venerdì, Marzo 29, 2024
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Il Consiglio di Stato a presidio della volontà del corpo elettorale nelle prossime elezioni europee

Con le sentenze n. 2620 e 2621 del 23 aprile 2019 il Consiglio di stato, sez. III, ha puntualizzato taluni principi in riferimento alle prossime elezioni europee. Le sentenze de quibus si pongono a tutela del corpo elettorale che si mostra sempre più vulnerabile alle azioni politiche.

In primis, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato come l’art. 14, comma 3, d.P.R. 361 del 1957 vieti, in occasione delle elezioni, la presentazione di contrassegni riproducenti simboli ed elementi caratterizzanti taluni gruppi politici o partiti presenti in Parlamento.

Di tal guisa, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione di una lista elettorale che intendeva usare nel proprio contrassegno un simbolo che ormai identificava per l’elettorato un’altra formazione politica.

D’altro canto nelle pronunce considerate il Consiglio di Stato ha colto l’occasione per precisare il principio secondo cui i partiti/gruppi politici nazionali possono inserire nel proprio contrassegno simboli o denominazioni di partiti europei fornendo la relativa documentazione atta a comprovarne la legittimità dell’uso. L’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento Europeo (allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE Euratom del 20.09.197) è stato modificato con l’introduzione dell’art. 3 ter[1] il quale prevede quanto appena menzionato e precisato nelle pronunce gemelle del Consiglio di Stato.

Tuttavia, il legislatore non ha mancato di prevedere – proprio in occasione delle prossime elezioni – degli obblighi affinché il contrassegno identificativo di un partito europeo affiliato potesse comparire nel contrassegno del partito nazionale. A tal proposito, ha previsto l’onere in capo al partito nazionale di produrre un’attestazione del rappresentante legale del partito di riferimento (ovvero di uno dei soggetti di cui all’art. 14, l. 53/1990) che affermi l’esistenza del collegamento con il partito nazionale, con ciò intendendosi prestato il consenso all’utilizzo del simbolo. La ratio di tale previsione è agevolmente comprensibile in quanto volta ad evitare che un partito politico nazionale si accrediti come affiliato ad un movimento estero/europeo al fine di dimostrare una inesistente comunanza di idee e programmi; in altre parole, tutelare colui che è chiamato a scegliere proprio in occasione delle elezioni.

In particolare, gli appellanti nel procedimento definitosi con la sentenza 2620/2019 agivano avverso una determinazione dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione che rigettava due opposizioni presentate contro una decisione del Ministro dell’Interno ed inerenti l’ammissione alle imminenti elezioni europee. Proposto l’appello chiedevano l’ammissione di un contrassegno tipicamente distintivo di altro partito; di tal ché il giudizio in esame mirava ad accertare se l’ufficio Elettorale Nazionale presso la Suprema Corte avesse correttamente applicato l’art. 14, commi 3, 4 e 6, d.P.R. 361/1957. Il consiglio di Stato, ritenendo che “non vi è dubbio che la confusione tra i due contrassegni […] è talmente evidente da non richiedere particolari spiegazioni” ha rigettato la richiesta di riforma della sentenza impugnata.

Su tale scia, anche la sentenza 2621/2019 mirava alla riforma della decisione n. 4 dell’Ufficio Elettorale Nazionale ed altresì del provvedimento del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali in cui veniva segnalato che il contrassegno presentato per la candidatura alle elezioni del maggio 2019 dimostrava elementi di un differente partito, seppur in assenza di legittimazione all’uso imposto dalla legge; dunque, affinché si potesse riconsiderare la partecipazione alle stesse elezioni si invitava il partito de quo alla modifica del contrassegno, concedendo, a tal fine, un arco temporale non eccedente le 48 ore.  Il ricorrente deducendo che le norme sui contrassegni riguardassero esclusivamente i partiti italiani e non già quelli di altri Stati membri dell’Unione (salvo dolersi, tra l’altro, della non corretta assimilazione del segno ad una differente ideologia partitica) si opponeva al suddetto invito ma si vedeva rigettare la (infondata) pretesa. Infatti, il Consiglio di Stato ha valutato l’assunto secondo cui il ricorrente intendesse presentare il simbolo di un partito estero senza alcuna dichiarazione di collegamento; in tal modo, consentendo ad un partito politico nazionale di accreditarsi presso l’elettorato come affiliato ad un determinato movimento politico anche in assenza del consenso di questo in quanto non esistente alcuna comunanza di idee ed obiettivi politici. Tant’è vero ove si consideri che l’affiliazione politica rappresenti un preciso istituto giuridico subordinato all’accordo tra le due formazioni politiche di cui è necessario fornire la relativa dimostrazione. Anche a tal fine i giudici di palazzo Spada ancorano la decisione al nuovo articolo 3 ter allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976.

In conclusione, risulta evidente che le menzionate decisioni del Consiglio di Stato si pongano a presidio della volontà del corpo elettorale al fine di evitare di ingenerare confusione e dubbio che ben potrebbero condurre all’espressione di un voto contrario all’ideologia partitica. Di tal modo, anche nella competizione elettorale europea (come già sancito dal d.P.R. 361/1957) si vuole evitare che il partito nazionale si accrediti come portatore di una ideologia e di un quadro politico non condiviso tra partito nazionale ed estero nonostante l’apparenza simbolica. La ratio di tali pronunce risiede nella necessità di evitare che durante le elezioni sia possibile cadere in inganno a causa dell’utilizzo di un segno che ormai è entrato a far parte della conoscenza comune in quanto identificativo di un determinato partito. In breve, si mira ad approntare una tutela che non comprometta la genuinità del corpo elettorale suscettibile di essere tratto in inganno dai simboli che non di rado sono in grado di identificare efficacemente un colore politico.

[1] Testualmente l’art. 3 ter della decisione 76/787/CECA prevede: “gli Stati membri possono consentire l’apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato”.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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