giovedì, Marzo 28, 2024
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Il caso Ibrahimovic contro Electronic Arts

È di qualche giorno fa la notizia di una diatriba insorta tra Zlatan Ibrahimovic e l’azienda statunitense Electronic Arts, produttrice, attraverso la divisione Sports, del noto videogame calcistico FIFA. Per mezzo di una serie di tweet datati 23 novembre 2020 il calciatore svedese in forza al Milan ha infatti negato di aver mai concesso a EA Sports l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine e del proprio nome per la produzione del videogame[1] e dichiarato che, di conseguenza, “qualcuno sta realizzando profitti sulla mia faccia e sul mio nome senza alcun accordo”[2]. Ciò che lo svedese ha contestato è dunque l’utilizzo abusivo dei propri diritti di immagine, “somiglianza” e nome in quanto non legittimato da un previo consenso.

Prima di proseguire è opportuna una digressione. Ai fini di un’aderenza alla realtà ormai indispensabile per gli utenti, i principali videogame calcistici sono caratterizzati dalla presenza dei nomi, dei simboli e dei colori originali delle squadre rappresentate, sia di club che nazionali, così come dei nomi e delle fattezze fisiche dei calciatori, quanto meno quelli più famosi, in forza a tali squadre. Tutto ciò è perfettamente conforme all’ordinamento. Ogni club, infatti, nell’ambito dell’ampia autonomia negoziale di cui gode, è libero di stipulare partnership commerciali con società terze aventi ad oggetto le licenze relative alla distribuzione di prodotti recanti il proprio marchio. Allo stesso tempo, alla luce del combinato disposto tra Codice civile e normativa sul diritto d’autore, ogni atleta è libero di cedere i diritti all’utilizzazione della propria immagine, nei limiti delle disposizioni vigenti, a società estranee al rapporto di lavoro intercorrente con il club di appartenenza e previa conclusione di un accordo fondato sul consenso dell’effigiato. E tutto lascia supporre che anche le aziende specializzate nella realizzazione di prodotti videoludici, a tale condizione, possano essere parte di accordi di tal sorta.

Nella prassi il rapporto copyright-videogiochi calcistici è caratterizzato da una serie di disposizioni convenzionali alquanto eterogenee, diverse da caso a caso. In alcuni Paesi, per esempio, i diritti relativi alla riproduzione dei nomi, dei colori e dei simboli dei club vengono trattati collettivamente, è il caso delle squadre inglesi appartenenti alla Premier League che, per l’appunto nella loro totalità, cedono tali diritti in esclusiva ad una sola azienda, coincidente negli ultimi anni con EA Sports[3]. Diversamente accade invece in Italia, in cui ogni singola squadra può liberamente decidere se cedere i diritti ad una sola azienda, a nessuna oppure a più aziende contemporaneamente[4].

Per ragioni di praticità la prassi vuole che la natura collettiva caratterizzi anche la gestione dei diritti di immagine, somiglianza e nome dei singoli atleti, tanto che il ruolo di parte contrattuale è essenzialmente assunto dalla FIFpro, ossia il sindacato internazionale rappresentativo dei calciatori professionisti, e per questo motivo anch’esso posto sotto attacco da Ibrahimovic. Il sindacato internazionale è però soltanto mediatamente coinvolto nella cessione dei diritti a EA Sports, e in generale alle altre aziende di videogiochi, in quanto, come peraltro ribadito in una nota di precisazione diramata a seguito dell’esplosione del caso, “acquisisce i diritti di immagine tramite i sindacati dei giocatori in quasi 60 paesi”[5]. Ciò significa che la gestione dei diritti è concretamente e di fatto rimessa alle associazioni nazionali rappresentative dei calciatori affiliate alla FIFpro. In Italia, questo ruolo è assolto dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) il cui statuto dispone effettivamente all’articolo 26 che “l’iscrizione all’AIC comporta…l’automatica concessione a quest’ultima dei diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati in relazione all’attività professionale svolta dai medesimi ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più calciatori e/o squadre. L’AIC potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso”[6]. In altri termini, per il solo fatto dell’iscrizione ogni calciatore concede i diritti all’utilizzazione dell’immagine e degli altri tratti della personalità, sebbene in relazione a prodotti puntualmente determinati che potrebbero essere qualificati come “collettivi” in quanto riguardanti una pluralità di calciatori e/o squadre (e i videogiochi sul calcio sicuramente rientrano in questo novero), al sindacato, che poi a sua volta è libero di cederli a soggetti terzi, anche al fine di ricavarne un lucro[7].

Ora, come già anticipato, il “caso Ibrahimovic” ruota proprio attorno a questo punto. Il calciatore ha infatti sostanzialmente affermato di non essere iscritto alla FIFpro e probabilmente, è facile supporlo, neanche all’AIC. Ciò si traduce, almeno nel nostro ordinamento, secondo l’opinione della Suprema Corte[8], nel fatto che ogni accordo stipulato dai suddetti enti a nome di Ibrahimovic sarebbe nei suoi confronti inefficace per difetto di potere rappresentativo[9], fatta salva naturalmente la possibilità di agire per l’ottenimento di lauti risarcimenti dei danni subiti. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’articolo 10 del Codice civile, posto a protezione del diritto all’immagine, sarebbe altresì possibile chiedere e ottenere sia una tutela ripristinatoria, consistente nell’immediata cessazione del fatto abusivo e lesivo, che risarcitoria. Analoga tutela spetterebbe poi al nome e allo pseudonimo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 dello stesso Codice.

La disciplina del falsus procurator non si esaurisce tuttavia a questo. Va ricordato infatti che il contratto da lui concluso, rimanendo valido, integra una fattispecie a formazione progressiva che può divenire pienamente efficace soltanto con la ratifica del falsamente rappresentato[10]. Ai sensi dell’articolo 1399 del Codice civile, la ratifica, che produce effetti retroattivi, richiede gli stessi requisiti di forma dell’atto concluso in difetto di rappresentanza, anche se, in mancanza di prescrizioni, può risultare da comportamenti concludenti[11]. Nello specifico, in riferimento a quei negozi aventi ad oggetto l’utilizzazione dell’immagine o del nome non sussistono prescrizioni, sebbene qualcuno ritenga necessaria la forma scritta ad probationem[12], che tuttavia non si estende anche alla ratifica, la quale può, anche in questo caso, emergere da comportamenti concludenti dimostrabili tuttavia in giudizio solo se risultanti da atti scritti[13].

Fattispecie diversa è infine la rappresentanza apparente, la quale ricorre ogniqualvolta il falsamente rappresentato ponga in essere dei comportamenti colposi, e quindi non inquadrabili in una ratifica, tali da indurre il terzo contraente a ritenere legittimo l’esercizio del potere rappresentativo. Di conseguenza, il falsamente rappresentato, con il suo comportamento, concorrendo a “creare la situazione di apparente potere rappresentativo”, non sarebbe meritevole della tutele previste dalla legge[14]. E proprio l’atteggiamento di tolleranza che Ibrahimovic sembrerebbe avere negli anni posto in essere, partecipando per esempio a premiazioni indette da Electronic Arts, fonda la difesa della stessa dalle accuse del calciatore[15]. Ciò che importa, e cioè se Ibrahimovic abbia posto in essere tali atteggiamenti di tolleranza in riferimento all’ultimo accordo stipulato, ovvero se abbia realizzato in qualche modo una ratifica implicita, non è stato tuttavia chiarito.

Electronic Arts ha poi provato a difendersi facendo leva su di un contratto stipulato in esclusiva con il Milan[16], sostenendo che i diritti all’utilizzazione dell’immagine del calciatore siano in ogni caso desumibili da tale accordo[17]. In realtà così non è, dal momento che la società milanese, non detenendo la titolarità dei diritti di immagine del suo tesserato[18], non può liberamente cederli a soggetti terzi. Infatti, i diritti in questione non vengono trasferiti nella sfera del club per il solo fatto della conclusione del contratto di lavoro, al contrario rimangono nella libera disponibilità dei giocatori, a meno che uno specifico accordo non preveda diversamente[19]. Accordo che, tuttavia, come detto, nel caso concreto non esiste e che, tra l’altro, nella prassi è assai raro. Invero, una Convenzione stipulata nel 1981 tra l’AIC e gli organismi nazionali rappresentativi dei club professionistici, avente ad oggetto una serie di disposizioni regolatorie dei rapporti commerciali intercorrenti tra club stessi, calciatori e società commerciali terze, potrebbe fornire una scappatoia. Infatti, l’articolo 8 di detta Convenzione enuncia al punto c) il divieto per i calciatori “a non opporsi a qualsiasi altra forma di utilizzazione economica delle attività agonistiche della Società, comprese quelle attuate con la concessione a terzi dei diritti di riprodurre e diffondere attraverso radio, la televisione ed il cinema, le citate attività agonistiche e segnatamente qualsiasi tipo di gara, anche se in abbinamento pubblicitario”[20]. In altri termini, i club sono liberi di cedere, per esempio alle società televisive ovvero ai nuovi competitor dello streaming, i diritti relativi alla riproduzione delle proprie attività agonistiche, anche se da questa discende un’inevitabile diffusione dell’immagine dei propri tesserati. E proprio la dicitura “qualsiasi tipo di gara” potrebbe indurre a ritenere tali anche quelle ricreate digitalmente all’interno del videogame. Questa interpretazione appare tuttavia forzata alla luce dell’artificiosità e della relatività che tali “gare” assumono, rendendosi così totalmente estranee alla realtà dei fatti. Al contrario, soltanto una fedele trasposizione in digitale di attività agonistiche già svoltesi sembrerebbe poter assurgere a scriminante, ma così non è.

Per cui, ricapitolando, è esclusa l’efficacia erga omnes degli accordi collettivi stipulati dalle associazioni rappresentative, almeno in riferimento ai calciatori non iscritti, così come è da scartare l’idea di inferire il possesso dei diritti dagli accordi stipulati con i club di appartenenza, a meno che, come detto, gli stessi non siano per contratto titolari dei diritti. Del resto, l’unico precedente esistente, che ha visto ancora una volta EA Sports protagonista, contro l’allora portiere della Nazionale tedesca Oliver Kahn, sembra dare ragione a Ibrahimovic. Nel caso di specie un Tribunale di Amburgo, nel constatare la violazione dei diritti del giocatore per assenza del consenso, aveva condannato l’azienda alla rimozione dal mercato del videogioco FIFA World Cup 2002[21]. Non resta quindi che attendere gli sviluppi futuri, anche alla luce del fatto che altri calciatori ed ex calciatori hanno nei giorni successivi alimentato le polemiche legate al caso[22].

[1] Ibrahimovic Z. (Ibra_official), “Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver. And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me”, 18.31, 23 novembre 2020, tweet.

[2] Ibrahimovic Z., (Ibra_official), “Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years. Time to investigate”, 18.31, 23 novembre 2020, tweet.

[3] Come ci sono finiti i calciatori nei videogiochi?, www.ilpost.it, https://www.ilpost.it/2020/11/25/ibrahimovic-fifa-fifpro/, 29 novembre 2020.

[4] Emblematico è il caso della Juventus, che per le prossime stagioni sportive ha concesso i diritti di riproduzione in esclusiva a Konami, diretta concorrente di Electronic Arts, La Juve lascia Fifa: si chiamerà Piemonte Calcio, www.calcioefinanza.it, https://www.calcioefinanza.it/2019/07/16/juventus-fifa-20-piemonte-calcio/, 29 novembre.

[5] Bellinazzo M., Diritti di immagine: la battaglia di Ibra contro Fifa21 e sindacato e tutti i nodi giuridici, in www.ilsole24ore.com, https://www.ilsole24ore.com/art/diritti-immagine-battaglia-ibra-contro-fifa21-e-sindacato-e-tutti-nodi-giuridici-AD0jqo4, 29 novembre 2020.

[6] Statuto dell’Associazione Italiana Calciatori, disponibile qui: https://www.assocalciatori.it/struttura/statuto.

[7] Dunque, nel caso di specie l’Associazione Italiana Calciatori concede i diritti alla FIFpro, che poi si preoccupa di gestirli in favore dei vari licenziatari. Questa norma dello Statuto è tra l’altro la fonte legittimante le “figurine” dei calciatori, che si basano infatti su in meccanismo analogo, Guglielmetti G., Tammaro P. (a cura di), Da Maradona alla Dybala mask: i diritti d’immagine dei calciatori, www.calcioefinanza.it, https://www.calcioefinanza.it/2019/04/08/da-maradona-alla-dybalamask-diritti-dimmagine-calciatori/. Nulla esclude ovviamente che il singolo calciatore possa liberamente stipulare un accordo individuale con l’azienda videoludica per comparire, per esempio, nella copertina del gioco, che tuttavia andrebbe soltanto ad integrare quello concluso dal sindacato. Infine, occorre precisare che i sindacati nazionali non affiliati alla FIFpro possono contrattare in proprio i diritti, senza intermediazione alcuna (è il caso dei sindacati basiliano e tedesco), Come ci sono finiti i calciatori nei videogiochi?, www.ilpost.it, https://www.ilpost.it/2020/11/25/ibrahimovic-fifa-fifpro/, 29 novembre 2020.

[8] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 4258, 14 maggio 1997, disponibile qui: .

[9] Torrente A., Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2019, pag. 570.

[10] Ibidem.

[11] Perlingieri P., Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pag. 474.

[12] Torrente A., Schlesinger P., op. cit., pag. 143.

[13] Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 11509, 9 maggio 2008, in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 2008, pagg. 1322-1323.

[14] Torrente A., Schlesinger P., op. cit., pag. 572.

[15] Barbera D., Ibrahimovic contro Fifa 21, chi ha ragione?, www.wired.it, https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2020/11/26/ibra-vs-fifa-21/, 2 dicembre 2020.

[16] Comunicato stampa dell’Ac Milan, Ac Milan ed Electronic Arts annunciano una premium partnership esclusiva, 3 agosto 2020, disponibile qui: https://www.acmilan.com/it/news/articoli/sponsor/2020-08-03/ac-milan-ed-electronic-arts-annunciano-una-premium-partnership-esclusiva.

[17] Lana A., Ibrahimovic contro Fifa 21. Ea risponde: «Nessuna strana manovra, abbiamo un accordo con il Milan», www.corriere.it, https://www.corriere.it/tecnologia/20_novembre_24/ibrahimovic-contro-fifa-21-chi-li-ha-autorizzati-usare-mio-nome-mio-viso-a7f4c696-2e36-11eb-9814-5d0b7c9bd2b5.shtml, 4 dicembre 2020.

[18] Come dichiarato dall’agente dello stesso Ibrahimovic, Bellinazzo M., op. cit.

[19] Facci G., Il diritto all’immagine dei calciatori, in Contratto e impresa, 4-5, 2014, pag. 1108, disponibile qui: https://www.fondazioneforensebolognese.it/files/eventi_file/dirittoimmaginecalciatori.pdf.

[20] Convezione per la regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche professionistiche ed i calciatori loro tesserati, disponibile qui: https://gabrielenicolella.it/wp-content/uploads/2019/06/Convenzione-per-la-regolamentazione-degli-accordi-concernenti-attivit%C3%A0-promozionali-e-pubblicitarie-societ%C3%A0-calciatori-23.07.1981.pdf.

[21] Oliver Kahn wins case against EA, www.pressetext.com, https://www.pressetext.com/news/20030429052, 4 dicembre 2020.

[22] Top players planning to object to use of their likenesses in FIFA, www.theathletic.com, https://theathletic.com/news/zlatan-bale-fifa-latest-updates/HT3gxxGLrsFi, 4 dicembre 2020 e Rivera fa causa a EA Sports: «Ibra ha ragione», www.calcioefinanza.it, https://www.calcioefinanza.it/2020/12/02/rivera-fa-causa-ea-sports-ibra-ha-ragione/, 4 dicembre 2020.

Gennaro Calimà

Nato a Castrovillari, in provincia di Cosenza, il 9 giugno 1994. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive al corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università della Calabria presso la quale consegue nel 2020 il titolo di dottore magistrale discutendo una tesi in Diritto processuale penale dal titolo "Le nuove frontiere delle neuroscienze nel processo penale". Dallo stesso anno, oltre ad aver intrapreso la pratica legale, ha iniziato a collaborare con Ius in itinere per l'area "IP & IT".

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