giovedì, Marzo 28, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Il Codice Etico degli influencer

Nel 2020 quella dell’influencer è una vera e propria professione: vi sono agenzie che seguono le campagne pubblicitarie sul web dell’esperto di tendenze, avvocati che ne curano i contratti e le altre questioni legali, commercialisti che ne seguono la dichiarazione dei redditi e così discorrendo; potendo, dunque, qualificare quello degli influencer, dei bloggers e dei tiktokers come un vero e proprio mestiere, viene naturale delineare, anche per questi, un codice deontologico dal quale si evincano le regole di condotta da seguire nell’esercizio della propria attività.

Per tale ragione, l’associazione italiana IgersItalia ha così redatto il Codice Etico per i Digital Content Creator, applicabile per analogia anche agli Influencers[1].

1) Il Codice Etico

Dalla lettura del Codice Etico si evince che il carattere di professionalità dell’influencer si acquisisce con la sottoscrizione del contratto con l’agenzia e dall’accettazione del compenso economico ivi previsto[2].

Nell’espletare l’incarico professionale è necessario che sia chiara ed esplicita la natura promozionale dei contenuti pubblicati attraverso i propri canali social, utilizzando diciture come “contenuto realizzato in collaborazione con”, “sponsored by” o mediante l’utilizzo di hashtag quali #ad #sponsored #adv[3].

È altresì opportuno che l’influencer tenga nei confronti del cliente un atteggiamento professionale, serio e coerente e che, durante la campagna pubblicitaria, non dia al cliente preventive garanzie di risultato circa il prodotto, ma che si limiti a sottolinearne gli elementi, le proprietà principali e i risultati attesi[4]. È necessario che l’influencer tenga la massima riservatezza e che tuteli il Know how evincibile dal contratto di committenza nel rispetto della normativa della privacy al tempo vigente.

Inoltre, l’influencer è tenuto a rispettare i suoi competitors, astenendosi dalla possibilità di esprimere apprezzamenti o critiche circa il loro operato.

Posti in essere alcuni dei principi da rispettare durante l’esercizio della professione è necessario che il Creatore Digitale, esperto di tendenze – sin ora qualificato come Influencer – rispetti talune linee guida, comuni, riordinate dall’Associazione IgersItalia.

Nelle linee guida è essenziale che nel portfolio dell’influencer vi siano raccolte le attività pubblicitarie sino a quel momento svolte, le quali attività abbisognano di un concreto e palmare rispetto dei principi contemplati nella prima parte del codice etico.

I contenuti pubblicati non devono essere rimossi in nessun momento se, al tempo in cui sono stati pubblicati, erano coerenti agli impegni contrattuali.

È necessario che l’influencer possegga tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere gli incarichi conferitogli dal brand, tra cui a titolo meramente esemplificativo l’autorizzazione a poter usufruire di un drone in una determinata area geografica[5].

Fondamentale è che non venga utilizzato alcun software – a pagamento – in grado di aumentare il numero di like o followers del profilo privato, l’engagment dell’influencer si calcola con una semplice divisione che vede il numero dei followers diviso per i numeri di like e commenti sotto ad ogni post.

Ivi si allega la tabella elaborata da ninjanalitics, software utilizzato dalle Aziende durante la scelta dell’influencer.

Fonte immagine: www.ninjanalitics.com

Infine, clausola commerciale inserita nei contratti di IM è quella che prevedere il risarcimento del danno all’azienda, qualora dall’attività negligente dell’influencer si dovesse generare un danno reputazionale per la Committente.

2) Il contratto ed il compenso

Ogni influencer, al fine di poter essere rintracciato dalle agenzie che intendono commissionargli la pubblicità di un prodotto, sono tenuti ad indicare nella propria bio – dell’account Instagram, YouTube, TikTok – o una loro mail a cui è possibile scrivergli o, in alternativa, qualora gli stessi siano seguiti da agenzie, il recapito il tag della Web Agency con cui hanno sottoscritto un mandato di rappresentanza.

Nel contratto sottoscritto con il Brand è necessario che vengano in via preliminare evidenziati:

  1. Il compenso, il tempo e le modalità di pagamento (ivi compresi i termini di pagamento);
  2. La quantità dei contenuti da creare e produrre nella bacheca;
  3. I termini della prestazione e gli hashtag (#) e tag (@) da utilizzare;
  4. I canali sui quali promuovere i contenuti, definiti dall’Agenzia in sede di sottoscrizione;
  5. Eventuali esigenze della committente inerenti al report finale[6].

Per ciò che concerne il compenso, questo verrà determinato in base a:

  1. Numero di post o IGStory richieste;
  2. Utilizzo delle apparecchiature per la creazione del post;
  3. Copertura stimata e persone raggiunte (calcolate in media in base al pubblico dell’influencer prescelto);
  4. Numero di video prodotti (fase riprese + montaggio), didascalia utilizzata e rimando diretto ai siti web dell’azienda;
  5. Numero di articoli, post e blog commissionati all’influencer[7].

3) L’ingiunzione

Qualora l’influencer non dovesse seguire le linee guida previste dal codice etico, tra cui il mancato rispetto del principio di trasparenza commerciale per il tramite degli #ad e #adv, sarà soggetto ad un’ingiunzione da parte dell’AGCM, a causa del mancato rispetto dell’art. 7 Regolamento Autodisciplina della comunicazione commerciale[8].

Nel caso in cui le aziende avessero invistito su “falsi influencer” o da presunti tali in base ad un alto numero di followers palesemente acquistati medianti l’utilizzo di software, l’azienda potrà ricorrere in giudizio nel caso in cui questa abbia corrisposto all’esperto di tendenze un compenso.

Qualora l’influencer abbia preteso il pagamento anticipato della somma prevista e non abbia raggiunto alcun risultato a causa della sua inadempienza, è possibile, qualora sussistano gli elementi costitutivi, che configuri il reato di truffa, o, qualora si voglia sfruttare la sede penale come extrema ratio, è possibile annullare il contratto di committenza chiedendo all’influencer la restituzione di tutte le somme versate o che si proceda mediante azione di risarcimento del danno.

Per tali ragioni, si consiglia alle aziende di indicare un termine entro il quale potrebbe esperirsi l’azione giudiziaria nonché il tribunale competente quando la mera risoluzione stragiudiziale potrebbe risultare inconcludente per ciò che concerne le pretese dell’azienda.

Pertanto, l’avvocato incaricato dall’azienda per recuperare quanto già corrisposto all’influencer – o dall’influencer al fine di ottenere il recupero del credito nei confronti dell’azienda che ha commissionato un lavoro per il quale non si è mai visto corrispondere la somma predeterminata – è quello di esperire un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ossia il ricorso a decreto ingiuntivo.

[1] È possibile consultare il codice sul sito https://www.igersitalia.it/codice-etico-per-i-digital-content-creator/?doing_wp_cron=1498560642.2514541149139404296875

[2] Sul punto è consigliato approfondire il tema su BARCO, Il contratto di influencer marketing, Ius In Itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/il-contratto-di-influencer-marketing-profili-civilisti-del-rapporto-tra-brand-ed-influencer-27972

[3] RACO, La Digital Chart: una prima regolamentazione dell’Influencer Marketing, Ius In Itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/la-digital-chart-una-prima-regolamentazione-dellinfluencer-marketing-27135

[4] Quarto punto del Codice Etico DCC

[5] Punto 5, capo 2, Codice Etico DCC.

[6] Parte III del Codice Etico DCC.

[7] BARCO, op.cit.

[8] L’art 7 del Codice di Autodisciplina in tema di trasparenza della pubblicità stabilisce espressamente che “La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti”.

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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