venerdì, Marzo 29, 2024
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Il contratto di mandato: genesi e disciplina

Con l’avvento della globalizzazione e l’internazionalizzazione dei mercati, è sorta l’esigenza sempre più concreta di affidare ad un terzo (diverso dal titolare del diritto) la gestione di affari, o più semplicemente il compimento di un singolo atto giuridico: es. pensiamo a Tizio che si trasferisce in una diversa città e affida ad un fratello il compito di gestire la locazione di un immobile di proprietà di Tizio stesso.

Ebbene, il modello di riferimento nella gestione di affari altrui è il contratto di mandato.

L’art. 1703 cc. definisce il mandato come “il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.

Il contratto di mandato è un contratto di cooperazione giuridica concluso tra due soggetti (mandante e mandatario) con cui, in sostanza, il mandante affida la gestione dei propri affari e dei propri interessi al mandatario, con la conseguenza di poter inquadrare il mandato nella categoria giuridica della gestione dell’interesse altrui; unico limite è rappresentato dai cd. atti personalissimi che devono essere necessariamente compiuti dal soggetto personalmente perché riguardano scelte di vita fondamentali (es. matrimonio per procura, trattamenti sanitari, liberalità).

La cooperazione giuridica del mandato ha tipicamente tre caratteristiche:

  • la sostituzione, in quanto il mandatario si sostituisce al mandante nel compimento di una certa attività giuridica;
  • l’autonomia, è questa una caratteristica propria del mandatario che lo differenzia dal lavoratore subordinato;
  • l’attività giuridica, che costituisce l’oggetto della prestazione dovuta al mandatario.

Più in generale, l’obbligazione assunta dal mandatario consiste nel soddisfare l’interesse del mandante attraverso il compimento di atti giuridici che procurano al mandante una utilità, utilità che non è necessariamente materiale (come nel contratto d’opera) ma piuttosto giuridica[i].

Ancora, il mandato:

  • è un contratto consensuale, difatti il solo consenso legittimamente prestato è di per sé sufficiente affinchè il contratto si perfezioni e non è necessaria la datio rei – tipica dei contratti reali;
  • ha una efficacia obbligatoria, in quanto il mandatario si obbliga a concludere un affare per conto del mandante;
  • è in linea di massima un contratto oneroso. Difatti, di norma, le parti prevedono un compenso per il mandatario, cosicchè il mandato integri un contratto sinallagmatico; ma la previsione di un corrispettivo non è un elemento costitutivo del contratto di mandato e dunque è ben possibile che il mandatario assuma l’incarico compiendo un atto di liberalità. Laddove nel contratto di mandato nulla sia detto circa il compenso, allora opera una presunzione di onerosità ex art. 1709 cc.
  1. Tipologie di mandato: mandato senza rappresentanza e mandato con rappresentanza

Il contratto di mandato realizza una scissione tra la titolarità degli interessi regolati (che fanno capo al mandante sostituito) e la persona che in concreto compie atti giuridici per la regolazione di tali interessi (il mandatario sostituto): ebbene si distinguono due diverse tipologie di mandato, a seconda che il mandatario sia stato autorizzato a spendere il nome del mandante o meno.

Il mandato puro (o tipico) è il mandato SENZA RAPPRESENTANZA dell’art. 1705 cc, ovvero l’ipotesi in cui il mandatario agisca per conto del rappresentante ma in nome proprio – cioè senza spendita del nome del mandante, senza presentarsi come rappresentante del mandante; la circostanza che il terzo sia a conoscenza o meno della esistenza del contratto di mandato non ha nessuna rilevanza, tanto è vero che gli atti giuridici compiuti dal mandatario producono effetti nella sfera giuridica del mandatario stesso, con l’obbligo di quest’ultimo di ritrasferirli al mandante attraverso un ulteriore atto giuridico.  Il mandato puro è un perfetto esempio di rappresentanza indiretta (o impropria) la quale realizza una interposizione gestoria di persona: il gestore (mandatario) agisce in nome proprio ma per conto e nell’interesse del gerito (il mandante).

Seconda tipologia di mandato è il mandato impuro (o atipico) cioè il mandato CON RAPPRESENTANZA, formato da un mandato puro a cui si aggiunge la procura conferita dal mandante al mandatario, in modo tale che quest’ultimo possa agire non solo per conto ma anche in nome del mandante; di conseguenza, dato che il mandatario spende il nome del mandante, allora gli atti compiuti in ottemperanza del contratto di mandato ricadono nella sfera giuridica del mandante stesso, proprio grazie alla contemplatio domini.

Il mandato con rappresentanza costituisce un’ipotesi di rappresentanza diretta (o propria) di modo che il mandatario vesta anche i panni di rappresentante; d’altro canto lo stesso art. 1704 cc – disciplinante l’istituto – richiama espressamente la disciplina della rappresentanza degli artt. 1387 cc.

Vale la pena precisare, per completezza, che mentre il mandato è un contratto bilaterale e consensuale disciplinante i rapporti interni tra mandante e mandatario, la procura invece è un atto unilaterale che non necessita di accettazione e non fa sorgere alcun obbligo in capo al rappresentante; altro aspetto rilevante è che nel mandato con rappresentanza i terzi sono consapevoli che il loro interlocutore è soltanto un intermezzo e che non è lui la controparte dell’affare, bensì il mandate.

Gli atti giuridici compiuti dal rappresentante/mandatario producono effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato/mandante, con la conseguenza che non è necessario nessun atto di ri-trasferimento dei rapporti derivanti dall’attività di mandato.

Facendo un passo indietro, il mandato senza rappresentanza si impernia sul principio cardine di indipendenza dei rapporti e autonomia del mandatario: a tal proposito si sottolinea come il contratto di mandato – intercorrente tra mandante e mandatario – sia diverso e distinto dagli affari e dai negozi giuridici che il mandatario conclude con i terzi, in adempimento della prestazione gestoria assunta: tanto è vero che mandante e terzo non hanno nessun tipo di contatto e il terzo può addirittura ignorare l’esistenza del mandato.

  1. Le azioni derivanti dal mandato

Il legislatore, a tutela dei diritti scaturenti dal mandato, predispone due categorie di strumenti.

Una prima categoria – riferibile ad entrambe le categorie di mandato – è quella dell’actio mandati: l’actio mandati directa, con cui il mandante può agire nei confronti del mandatario ai fini della esatta esecuzione dell’incarico assunto e dell’adempimento delle obbligazioni connesse all’espletamento dell’incarico (ex art. 1708 cc), e l’actio mandati contraria con cui il mandatario può agire nei confronti del mandante per ottenere il pagamento del compenso dovuto, il rimborso delle anticipazioni effettuate ad eventuale risarcimento per danni subiti a causa dell’incarico (ex art. 1720 cc)[ii].

Una seconda categoria di azioni è costituita dagli strumenti di tutela diretta del mandante, nella sola ipotesi tipica di mandato senza rappresentanza. Difatti, dato che per il terzo è indifferente compiere la prestazione nei confronti del mandatario (con cui ha concluso il contratto) o nei confronti del mandante (titolare dell’interesse), allora l’ordinamento talvolta consente al mandante di agire direttamente nei confronti del terzo, nonostante non vi sia nessun contatto e rapporto tra i due.

La ratio di tale tutela diretta è quella di evitare una possibile frode del mandatario che non ritrasferisce beni e diritti al mandante oppure ritarda il trasferimento, nonché di rendere più celere la definizione del rapporto; con questo fine, il legislatore prevede due diverse azioni a tutela diretta del mandante, a seconda degli effetti del negozio giuridico concluso.

Se il contratto concluso tra mandatario e terzo produce effetti obbligatori, allora il mandante può sostituirsi al mandatario ed esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo ciò che possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dal legislatore stesso: è l’art. 1705 cc, che si aggiunge alla tutela già prevista per il mandante nei confronti del mandatario (è la actio doli directa). La natura di questa azione è riconducibile all’azione surrogatoria dell’art. 2900 cc, dato che il mandante si sostituisce, si surroga, alle ragioni del mandatario e – per consolidata giurisprudenza – potrà esercitare i soli diritti sostanziali posti in capo al mandatario, non anche le azioni annullamento, rescissione e risoluzione del contratto, che continuano a spettare al solo mandatario contraente.

Se invece il contratto concluso tra mandatario e terzo sia un mandato ad acquistare che produce effetti reali allora l’art. di riferimento è il 1706 cc, il quale distingue due diverse ipotesi a seconda del regime di circolazione dei beni. L’art. 1706 co. 1 cc si riferisce alle cose mobili acquistate dal mandatario che devono essere ritrasferite al mandante: il mandante potrà agire con un’azione di rivendica delle cose, con il limite dei diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso in buona fede. Inoltre, i beni mobili rivendicati non passano direttamente dal terzo al mandante ma è sempre necessario il doppio trasferimento dato che si è nell’ambito del mandato senza rappresentanza.

Il co. 2 dello stesso art. 1706 cc si occupa invece dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri: in tal caso bisogna considerare il regime di pubblicità a cui tali beni sono sottoposti.

Il mandatario è obbligato a ritrasferire tali beni al mandante e in caso di inadempimento, il mandante potrà agire in giudizio esercitando una azione costitutiva ex art. 2932 cc che tenga luogo del trasferimento non operato (in analogia a quanto accade per il contratto preliminare): se ne ricava che il mandante potrà esercitare nei confronti del mandatario soltanto una azione personale di obbligo a contrarre, non anche un’azione reale. La domanda giudiziale di ri-trasferimento va trascritta nei pubblici registri al pari dell’atto di trasferimento concluso tra mandatario e terzo: la ratio è quella di impedire che eventuali atti di disposizione compiuti dal mandatario infedele vadano a pregiudicare i diritti del mandante, che attraverso la trascrizione dell’azione costitutiva ottiene il tipico effetto prenotativo.

Gli artt. 1705 e 1706 cc non si pongono in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza dei rapporti, come pure taluno ha sostenuto. Non si tratta di eccezioni alla regola, ma di riconferme della stessa, proprio perché il necessario doppio trasferimento del bene non viene mai meno (dal terzo al mandatario e dal mandatario al terzo).

 

[i] BOCCHINI QUADRI, Diritto privato, edizione 2014.

 

[ii] BOCCHINI QUADRI, Diritto privato, edizione 2014.

 

 

Alessia De Stefano

Classe '96. Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e nel maggio 2020 consegue la laurea cum laude, con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "I limiti alla circolazione delle azioni e l'autonomia statutaria" sotto la guida del prof. G. Guizzi e della prof.ssa S. Serafini. Ha svolto tirocinio formativo ex art. 73  d.l. 69/2013 presso la VI sez. penale della Corte di Appello di Napoli. Ha conseguito il master di II livello in 'Diritto della PA' presso l'Università degli studi di Torino, aa. 2020/21. Si è abilitata all'esercizio della professione forense nella sessione 2021 presso la CdA Salerno. E' attualmente borsista presso l'Università degli studi di Napoli 'Federico II'.

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