giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

Il contratto di rete nel contesto del nuovo mercato digitale

A cura di Carlo Grisostomi Travaglini, socio di ELSA Roma

Con la presente analisi ci si propone di individuare e di analizzare, sotto il profilo giuridico, i rapporti tra i contratti di rete di imprese e il mercato digitale.

In via preliminare pare opportuno soffermarsi, anche al fine di un completo inquadramento sistematico dei contratti di rete, sulle delle nozioni di business network, di contractual network e di reti di imprese. Tale analisi introduttiva, particolarmente attenta ai profili di natura economica e di respiro necessariamente internazionale e unionale, può essere condotta passando in rassegna ed esaminando i principali caratteri di tali networks.

Quindi, prima di andare ad analizzare il tema del ruolo degli accordi di rete nell’attuale (e nuovo) contesto tecnologico, deve essere affrontato il tema del mercato digitale, e con esso quello delle piattaforme digitali. In tale contesto risulta utile una disamina delle tecnologie peer to peer e di sharing, nonché della Blockchain, con tutte le relative applicazioni e problematiche, anche alla luce delle modalità con le quali i Big Data impattano sul mondo delle tecnologie (e del diritto), consentendo un aumento esponenziale delle relative potenzialità.

Infine, si potrà procedere ad affrontare e a sviluppare il tema del ruolo degli accordi di rete nel contesto del mercato digitale. Il tema sarà svolto nella duplice ottica dei rapporti interni e di quelli esterni alla rete, anche nella prospettiva di verificare se (e con quali modalità) gli strumenti e gli schemi tipici (e tradizionali) del contratto di rete siano in grado di rispondere alle problematiche e alle esigenze poste dalle piattaforme online e dai mercati digitali, nonché di analizzare i profili giuridici dei riflessi che le nuove tecnologie hanno sul modello di rete, specialmente in relazione al profondo impatto delle tecnologie Blockchain e degli Smart Contract sulla struttura, sull’attività e sul funzionamento dei complessi reticolari.

 

  1. Network e reti di imprese

Ciò premesso, la analisi può prendere le mosse dalla disamina della corrente nozione (economica) di business network, in termini di “form of inter-firm cooperation that allows companies, located in different regions or countries, to collaborate on a basis of common development objectives expressed in a cooperation agreement. The companies decide to join their strengths, share information and create synergies to become more innovative and competitive in domestic and international markets, while keeping their autonomy, not creating a separate legal entity[1].

A riguardo risulta valida la considerazione che, nell’ambito degli stessi, i diversi soggetti – tra i quali si vengono necessariamente a creare interdipendenze – si scambiano informazioni utili, trasferiscono competenze e know-how, condividono asset e risorse, mutualizzano i rischi, apprendono (e trasferiscono) conoscenze reciprocamente, aggiornano continuamente dati e informazioni, sia interni che esterni.

Di rilievo è anche l’analisi della nozione di contractual network, considerando che i rapporti di collaborazione tra le imprese trovano titolo in un atto negoziale e che sotto tale etichetta possono essere ricompresi sia singoli contratti plurilaterali sia una pluralità di contratti bilaterali collegati, si rileva che i contractual network corrispondono a forme di organizzazione ibride che consentono ai partecipanti di operare in via intermedia tra gerarchia  e mercato, al contempo precisandosi che trattasi di ambiti nei quali la concorrenza può integrare la cooperazione, con forme di organizzazione che assicurano una stabile e duratura collaborazione[2].

All’interno della categoria dei contractual network possono poi essere inquadrate le reti di imprese.

Partendo dalla constatazione che le reti di imprese appaiono come uno schema di business – elaborato come risposta ad una situazione di crisi quale quella del 2008 che, ad oggi, si dimostra di particolare attualità che si differenzia rispetto ai più noti e tradizionali modelli di impresa (anche di gruppo), possono individuarsi e illustrarsi i caratteri peculiari della fattispecie, evidenziandosi come trattasi di un sistema dinamico di relazioni a lungo termine, sistema nel quale convergono non soltanto tutte le pregresse esperienze relazionali delle imprese retiste, ma anche le loro potenzialità future, espresse attraverso una collaborazione strategica. In tale ambito rivestono sicura rilevanza la stabilità della relazione tra i singoli membri, la condivisione di conoscenze industriali e di know-how, l’interdipendenza tra i benefici economici, la condivisione parziale del rischio, la flessibilità della struttura, l’indipendenza sotto il profilo giuridico delle imprese della rete.

In una tale ottica risultano chiari i vantaggi connessi all’appartenenza alla rete, sia di carattere interno (e.g. incremento delle relazioni e delle interconnessioni con la conseguente possibilità di sfruttare nuovi canali di approvvigionamento e/o di distribuzione, aumento del know-how per la condivisione di conoscenze all’interno della rete), sia di carattere esterno (riduzione dei costi per il miglioramento della efficienza produttiva, aumento della soglia degli investimenti realizzabili, possibilità di sfruttare nuovi canali di approvvigionamento e/o di distribuzione).

A tal proposito sia consentito dare atto che un tale modello di collaborazione, consentendo alle singole imprese di realizzare obiettivi che prescindono dalle proprie capacità competitive e produttive, attrae particolarmente le imprese di piccole e medie dimensioni, in quanto strumento strategico idoneo ad accrescere il relativo livello di competitività sul mercato.

Correlativamente, si segnala che allo stato esistono già forme organizzative che potrebbero soddisfare le esigenze garantite dalla cooperazione reticolare, ma le reti di imprese restano un unicum, costituendo una nuova forma di collaborazione, che si fonda su un forte elemento fiduciario[3].

Infatti, come anche evidenziato in dottrina, la fiducia è la chiave di volta del successo delle aggregazioni reticolari, conferendo loro una notevole stabilità.

Risulta altresì di immediato interesse l’inquadramento giuridico delle reti di imprese.

Una tale operazione presenta oggettive difficoltà non solo perché la categoria delle reti di imprese è nata dalla prassi economica, ma anche in ragione del fatto che nell’ambito della stessa risultano ricomprese fattispecie che presentano elementi eterogenei.

A riguardo è sufficiente considerare come risulti possibile distinguere le c.d. reti contrattuali, basate su semplici accordi negoziali, dalle c.d. reti organizzative, nelle quali l’integrazione è realizzata per mezzo della creazione di un nuovo soggetto giuridico. Inoltre, esistono reti impiegate nello svolgimento di progetti industriali a livello verticale, ovvero lungo la filiera produttiva, e reti nelle quali le imprese operano, a livello orizzontale, nella stessa fase della catena del valore.

Un piccolo sostegno può essere dato dalle disposizioni normative che disciplinano la fattispecie nonché dai riferimenti dottrinali.

Sul tema, risulta che a livello dell’Unione Europea, a prescindere dalle varie iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese – quale, ad esempio, lo Small Business Act (SBA) – estremamente coerenti con la politica economica unionale, non esiste una specifica disciplina legislativa volta a regolamentare questo fenomeno reticolare, trovando piuttosto applicazione alla fattispecie in esame esclusivamente disposizioni specifiche “di settore” – quali ad esempio quelle dettate in tema antitrust – applicabili anche alle reti di imprese.

Sotto correlato profilo, dalla disamina delle disposizioni nazionali che disciplinano le reti di imprese emergono i relativi caratteri peculiari quali la flessibilità, la necessità per le imprese di perseguire lo scopo di accrescere, non solo individualmente, ma anche collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato, la centralità del programma comune di rete, gli ambiti (tipizzati) della reciproca collaborazione, il particolare regime patrimoniale e quello della soggettività giuridica.

A riguardo la Dottrina[4] ha sottolineato come le reti pongano una sfida alla tradizionale bipartizione tra la categoria del contratto di scambio e quella dei contratti associativi, e sia come seri problemi in tema di governance delle reti siano posti dall’attuale quadro normativo di riferimento (sul punto non adeguatamente articolato), soffermandosi poi ad approfondire le tematiche correlate alla possibilità per le reti di imprese di operare in regime di responsabilità limitata pur non avendo acquisito la soggettività giuridica (c.d. reti contratto), possibilità che ha evidenziato profili problematici di non poco conto, pervenendosi addirittura a parlare, a riguardo, di nuove frontiere del contratto[5].

Prima di poter procedere all’esame della questione del ruolo degli accordi di rete nell’attuale contesto tecnologico, è necessario affrontare il tema del mercato digitale, e con esso quello delle piattaforme digitali.

 

  1. Considerazioni sul (nuovo) mercato digitale e sulle nuove tecnologie

Prendendo le mosse dalla definizione fornita dalla Commissione Europea di Mercato Unico Digitale in termini di ‹‹un mercato in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui, quale che sia la loro cittadinanza o nazionalità o il luogo di residenza, persone e imprese non incontrano ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività on-line in condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali››[6], e da quella più recentemente indicata nella Direttiva 2019/771/UE in tema di mercato online (‹‹servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori››), il mercato può tratteggiarsi come il luogo di interazione telematica tra più soggetti dove avvengono le contrattazioni per la vendita e l’acquisto di beni e servizi e dove sono eseguite le transazioni.

In tale prospettiva assumono rilievo anche le tecnologie di sharing e quelle di peer-to-peer (che consentono a un utente del web di effettuare transazioni digitali direttamente con un altro utente senza fare affidamento su di un singolo intermediario centralizzato), da cui sono originate nuove modalità e nuovi sistemi di produzione, sviluppo e vendita di beni e servizi.

Correlativamente, in tale ambito, assume particolare rilievo, dovendo formare oggetto di ulteriore trattazione, anche la tecnologia blockchain, che si basa su archivi o registri distribuiti (distributed ledger technology) e le cui principali caratteristiche – decentralizzazione, verificabilità e immutabilità – possono essere utilizzate per garantire autenticità, affidabilità e integrità dei dati.

Tecnologia questa – dapprima utilizzata per le (controverse) cripto-valute (Bitcoin, etc.) e in ambito finanziario (Fin Tech) e successivamente applicata in (sempre più numerosi) ulteriori settori – che consente di scambiare non solo informazioni, ma anche beni (assets e/o crypto-assets), la cui titolarità può essere accertata tramite l’utilizzo del registro[7].

A riguardo si può osservare che si è pervenuti a una nuova frontiera del web, e cioè a una rete digitale di nodi che trasferiscono valore, in assenza di fiducia, attraverso un sistema di algoritmi e di regole crittografiche (Internet of Value)[8].

E così non può che prendersi atto dei nuovi aspetti del mercato digitale e dei caratteri della sharing economy (economia della condivisione basata sull’accesso comune alle risorse), nonché del contributo che la nuova tecnologia può fornire all’innovazione di processo e di servizio in ambito aziendale, con un impatto positivo sulla supply chain (catena di fornitura/distribuzione), anche sfruttando i Big Data, consentendo possibili nuove iniziative imprenditoriali e rendendo possibile l’accrescimento di capacità di innovazione, di internazionalizzazione e di crescita competitiva (anche) di piccole e medie imprese.

 

  • Nuove tecnologie e reti di imprese

Passando al tema centrale del presente elaborato pare opportuno fare leva sulla considerazione che le reti di imprese costituiscano un luogo ideale per l’impiego e per lo sviluppo di forme di innovazione tecnologica, e ciò è tanto più vero tenendo a mente che l’accesso e la presenza sul mercato digitale implicano un costante sforzo in termini di innovazione, che – in ultima istanza – costituisce il risultato di azioni coordinate di più soggetti depositari di conoscenze e di competenze differenti; e questo risulta ancora più chiaro adottando la duplice prospettiva dei rapporti di rete (interni alla rete ed esterni alla stessa, nei quali investitori, sviluppatori e utilizzatori risultano spesso allineati).

Pertanto, nel rispondere al quesito circa  la possibilità e le modalità con le quali gli strumenti e gli schemi tipici (e tradizionali) del contratto di rete siano in grado di rispondere alle problematiche e alle esigenze poste dalle piattaforme online e dai mercati digitali (e circa le problematiche giuridiche correlate alla costituzione e al funzionamento delle reti di imprese esclusivamente attraverso le digital platform) risulta di immediato ausilio la verifica dei riflessi giuridici delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sul modello della rete (disintermediazione e re-engineering).

La trattazione non può che prendere le mosse dalle caratteristiche della Blockchain che, come detto, in generale, consentono di migliorare i modelli operativi dell’industria, ottimizzando le transazioni lungo la supply chain, nella gestione e nella verifica dell’identità degli utenti, nell’amministrazione e nella gestione delle transazioni e dei pagamenti tra imprese e consumatori, riducendo al contempo i relativi costi nonché il tempo di gestione dei processi aziendali.

Sul tema è opportuno segnalare il dirompente impatto della catena dei blocchi sulla catena di fornitura con specifica attenzione ai complessi reticolari, e ciò anche con riferimento ai rispettivi modelli di corporate governance che, ponendosi in relazione di complementarità, stimolano un interessante quanto innovativo approfondimento nell’ottica di un miglioramento di performance, quale – ad esempio – l’accorciamento della catena e la tracciabilità della filiera (profilo che consente risparmi di tempi e di costi di intermediazione, e che rende possibile la riduzione di asimmetrie informative, rendendo trasparenti e condivisibili i dati in tempo reale e minimizzando il rischio di manipolazioni e di controversia).

Pertanto figura chiara la possibilità di utilizzare nella catena dei blocchi non solo testi, numeri e suoni, ma anche asset, e quella correlata alla possibilità di “concludere” e di eseguire sulla piattaforma smart contracts; risulta invero evidente come tali possibilità tecniche impattino con decisione sul funzionamento e sulla stessa struttura delle reti di imprese, in quanto da un lato consentono alla Blockchain di divenire “luogo” dove “si concludono” (o meglio nascono) gli accordi, e d’altro lato rendono possibile una regolamentazione su nuove basi dei rapporti giuridici che interessano la rete di imprese (nella duplice prospettiva dei rapporti interni e di quelli esterni alla rete stessa, come poc’anzi osservato), anche tenuto conto del carattere della immutabilità di tali “contratti” e della garanzia della esecuzione (automatica) indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto sono i protocolli che verificano ed eseguono le clausole del contratto e che monitorano l’esecuzione dello stesso.

Trattasi all’evidenza di riflessi profondi, idonei a comportare significative modificazioni nelle regole di funzionamento (e prima ancora di articolazione) delle reti di imprese. Ciò anche in relazione alla necessità, in termini più generali, di una riconsiderazione in una nuova ottica (in dottrina si è parlato di datificazione dei rapporti socio – economici) di uno dei pilastri sui quali tradizionalmente risultano fondate le transazioni commerciali (invero fino a oggi preminente anche nei contratti di rete di imprese), e cioè dell’elemento fiduciario, assistendosi a uno spostamento da una fiducia interpersonale a una fiducia riposta nei sistemi informatici.

D’altronde vero è che nella Blockchain, e in genere nei DLT, la governance è costruita attorno a una nuova nozione di fiducia, atteso che il processo decisionale si realizza attraverso un meccanismo di costruzione del consenso distribuito tra tutti i soggetti partecipanti alla rete, considerazione questa che stimola una attenta riflessione anche nell’ambito delle scienze sociali. A riguardo, è possibile porre particolare attenzione sui profili giuridici correlati alla utilizzazione nell’ambito dei contratti di rete delle Blockchain private (permissioned Blockchain), e cioè di quelle catene di blocchi alle quali possono partecipare, al pari delle catene consortili, esclusivamente soggetti autorizzati, e nelle quali solo specifici nodi sono abilitati a partecipare al processo di consenso per validare le transazioni. Catene che, per la loro struttura e per le loro caratteristiche, si attagliano perfettamente al modello reticolare dei contratti di rete, nel quale è il complesso stesso a decidere “chi” ha accesso a “cosa” e con quali “modalità”.

Come detto, tali profonde modificazioni sono idonee a comportare un ampliamento della sfera di operatività delle aggregazioni reticolari di imprese (in generale) e dei contratti di rete (in particolare), e quindi anche il superamento dei limiti, già in precedenza evidenziati, della fattispecie oggetto della presente trattazione (carattere nazionale del fenomeno delle reti di imprese; partecipazione alle reti di imprese di dimensioni modeste e che già intrattengono rapporti tra di loro; prevalente vocazione al mercato nazionale).

All’esito di una tale disamina è dunque possibile porre in evidenza la duplice ottica dei rapporti interni e di quelli esterni alla rete, nonché i riflessi e le relazioni, nonché le regole (giuridiche) volte a disciplinare le reti di imprese quali strutture produttive reticolari e le regole (tecniche) che disciplinano il funzionamento della infrastruttura digitale, anch’essa avente una struttura intrinsecamente reticolare, in cui i protocolli di archivi distribuiti seguono modalità sequenziali e incrementali con collegamenti tra un anello e l’altro della catena stessa.

In tale ottica, una attenta riflessione potrebbe farsi sulla opportunità che l’attuale quadro normativo di riferimento sia modificato o integrato al fine di disciplinare compiutamente ed efficacemente l’impatto dirompente delle nuove tecnologie sugli attuali modelli di business, se del caso anche mediante l’introduzione di nuovi standard e di nuove regole condivise.

Sempre in detta ottica è infine possibile passare in rassegna e apprezzare compiutamente i vantaggi competitivi conseguibili con la partecipazione a reti di imprese strutturate e operanti attraverso le digital platform, nonché avere contezza del significativo incremento di valore che le nuove tecnologie (e in particolare la Blockchain) apportano ai modelli tradizionali di business, e quindi anche per le reti di imprese e per i soggetti retisti.

[1] Business Networks – Ecorys – European Commission

[2] In generale sul tema cfr. M. Amstuz, G. Teubner (a cura di), Networks, Legal issues of multilateral cooperation, Hart, 2000

[3] Cfr., ex multis, F. Romano, Contratti di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in Notariato, 2012, p. 78

[4] Cfr. F. Cafaggi et al, Il contratto di rete per la crescita delle imprese, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, 2012

[5] Cfr. L. Bullo, I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto, in Pubblicazioni della scuola di Giurisprudenza dfell’Università degli studi di Padova, Cedam, Padova, 2017

[6] COM(2015) 192

[7] M. PELLEGRINI, Cryptocurrency (and Bitcoin), a new challenge for the regulator, paragrafi 1, 2, 3 e 6,  in Open Review of Management and Finance, Vol. 4, Issue 1, 2018, p. 6 ss.

[8] M. GIULIANO, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 6/2018, pp. 989 ss.

 

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