Il concorso apparente di norme: struttura e criteri
Si definisce concorso apparente di norme quell’istituto in cui “l’insieme delle azioni od omissioni poste in essere dall’agente sia astrattamente sussumibile sotto diverse norme penali, ma, in concreto, una sola di esse è effettivamente applicabile”[1]. Tanto è vero che non si tratta della commissione di più di reati, ma di reato uno soltanto. È, cioè, quella situazione nella quale è astrattamente possibile che siano applicabili due norme penali, contemporaneamente. In realtà, però, non essendo ipotizzabile che uno stesso soggetto venga punito due volte, diviene necessario capire quale delle due norme sia meglio applicare nel caso concreto. Questo è il concorso apparente di norme.
Il concorso apparente di norme si differenzia da un altro istituto che, spesso, viene confuso con questo. Si tratta del concorso formale di reati, ex art. 81, co. 1, c.p.. “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”. La differenza fondamentale con il concorso apparente di norme è che, in quel caso, alla pluralità di fattispecie corrisponde anche la commissione di una pluralità di reati, seppur posti in essere con una sola azione ed omissione.
È evidente che, quando si parla di concorso apparente di norme la problematica principale risiede nel criterio da scegliere, per capire quale delle norme astrattamente ipotizzabili è concretamente applicabile. Dottrina e giurisprudenza molto hanno discusso al riguardo. Per quanto non siano arrivate alla medesima conclusione, in questa sede si è preferito riportare il criterio che, seguendo una logica formale e non valoriale, è più legalmente vicino alle conclusioni della giurisprudenza.
Si tratta del criterio di specialità ex art. 15 c.p., in base al quale “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
Stabilito il criterio da utilizzare, è stato posto un ulteriore dubbio in merito al tipo di specialità da applicare: se quella in astratto o quella in concreto. A tale dubbio, hanno risposto le Sezioni Unite affermando che “Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.[2]”. Questa massima risolve ogni questione dicendo, quindi, che nel caso del concorso apparente di norme si deve utilizzare il criterio della specialità in astratto. Per specialità in astratto si intende il rapporto logico-formale tra fattispecie astratte[3].
In conclusione, nel caso concreto di concorso apparente di norme, quando per un unico reato sembrino applicabili più norme, è necessario avvalersi del criterio di specialità in astratto e scegliere quella norma che, rispondendo a tale criterio, meglio si attagli al caso di specie.
[1] Viterbo E., Il concorso apparente di norme: definizione dell’istituto e principali problematiche, in http://www.diritto24.ilsole24ore.com, 21 Giugno 2013.
[2] Cass. Pen., SU, Sentenza n. 20664, 28 aprile 2017.
[3] G. Piffer, Concorso di norme e di reati. Principio di specialità e concorso apparente di norme, in http://www.treccani.it.
Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell’area di Criminologia di Ius in Itinere.
Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992.
Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo “L’esame del testimone minorenne”.
Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza.
Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze.
Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l’università “La Sapienza” di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo “L’interrogatorio e l’analisi finalizzata all’individuazione del colpevole”.
Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell’ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l’esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista.
Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all’esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi).
Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere.
email: mvittoria.maggi92@gmail.com