venerdì, Marzo 29, 2024
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Il contratto assicurativo

contratto assicurativo

Il settore assicurativo è completamente normato e armonizzato a livello comunitario. La fonte primaria di riferimento è il codice delle assicurazioni private, decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005, aggiornato poi, in attuazione della direttiva comunitaria Solvency II, col decreto legislativo numero 74 del 2015.

Il nostro codice civile nel libro V, Titolo III, dedica l’intero Capo XX, cioè gli articoli dal 1882 al 1932, all’assicurazione.

Nell’articolo 1882 del Codice Civile è scritto che “l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Il legislatore in questo articolo definisce quale sia l’oggetto di un contratto assicurativo: il rischio e la possibilità di trasferire questo rischio ad un operatore specializzato nelle sua gestione.

Con il contratto assicurativo non si elimina il rischio ma lo si trasferisce dal singolo soggetto esposto ad un soggetto specializzato, la compagnia di assicurazione, che lo gestisce e rende sostenibile dal punto di vista patrimoniale, ripartendolo tra una moltitudine di soggetti.

Avviene quindi un passaggio da rischio individuale a rischio collettivo; questo passaggio può risultare conveniente perché permette il pagamento, a priori, di un premio notevolmente inferiore del valore del danno provocato dal sinistro, nel caso in cui si verifichi.

L’assicurato sta comprando certezza dall’assicurazione; a fronte di un premio certo si copre da una perdita aleatoria futura; infatti, nel contratto assicurativo, la compagnia si fa carico del rischio di cui si vuole liberare l’assicurato, al costo di una somma certa, il premio.

I rischi trasferiti alla compagnia sono caratterizzati dall’omogeneità, dalla numerosità e dall’indipendenza; queste caratteristiche garantiscono all’assicurazione un pool di rischi gestibili.

Un contratto assicurativo può anche essere definito come un’operazione finanziaria in condizioni di incertezza. Vediamo come si arriva a questa definizione tecnica di contratto assicurativo.

Iniziamo dicendo che un’operazione finanziaria certa è definibile come lo scambio di importi monetari nel tempo:

  • lo scambio implica l’esistenza di due parti contrapposte;
  • gli importi monetari dovuti dalle due parti contrapposte saranno certi e di segno opposto (una paga e l’altra incassa); in particolare, sarà un’operazione di investimento se gli esborsi precedono gli incassi o sarà un’operazione di finanziamento se gli incassi precedono gli esborsi;
  • il tempo dello scambio è certo;
  • la struttura dei tassi per scadenza è certa.

Questa operazione finanziaria diventa in condizioni di incertezza quando almeno uno dei suoi elemento certi diventa aleatorio. Infine, un’operazione finanziaria in condizioni di incertezza diventa un contratto assicurativo a seconda di come vengono definite le parti in gioco e le condizioni contrattuali che definiscono l’evento assicurato.

La prima ipotesi di certezza a cadere in un contratto assicurativo è quella che riguarda la certezza del tempo in cui avverrà lo scambio perché la prestazione della compagnia verrà erogata subordinatamente alla realizzazione dell’evento assicurato; per esempio, se l’evento assicurato è la morte della testa assicurata allora siamo certi che la compagnia pagherà ma non sappiamo quando succederà (il tempo dello scambio è aleatorio).

È bene chiarire, seppur brevemente, il significato di rischio, di evento assicurato e quali sono i soggetti del contratto assicurativo (le parti in gioco sopra scritte).

In questo ambito, con rischio intendiamo l’eventualità che un evento futuro ed aleatorio avvenga compromettendo il patrimonio e\o il reddito dell’assicurato.

I soggetti che caratterizzano un contratto assicurativo sono:

  • il contraente, colui che stipula il contratto assicurativo ed adempie alle relative obbligazioni (in primis paga il premio);
  • l’assicurato, soggetto sulla cui vita o morte viene stipulato il contratto o più in generale colui alla cui persona o al cui patrimonio è riferito l’evento assicurato;
  • il beneficiario, chi beneficerà dell’impegno della compagnia;
  • l’assicuratore, colui che emette e, in alcuni casi, vende la polizza.

L’evento assicurato è l’evento a cui è subordinata la prestazione della compagnia; può attenere alla vita o alla morte dell’assicurato (assicurazione sulla durata di vita) o al danno procurato alla persona o al patrimonio dell’assicurato (assicurazione sulla salute o contro i danni).

Nei rami vita la classificazione per ramo è esposta dall’art. 2 comma 1 del codice delle assicurazioni private:

  1. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
  2. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
  3. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
  4. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
  5. le operazioni di capitalizzazione;
  6. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

Nei rami danni la classificazione è fornita dal comma 3 dello stesso articolo.

Ma cos’è che fa scaturire la domanda di contratti di assicurazione?

Di fronte all’esposizione ad un rischio l’operatore del mercato può fare due scelte: non trasferire il rischio non assicurandosi, andando quindi incontro ad una potenziale perdita futura oppure trasferire il rischio assicurandosi, preferendo perciò pagare un premio certo a priori minore della eventuale perdita futura.

Mi assicuro o non mi assicuro? Cioè, pago oggi una certa somma liberandomi dal rischio di domani o non pago niente oggi ma corro il rischio che domani debba pagare una somma ben maggiore?

Tra i fattori soggettivi di scelta vi è l’avversione o propensione al rischio, caratteristiche particolari di ciascun individuo.

Tra i fattori oggettivi vi sono due aggettivi determinanti i rischi: la significatività, valore del danno subito in relazione alla realizzazione del sinistro, e la frequenza, numero di volte che l’evento assicurato può accadere in un determinato lasso temporale.

Rischi poco significativi e poco frequenti portano a farsi carico individualmente del rischio, cioè ad autoassicurarsi; rischi con bassa significatività ma molto frequenti possono indurre a ridurre il rischio attraverso la prevenzione e la protezione; rischi molto significativi, più o meno frequenti, inducono a trasferire il rischio a soggetti specializzati nella loro gestione.[1]

Quando decidiamo di autoassicurarci, cioè di non trasferire il rischio, dobbiamo mettere in conto di dover far fronte in maniera completamente autonoma al danno prodotto dal sinistro; invece, decidendo per il trasferimento del rischio pagheremo una somma certa a priori indubbiamente minore del valore dell’eventuale danno; il premio è minore del valore del danno perché, semplificando, è pari al prodotto del valore assicurato per la probabilità di accadimento dell’evento assicurato.

Oltre a questi aspetti la domanda sarà influenzata anche da obblighi di legge, dal reddito disponibile e dal risparmio a disposizione, dalle politiche pubbliche e dal sistema di welfare, dall’entità del premio e dalla conoscenza che si ha degli strumenti offerti dal mercato e dei rischi a cui si può andare incontro.

“Il mercato assicurativo dà grande sicurezza alle ricchezze economiche dei privati cittadini e, dividendo tra tanti quella perdita che rovinerebbe un singolo, la fa ricadere leggera e sopportabile sull’intera società.”[2]

[1] Fabrizio Santoboni (a cura di), Manuale di gestione assicurativa intermediazione e produzione, CEDAM, 2012.

[2] Adam Smith, La ricchezza delle Nazioni.

Riccardo Caramini

Riccardo Caramini nasce a Roma nel 1993. Dopo la laurea in Scienze Aziendali nel 2015 presso La Sapienza di Roma e il diploma in conservatorio nel 2016, nel 2018 si laurea con lode in finanza ed assicurazioni presso La Sapienza di Roma, specializzandosi nel comparto assicurativo. Dal 2018 ha deciso di collaborare con Ius in Itinere perché, citando Seneca nelle Epistulae ad Lucilium, «… nessuna cosa mi darà letizia, benché straordinaria e vantaggiosa, se la dovrò sapere unicamente per me. Se la sapienza mi fosse donata con questa clausola, affinché la tenga chiusa e non la diffonda, rinuncerei ...»

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