venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Il Codice Rosso è legge: la disciplina della tutela penale delle vittime di violenza domestica

Il codice Rosso, legge numero 69 del 19 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio c.m., ha avuto come obiettivo quello di apportare alcune modiche al codice penale ed a quello di procedura penale, nonché quello di prevedere delle disposizioni particolari in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” è entrata in vigore il 09 agosto 2019.

Il nomen che è stato attribuito a tali innovazioni non è certamente casuale, nasce dall’esigenza di evidenziare l’emergenza di un fenomeno che necessitava di interventi particolarmente urgenti di contrasto e soprattutto prevenzione.

Il provvedimento introduce la nuova categoria dei reati di violenza domestica o di genere nell’ambito dei quali rientrano: il reato di maltrattamenti contro conviventi o familiari, la violenza sessuale aggravata o di gruppo, gli atti sessuali con minorenne, gli atti persecutori e le lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza ed introduce delle nuove disposizioni penali volte all’irrigidimento del trattamento sanzionatorio nonchè nuove previsioni processuali.

La nozione di «violenza domestica», è offerta dall’art. 3, co. 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul : «[..] si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Modifiche ed innovazione nel Codice Penale.

Il nuovo coniato art. 387-bis c.p., rubricato “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” prevede che “chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bise 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Con il nuovo art. 558-bis c.p. viene introdotto il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

All’articolo 572 del codice penale Maltrattamenti contro familiari e conviventi” sono state apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

Il principale effetto, coerente con la ratio della legge, è rappresentato dall’inserimento del delitto in esame in quelli che prevedono un termine di efficacia della misura cautelare personale più ampio. Trattasi quindi di intervento quanto mai opportuno attesa la difficoltà di rispettare i precedenti brevissimi termini. L’intervento sulla pena, oltre a evidenziare la gravità del reato, rende immune da censure di costituzionalità il solo aumento dei termini di efficacia della misura custodiale; inoltre la riforma sembra accettare la definizione di violenza assistita di creazione giurisprudenziale[1].

All’articolo 577 c.p. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»; b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»; c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

All’art. 583-quinquies c.p. “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, il legislatore ha voluto punire molto più severamente “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno”. La spregevolezza del gesto è stata per il legislatore del 2019 fonte d’inasprimento meritato della pena.

All’articolo 609-bis, primo comma, c.p. Violenza sessuale” le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni». Anche per tale reato, ritenuto dall’ordinamento aberrante è stato previsto un sostanziale inasprimento della pena.

All’articolo 609-ter c.p., rubricato “Circostanze aggravanti” sono apportate le seguenti modificazioni: a)al primo comma: «La pena èdella reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall’arti- colo 609-bisè aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»; «nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»; il numero 5) è sostituito dal seguente: «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei con- fronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609– bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

All’articolo 609-quater c.p. “Atti sessuali con minorenne” sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»; b)al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

L’art. 609-quinquies c.p.Corruzione di minorenne” così è stato modificato: “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza”.

All’articolo 609-septies c.p. sono apportate le seguenti modificazioni: a)al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609– ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»; b)al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»; c)al quarto comma, il numero 5) è stato abrogato.

All’articolo 609-octies c.p.Violenza sessuale di gruppo” sono apportate le seguenti modificazioni: a)al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»; b)al terzo comma, le parole: «La pena èaumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

All’articolo 612-bis, primo comma, c.p. “Atti persecutori”, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

È stato inserito il nuovo art. 612-ter c.p., rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” nel quale si è previsto che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.  La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

La legge introduce inoltre il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti che punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale. È punito anche colui che, più semplicemente, condivide le immagini online, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro e prevede una serie di aggravanti nel caso, ad esempio, se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Questa norma va a punire il dilagante fenomeno del revenge porn (definito anche recentemente come porno-vendetta) il quale in Italia ha già mietuto alcune vittime, le quali per la vergogna dovuta alla diffusione di loro immagini porno e per l’inadeguatezza delle pene per il reato commesso dal reo, hanno fatto ricorso ad un mezzo estremo quale il suicidio.

Trattandosi di immagini che riprendono la persona in atteggiamenti intimi, deve ritenersi che il consenso (non viziato) debba risultare in maniera univoca e tendenzialmente esplicita, dato preferibilmente per iscritto. La ratio della norma e l’interesse tutelato, che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fanno propendere per una sorta di presunzione in favore della vittima, gravando sull’imputato quanto meno un onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato. Consenso che, in base ai principi generali, può essere revocato, impedendo la diffusione, o l’ulteriore diffusione ai soggetti cui è comunicata la revoca del consenso. Si ritiene inoltre che coloro che diffondono il materiale, o intendono farlo a fronte della comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell’assenza di consenso e della presentazione della relativa querela, hanno un onere di evitare o interrompere la diffusione a pena della commissione del reato o di più gravi reati (come ad esempio la ricettazione)[2].

Modifiche a leggi vigenti.

Oltre alle disposizioni del codice penale sono state introdotte alcune modifiche a provvedimenti e leggi già in vigore. Sono state apportate modifiche all’articolo 13bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

Inoltre sono stato introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato; all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e all’art. 8 comma 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed all’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti ha subito alcune modifiche.

Le novità del codice di procedura penale: brevi cenni.

Per il codice di procedura penale le novità previste riguardano uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime al fine di prevenire la commissione di tali spregevoli reati.

Si può quindi concludere sottolineando che, essendo i reati di violenza sessuale indubbiamente i più abominevoli e purtroppo frequenti, le nuove disposizioni hanno in ragione di ciò previsto un inasprimento delle pene: nei casi di violenza sessuale perpetrata con violenza o minaccia la pena sarà elevata in una fascia d’età che va dai 6 a 12 anni mentre per la violenza di gruppo la pena massima sarà aumentata fino a 14 anni di reclusione; nei casi di violenze in danno di vittime minori la pena massima sarà aumentata fino a 24 anni di reclusione.

È stato inoltre previsto che Il minore di 18 anni è sempre considerato vittima del reato, sia che assista alla violenza sia che la subisca; inoltre, per gli atti sessuali con minorenni la procedibilità è sempre d’ufficio non essendo più necessaria la presentazione della denuncia “a querela” dei genitori.

Quest’ultima previsione è di grande aiuto, visto il senso di pudore e di vergogna che caratterizza i minorenni abusati, i quali spesso sono restii a denunciare, rendendo la procedibilità nei confronti del reo quasi impossibile.

L’inasprimento sanzionatorio per i reati di cui sopra è motivato dai comportamenti sempre più abietti e spregevoli del reo contro i quali il legislatore, intervenendo duramente in materia, si augura di prevenire e quindi scoraggiare. Per questa tipologia di reati, che ha quasi sempre effetti devastanti sulla vittima, è insito il rischio che le violenze possano giungere a tragici epiloghi, in assenza di sostegno. L’esperienza giudiziaria dimostra che un efficace e tempestivo contrasto a tale fenomeno delittuoso è possibile solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, partecipano all’attività preventiva e repressiva. Questa sinergia è necessaria per fornire piena tutela alle vittime in relazione al pericolo di reiterazione del reato, limitando il più possibile le eventuali conseguenze negative, sul piano emotivo e psicologico, delle indagini e dell’eventuale successivo processo[3].

Gli Ermellini recentemente hanno sottolineato che “[..]l’importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale, è da tempo avvertita e le riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed implementarne i livelli di generale protezione anche all’interno del processo penale con l’adozione di atti normativi vincolanti per i paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali. In tutti gli atti normativi internazionali [..] si afferma la necessità della tutela della persona offesa da reati come la violenza sessuale e dalla vittimizzazione secondaria”[4]. Per vittimizzazione secondaria s’intende il processo con il quale il quale la vittima di un crimine si auto-colpevolizza.

Si può asserire, in seguito a quanto largamente illustrato, che tale intervento legislativo è volto a garantire l’immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all’adozione di provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento” ed inoltre ad di impedire che ingiustificabili stati procedimentali, possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

Fonte immagine: Pixabay

[1]Corte di Cassazione, sentenza n. 18833 del 2018

[2]DPC, 26.09.2019 – Prime linee guida per l’applicazione della legge 96/2019, Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

[3]DPC, 29.09.2019 – Prime linee guida per l’applicazione della legge 96/2019, Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

[4]Corte di Cassazione, sentenza del 26 luglio 2019 n. 34091 del 2019

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

Lascia un commento