dell’evento più grave solo se ad esso collegato da un punto di vista psicologico a titolo di colpa), dall’altro lato è oggetto di censure. In primo luogo, per l’integrazione del reato si richiederebbe una prevedibilità dell’evento più grave che invece è esclusa dal reato medesimo. In secondo luogo, si creerebbe il paradosso secondo cui si sarebbe al cospetto di due comandi giuridici contraddittori e opposti, il primo di non commettere atti diretti a percuotere o ledere, ed il secondo di percuotere o ledere con cautela.

Il terzo orientamento seguito dalla giurisprudenza dominante, al quale anche la Corte d’Assise d’ Appello di Roma aderisce nel caso in esame, ravvisa invece l’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale nel solo dolo (anche eventuale) di lesioni o percosse, in quanto l’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell’evento più grave (la morte) nell’intenzione di risultato[24]. In altre parole, senza il verificarsi della morte, si integrerebbe il solo reato di cui all’art. 581 o 582 c.p.

Pertanto, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 584 c.p.  è necessario che:

-l’autore dell’aggressione abbia commesso con dolo “atti diretti a” percuotere o ledere la vittima (e non gli “atti idonei e diretti in modo non equivoco” di cui all’art. 56 c.p. che rappresentano un quid pluris degli “atti diretti a” ex art. 584 c.p.);

-esista un rapporto di causa ed effetto tra tali atti e l’evento morte; 

– il nesso causale tra le lesioni/percosse e la morte rappresenti una progressione fisiologica dei fattori che hanno condotto all’evento fatale;

-eventuali cause sopravvenute non siano state da sole sufficienti a determinare l’evento, ma lo abbiano causato in sinergia con la condotta dell’imputato per cui venendo a mancare una delle due l’evento non si sarebbe verificato[25].

Inoltre l’interpretazione da ultimo menzionata non offre elementi di contrasto con il menzionato principio di colpevolezza, in quanto l’evento più grave non voluto dall’agente è quantomeno legato da un pur minimo coefficiente psicologico con il soggetto, rappresentato dalla prevedibilità in astratto dell’evento stesso insita nel dolo delle percosse o lesioni.

Per quanto riguarda l’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, questo «deve essere condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio “ex post”, mediante il procedimento cd. di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull’elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio “ex ante”, alla stregua delle conoscenze del soggetto agente»[26].

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto il giudice d’appello ha ritenuto sussistente il nesso causale poiché «senza l’azione compulsiva, reiterata, aggressiva e violenta condotta da tutti gli imputati, nella catena temporale sopra individuata, EMANUELE MORGANTI non sarebbe stato indotto a cercare scampo nella fuga, venendo poi abbattuto dall’ultimo colpo sferrato da M.F.. Le cause che, come insegna la Cassazione, interagiscono in sinergia con la condotta dell’imputato (rectius: degli imputati) pertengono al rapporto di stretta dipendenza fra le percosse inflitte da costoro a Emanuele MORGANTI, il clima persecutorio nei suoi confronti che si era venuto a creare, il colpo finale, la caduta fatale: nessuno di questi elementi può essere eliminato dalla catena causale che determinò il tragico evento della notte del delitto».

d. Concorso nell’omicidio preterintenzionale ed esclusione delle attenuanti ex artt. 62 bis, 114 e 116 c.p. e dell’aggravante dei motivi futili o abietti

Come nel caso di specie, è configurabile il concorso di persone ex art. 110 c.p. nell’omicidio preterintenzionale «quando vi è la partecipazione materiale o morale di più soggetti attivi nell’attività diretta a percuotere o ledere una persona senza la volontà di ucciderla e vi sia un evidente rapporto di causalità tra tale attività e l’evento mortale»[27].

Tuttavia occorre precisare che l’attenuante prevista per il concorrente (anomalo) di cui al comma II dell’art. 116 c.p.[28] «non è applicabile all’omicidio preterintenzionale, in quanto trattasi di una forma attenuata di concorso configurabile solo nell’ipotesi in cui il concorrente che si vuole anomalo abbia voluto un reato diverso da quello voluto dagli autori materiali e concretamente attuato. Nell’omicidio preterintenzionale, invece, l’evento mortale non è voluto da nessuno dei concorrenti; mentre tutti vogliono le lesioni o come nel caso in esame — le percosse — onde tutti devono rispondere della morte che eventualmente consegua all’aggressione voluta»[29].

Inoltre la Corte d’Assise d’Appello, escluso «che fra i tre imputati in oggetto possano evidenziarsi gradazioni di responsabilità» dal momento che «tutti avevano in animo di percuotere e ledere la vittima, e tutti erano portatori della medesima carica aggressiva contro Emanuele Morganti», nega la concessione dell’attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 114 c.p[30].

La Corte d’Assise d’Appello di Roma fa proprie le conclusioni del primo giudice anche in relazione alla esclusione dell’aggravante dei motivi futili o abietti.

Ai fini di una chiara comprensione delle aggravanti in questione, giova rammentare la definizione di motivo futile o abietto ai sensi dell’art. 61 n. 1 c.p.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale il motivo è da considerarsi futile quando “la determinazione delittuosa sia causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da poter essere riguardato più che come causa determinante dell’evento, come pretesto o scusa perché l’agente potesse dare sfogo al suo impulso criminale” ( Cass. Sez. V sent. n. 41052/2014; Cass. Sez. I sent. n. 5864/2000) mentre è abietto, quando il motivo repugni al comune sentire della collettività, “quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa” (Cass. Sez. I sent. n. 35369/2007).

Nel caso di specie la Corte d’Assise d’Appello esclude la sussistenza dell’aggravante dei motivi futili o abietti in ragione della mancata identificazione dei motivi medesimi «non potendo l’ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell’imputato»[31]. Dunque rilevato che il motivo abietto o futile non è stato individuato nemmeno dall’accusa, né è stato altrimenti provato, «non se ne può postulare la ricorrenza in difetto di validi e indiscutibili elementi obbiettivi».

Infine, come già osservato anche dal giudice di prime cure, «la gravità estrema del fatto, la riprovevolezza della condotta, l’assenza di seri indici di resipiscenza impediscono di concedere le attenuanti generiche» di cui all’art. 62 bis c.p[32].

D’altronde le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. sono delle attenuanti atipiche che possono essere applicate discrezionalmente dal giudice, al ricorrere di elementi positivi che le giustifichino, al fine di temperare ed individualizzare il trattamento sanzionatorio in considerazione delle peculiarità oggettive del fatto e delle condizioni soggettive del reo[33].

e. Conferma dell’assoluzione per F.C.

 Il giudizio della Corte d’Assise d’Appello si è successivamente concentrato sul ruolo di F.C. giungendo alla conferma dell’assoluzione della sentenza di primo grado.

Il collegio giudicante perviene a tale conclusione in ragione della circostanza che nessuna percossa o lesione è stata inferta da questo imputato alla vittima, «nemmeno nella fase in cui F.C. sovrasta Emanuele Morganti- dopo la prima fuga verso la parte alta della piazza- vi è prova che egli lo abbia percosso».

Quindi il concorso materiale nel delitto ex art. 584 c.p. è escluso.

Per quanto attiene all’altra ipotesi, ovverosia la condotta impeditiva del soccorso dell’amico C. ed il concorso morale dell’imputato, il giudice di secondo grado argomenta quanto segue:

  • «F. trattiene C. E’ C. ad avere la percezione- poi estesa agli altri testi, che però osservavano e non erano direttamente coinvolti- che il gesto miri ad impedire che vada in soccorso di Emanuele MORGANTI»;
  • Tuttavia «la circostanza non può dirsi provata di là da ogni ragionevole dubbio perché è effettivamente possibile che l’imputato abbia trattenuto C. allo scopo di sottrarlo alla mischia: poco prima […] F.C. si era frapposto fra i due gruppi di litiganti […] ed ancora prima, quando suo figlio M.C. aveva proditoriamente apostrofato F., si era mostrato conciliante e rassicurante (v. dep. A.P.). La stessa A.P., che pure non può essere sospetta di voler in alcun modo favorire l’imputato, assume un atteggiamento iniziale “protettivo” di F.C. nei confronti dello stesso Emanuele Morganti. Ed ancora: quando F.C. sovrasta Emanuele, ed Emanuele si libera (secondo alcune fonti, anche grazie al suo aiuto), il ragazzo si allontana e F.C. non lo segue, ma si apparta con C.: condotta che stride con la volontà omicida che gli viene attribuita dall’Accusa pubblica e privata».
  • Inoltre «si dà per scontato che se C. fosse riuscito a soccorrere Emanuele, la vicenda non avrebbe conosciuto il suo tragico sviluppo. C. sarebbe elemento più “cattivo”», mentre Emanuele sarebbe più inesperto a fronteggiare situazioni come quella venutasi a creare quella sera. «Che il teste, per qualità personali e conoscenza dei luoghi e delle persone, fosse in grado di difendere sé stesso, ed eventualmente l’amico Emanuele, si deve ritenere provato. Che il suo intervento potesse sortire l’effetto sperato è però una congettura che non può in alcun modo essere riscontrata e non può dunque dirsi provata».
  • In merito alla asserita frase di incitamento pronunciata dall’imputato si rinvia a quanto già indicato in precedenza.
  • se poi a colpire l’imputato presso la fontana era stato Emanuele, la rincorsa di F.C. «appare più che comprensibile, e alla luce di quanto accadrà in seguito- Emanuele viene fermato, sovrastato, F.C. non colpisce, Emanuele va via- non si può certo affermare che sia sorretta da intento omicida. Ma anche se a colpire fosse stato C. o qualcun altro, altrettanto comprensibilmente F.C. si sarebbe posto all’inseguimento, non foss’altro per chiarire il senso del gesto (in quel momento, si ripete, egli non stava né percuotendo né minacciando chicchessia), e nella concitazione che avvolgeva e condizionava tutti coloro che stazionavano nella piazza […] è plausibile che abbia individuato Emanuele come colui che, appunto, lo aveva colpito».
  • La prospettazione dell’accusa secondo cui, invece, l’inseguimento dell’imputato era allo scopo di riaffermare il predominio sul territorio e vendicare l’oltraggio subito «andrebbe sorretta da prove che nel giudizio non sono state offerte». Difatti, osserva il giudice, «non è emerso un ruolo di spicco di F.C. nella criminalità locale», nè «un previo concerto con altri soggetti volto a “imporre la legge”; non è, tanto meno, emersa alcuna condanna per fatti di mafia, o di altre consorterie criminali, tali da far ritenere che quella sera tragica si sia arrecato oltraggio a un “boss” il quale, insofferente dell’onta, avrebbe scatenato il branco contro la vittima». In definitiva si tratta di mere congetture, che, «per quanto rispettabili, risultano sfornite di alcun adeguato sostegno probatorio.
  • Infine, «si ripete, sul piano della condotta materiale l’inseguimento di F.C. non culmina né con percosse, che non vi furono, né con una spinta».

Pertanto in ragione degli elementi qui riportati, la Corte d’Assise d’Appello conferma l’assoluzione dell’imputato, con reiezione dei motivi di appello sul punto.

f. Rideterminazione della pena

Per quanto attiene alla dosimetria della pena, il Giudice di secondo grado ridetermina le pene inflitte per ciascuno degli imputati in anni 14 di reclusione, considerata la giovane età dei condannati ed altresì «tenuto conto della finalità di emenda consustanziale alla sanzione detentiva». Infatti la funzione rieducativa della pena «non può essere annullata in nome delle esigenze retributiva e preventiva, anch’esse compresenti nella struttura della pena, poiché l’art. 27 della Costituzione, nella sua lettura doverosa[34] esclude tanto la sentenza immotivatamente mite, quanto la cd. “sentenza esemplare”».  

 

5. Spunti di riflessione

Come anche ammesso dalla Corte di Assise d’Appello, «meriterebbe una opportuna rivalutazione» il ruolo dei buttafuori del locale Mirò, le cui posizioni venivano stralciate durante la fase delle indagini. A seguito della ricostruzione dei fatti la vicenda veniva scissa in due momenti distinti: una prima fase in cui vi era una “comune” rissa da discoteca, ove i buttafuori esercitano una accertata violenza nei confronti di Emanuele; una seconda fase in cui, usciti di scena i buttafuori, e venuta meno la contrapposizione fra gruppi della rissa, Emanuele diviene bersaglio unico delle condotte violente dei tre imputati. Secondo tale iter logico-argomentativo le percosse/lesioni cagionate dai buttafuori ad Emanuele apparterrebbero ad una fase precedente e separata della vicenda, ed il nesso causale tra la violenza esercitata dai buttafuori e l’evento morte sarebbe interrotto da fattori sopravvenienti quali il tempo trascorso e, soprattutto, la violenza perpetrata da P.P., M.F. e M.C. ai danni di Emanuele. Nondimeno più testimoni hanno riferito circa una marcata violenza esercitata dai buttafuori, i quali seppure non fossero portatori di una intenzione omicidiaria, comunque hanno esercitato una indiscussa azione lesiva contro la persona offesa idonea ad integrare il reato ex art. 584 c.p. Controversa è altresì la decisione di scindere la vicenda in due fasi temporali, in cui solo nella prima agiscono i buttafuori, ed escludere per l’effetto il nesso causale. Invero è stato accertato che l’intero episodio delittuoso avveniva in un arco temporale ridotto, pari a circa 20 minuti, e proprio tale dato è stato ritenuto altresì un indice della mancata volontà omicida in capo agli imputati.  Pertanto, secondo una formale e rigorosa applicazione degli artt. 110 e 584 c.p. anche i buttafuori dovrebbero essere ritenuti responsabili per l’omicidio preterintenzionale, poiché hanno concorso materialmente nelle condotte di cui agli artt. 581 e 582 c.p. da cui è conseguita la morte di Emanuele, non essendo sopravvenuti fattori interruttivi del nesso causale.

Tuttavia, non si può negare che tale conclusione striderebbe con il principio di colpevolezza, precipitato del principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. Invero è assai arduo ipotizzare che i buttafuori volessero concorrere materialmente o moralmente con gli imputati[35] alle percosse e lesioni rivolte verso Emanuele. Difatti per integrare l’elemento soggettivo del concorso ex art. 110 c.p. dovrebbe essere provata l’intenzionale adesione dell’agente ad un reato altrui ovvero la volontà di agire con altri nella commissione dello stesso reato, senza la necessità di un previo concerto, essendo sufficiente anche l’accordo improvviso che interviene durante l’esecuzione dell’azione delittuosa[36]. Piuttosto, sembra più verosimile che tali individui ricorressero alla violenza al solo fine di “buttare fuori”, alquanto energicamente, quel ragazzo che ritenevano, a torto, responsabile del disordine all’interno del locale e che non volessero picchiarlo di concerto ai tre imputati. Pertanto, accertata la condotta violenta dei buttafuori su Emanuele, agli stessi potrebbe essere agevolmente contestato il reato di percosse o lesioni, più difficilmente quello di concorso nel reato ex art. 584 c.p. in quanto si dubita di una loro effettiva volontà di concorrere nel reato di omicidio preterintenzionale, rectius negli atti diretti a commettere il reato di lesioni o percosse.

Altro punto di riflessione è la posizione di F.C. su cui tanto il giudice di primo grado, quanto il giudice di secondo grado hanno esaurientemente argomentato. A modesto parere dello scrivente, dalla valutazione complessiva della vicenda residuano forti dubbi sul ruolo dell’imputato, al quale, se non può riconoscersi la natura di concorrente materiale, quantomeno potrebbe essergli conferita la qualità di istigatore morale. Eppure proprio la sussistenza del dubbio deve condurre il medesimo scrivente a aderire al giudizio di assoluzione di F.C. poiché, come recita l’art. 533 c.p.p., la sentenza di condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio[37]. Infatti l’interprete deve sempre seguire il principio in dubio pro reo che, come un faro, illumina la via da percorrere nei casi probatoriamente oscuri, evitando il fatale pericolo di giungere a condanne ingiuste. Tale principio di natura garantista rappresenta una innegabile tutela per l’individuo in materia penale e conferisce linfa vitale all’effettività di un altro principio proprio dei sistemi giuridici moderni, il favor libertatis.

Ulteriore spunto di riflessione riguarda la comune tentazione di confondere il linguaggio della morale, dell’etica e del diritto[38]. Invero il diritto, pur se ontologicamente influenzato dal contesto socioculturale del momento, è cosa distinta ed altra rispetto alla morale o alla religione. Per quanto riguarda il rapporto religione e diritto, si rammenti che il principio illuministico di laicità dello Stato rappresenta un indefettibile principio di modernità degli ordinamenti giuridici occidentali. Per quanto riguarda invece la morale, l’opinione pubblica è erroneamente indotta ad equiparare una condotta eticamente biasimevole con una condotta penalmente sanzionabile. Tuttavia, come saggiamente indicato dal relatore della sentenza in esame in merito all’assoluzione di F.C., la responsabilità penale «si basa su altri presupposti: in questo caso, sull’accertamento della sussistenza degli addebiti di fatto contestati all’imputato, e quindi sulla valutazione della loro incidenza “sinergica” sul fatto-reato», e non sulla riprovevolezza morale della condotta dell’imputato.

Da ultimo, è doverosa in questa sede una sia pur breve riflessione sulla figura dell’omicidio preterintenzionale. Come già detto tale fattispecie criminale rappresenta un unicum nel panorama giuridico occidentale. L’omicidio preterintenzionale è aspramente criticato dalla maggioranza della dottrina anche nella sua ultima e prevalente interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la prevedibilità dell’evento più grave è assorbita nell’intenzione di risultato ex art. 43 c.p. Difatti molti autori hanno messo in luce che anche tale lettura colliderebbe con il principio di colpevolezza. Invero la criticata interpretazione maschererebbe di falsa imputabilità psicologica quella che in realtà è una responsabilità oggettiva per l’evento più grave (la morte), finendo così per conferire legittimità all’imputazione oggettiva per l’evento non voluto. Di conseguenza aderendo a tale orientamento si riconoscerebbe validità al principio versanti in re illecita imputantur omnia quae sequuntur ex delicto[39], che invece mal si concilia con la necessità indicata dalla Consulta, che «tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente, siano, cioè investiti dal dolo o dalla colpa»[40].

In altre parole, anche alla luce della basilare funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione e dalla giurisprudenza eurocomunitaria, è necessario che il soggetto venga punito per un fatto al quale sia psicologicamente collegato quantomeno a livello di colpa, come avviene nell’ordinamento tedesco. Pertanto è auspicabile da parte del legislatore, se non l’espunzione dall’ordinamento dell’art. 584 c.p., quantomeno un abbassamento dei termini edittali della pena. In attesa e in sostituzione di tale intervento legislativo, la giurisprudenza potrebbe seguire una rilettura dell’art. 584 c.p. più in armonia con i principi già menzionati, richiedendo all’agente, nel caso concreto, oltre al dolo degli “atti diretti a” ledere o percuotere, altresì un collegamento psicologico a livello di colpa (preferibilmente a titolo di colpa cosciente[41]) con l’evento morte non oggetto di dolo.

In aggiunta a quanto fin qui affermato, si noti che il rischio di estendere irrazionalmente la responsabilità penale per fatti non collegabili psicologicamente all’agente è aumentato in presenza delle “clausole incriminatrici espansive” (altrimenti dette “fattispecie incriminatrici aperte”) quali il concorso ex art. 110 c.p. o il tentativo ex art. 56 c.p. che, appunto, estendono l’area della rilevanza penale. Difatti lo spettro della responsabilità oggettiva insito nell’art. 584 c.p. potrebbe assumere dimensioni ancora più preoccupanti in presenza di una imputazione per concorso in omicidio preterintenzionale come nella vicenda in esame.

 

6. Conclusioni

In conclusione di questa lettura ragionata della sentenza non si possono che ritenere logiche e coerenti le valutazioni compiute dalla Corte di Assise d’Appello. Senza dubbio la mediaticità del caso e la riprovevolezza morale della condotta degli imputati hanno complicato, ma non reso impossibile rendere un giudizio imparziale ed equo. Tuttavia la qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso in omicidio preterintenzionale (in luogo dell’omicidio volontario richiesto dall’accusa, e della rissa aggravata dalla morte prospettata dalle difese degli imputati) rappresenta un corretto inquadramento del caso, al netto delle critiche sopra sviluppate sulla legittimità in sé dell’art. 584 c.p.

La Corte d’Assise d’Appello ha con ragione abbassato la pena inflitta agli imputati a 14 anni di reclusione (rispetto ai 16 anni del primo grado).  Infatti tale sanzione rappresenta una pena mediana rispetto alla forbice edittale prevista per l’omicidio preterintenzionale (punito con una pena dai 10 ai 18 anni di reclusione). La condanna risultante, che forse poteva essere maggiormente diminuita, soddisfa in tale misura anche la funzione rieducativa della pena. Nel caso di specie i 14 anni di reclusione vengono irrogati a degli imputati giovani d’età, i quali, pur avendo perpetrato una condotta odiosa, hanno comunque diritto ad una pena equa che li rieduchi ai fini del loro futuro reinserimento nella società.

Inoltre la sentenza in commento merita un plauso per la sua chiarezza lessicale e logico-argomentativa[42] che ha convinto lo scrivente a riportarne in questa sede ampi stralci in luogo di una parafrasi che poteva svilirne l’efficacia comunicativa ed esplicativa.

Da ultimo, si vuole rimarcare il dramma umano che segna la triste vicenda, in cui un giovane ragazzo ha perso il bene più prezioso, la vita, a causa di altrettanti giovani ragazzi, i quali spinti dalla vanagloria e dall’effetto inebriante della violenza hanno agito come “bravi” di manzoniana memoria.

 

L’immagine è tratta da unsplash.

[1] Art. 5 c.p.p.:

«La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579580584 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586588 e 593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600601602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.»

[2] Corte d’Assise d’Appello di Roma, Sez. I, (Pres. Dott. Andrea Calabria, Cons. relatore Dott. Giancarlo De Cataldo) sentenza del 04.02.2021.

[3] J. A. Marín Gámez, Reflexiones sobre la eutanasia:una cuéstion pendiente del derecho constitucional a la vida, Revista española de derecho costitucional, n. 54, septiembre-diciembre 1998, p. 85

[4] Sui rapporti tra la giustizia penale ed i media, vedi C.E. Paliero, La maschera e il volto (la percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2006, p. 493 ss.

[5] Capo di imputazione contestato agli imputati

[6] Art. 584 c.p.:

«Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.»

[7] Art 530 c.p.p.:

«1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.»

[8] Art. 603, comma III bis c.p.p., introdotto dall’art.1, comma 58 della L. 23 giugno 2017 n.103:

«Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».

[9] Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 27620, ud. 28.04.2016

[10] Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 18620/2017, ud. 19.01.2017

[11] Per analisi delle citate sentenze vedi M. Landolfi, Il nuovo art. 603 comma 3 bis c.p.p. al vaglio delle prime esperienze applicative. La Corte d’Appello di Milano propone una lettura costituzionalmente orientata dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 11

[12] Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 14800/2017, ud. 21.12.2017

[13] Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 14426/2019, ud. 28.01.2019

[14] C. Bonzano, Le Sezioni Unite Pavan e la morte di un dogma: il contraddittorio per la prova spazza via la neutralità della perizia in Diritto Penale e Processo, 2019, 822.

[15] M. Mancini, La memoria e le distorsioni del ricordo, in Diritto.it, 25.09.2008; R Bensi e B. Gualco, Gli inganni della memoria nella testimonianza: alcune riflessioni, in EXagere, ott-dic 2017 nn. 10-11-12 anno II

[16] In questo episodio si coglie nel suo apice l’influenza dei mass media sul giudizio penale.

[17] Sul tema vedi  Cass. Sez. I, sent. n. 43250 del 13.04.2018 e E. Mezzetti, Dolo alternativo. Rigorismi giurisprudenziali in tema di accertamento dell’elemento psicologico del reato in Studi in onore di Mario Romano (pp. 1155), 2011, Jovene.

[18] Sul tema vedi G. Stampanoni Bassi, La sentenza di appello nel caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4; A. Cappellini, Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva, in Diritto penale contemporaneo, 4.06.2015;

[19] Art. 588 c.p.:

«Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa».

[20] Art 593 ter c.p.:

«Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest’ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto».

[21] G. Fiandaca e E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli editore, Bologna, 2019 pp. 691-692-693-694

[22] C. costituzionale, sent. n. 364 del 23-4.03.1988

[23] Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, p. 338 s.; Mantovani, Diritto penale, Padova, 2017, p. 355 e ss.

[24] Cass. Sez. V, sent. n. 40389 del 17/05/2012; Cass. Sez. V, sent. n. 4237 del 11/12/2008

[25] Cass. Sez. V, sent. n. 6918 del 08/01/2016

[26] Cass. Sez. V, sent. n. 51233 del 09/10/2019

[27] Cass. Sez. V, sent. n. 1751 del 21 gennaio 2005

[28] Art. 116 c.p.:

«Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave».

[29] Cass. Sez. V, sent. n. 3349 del 5 aprile 1996

[30] Art. 114 c.p.:

«Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112».

[31] Cass. Sez. I sent. n. 54074 del 18-1/30-11-2017; Cass. Sez. I, sent. n. 45326 del 5 dicembre 2008

[32] Art. 62 bis c.p.:

«Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.»

[33] Cass. Sez. II, sent. n. 9299 del 4 marzo 2019; Cass. Sez. III, sent. n. 9836 del 9 marzo 2016

[34] cfr. Corte Cost. sent. n.313/90 e sent. n.68/2012

[35] Probabilmente a conclusioni opposte si giungerebbe qualora si ritenesse ammissibile la configurabilità del concorso colposo in reato doloso. Vedi sul tema Cass. sez. IV, sent. del 14/02/2019 n. 7032

[36] Sull’elemento soggettivo nel concorso di persone vedi A. Continiello, Il concorso di persone con coefficiente psicologico omogeneo e eterogeneo. Una questione ancora controversa, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 9

[37] C. Piergallini, La regola dell’”oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di Civil Law, in Riv. Italiana di diritto e procedura penale, 2007, pp. 593 ss

[38]E. Resta, Diritto vivente, Roma-Bari, Laterza, 2008.

[39] Sul tema vedi: F. Basile, L’ alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p. in Rivista italiana di diritto e procedura penale, vol 54, n.3, 201, p.911 e ss.; G. Longo, Omicidio preterintenzionale: tra versari in re illicita e principio di colpevolezza in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123 Fasc. 07/2020

[40] C. cost. sent. n.364 del 23-4.03.1988 e sent. n. 1085 del 13.12.1988

[41] Sulla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale vedi: R. Bartoli, Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso ThyssenKrupp, in Diritto penale contemporaneo, 2013; G. De Vero, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 2015, p. 77 ss.; M. Gallo, Ratio e struttura del dolo eventuale, in Critica del diritto, 1999, p. 411

[42] Sul rapporto tra linguaggio e il diritto vedi P. Grossi, Prima lezione di diritto, Laterza, Bari, 2007

 

 

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