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Il contributo dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nella prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

La correlazione tra i fenomeni della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio da un lato, e il loro impatto sull’economia e sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche dall’altro, hanno determinato la consapevolezza che il contrasto a questi fenomeni non può essere affidato solo al diritto penale, ma va condotto anche sul piano amministrativo e finanziario, mediante strumenti di carattere preventivo[1]. All’interno del sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo un ruolo centrale è svolto dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, ma dotata di proprie funzioni che esercita in piena autonomia ed indipendenza.

L’Unità di Informazione Finanziaria è stata costituita il 1° gennaio 2008, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (c.d. terza Direttiva antiriciclaggio). La creazione di un nuovo organismo, in sostituzione del soppresso Ufficio Italiano Cambi (UIC), si è reso necessario a seguito di un significativo rinnovamento della disciplina antiriciclaggio, mediante la ricezione delle indicazioni formulate dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)[2], ovvero le 40 Raccomandazioni in materia di riciclaggio e le 9 Raccomandazioni speciali in materia di finanziamento al terrorismo, che hanno previsto la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU) con determinate caratteristiche: autonomia operativa e gestionale, unicità a livello nazionale, specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria, capacità di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo nel circuito delle FIU ed eterogeneità delle informazioni.

Con la costituzione dell’Unita di Informazione Finanziaria il legislatore ha optato per un modello di FIU di tipo amministrativo, in modo da distinguere l’analisi finanziaria dall’analisi investigativa. Principale funzione dell’Unità di Informazione Finanziaria è quella di fare da raccordo tra i soggetti privati, sui quali grava l’obbligo di segnalazioni, e l’autorità investigativa e giudiziaria; a tal fine acquisisce i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati. Il sistema di prevenzione fa dunque leva sulla collaborazione attiva degli operatori chiamati a compiere un adeguata verifica della propria clientela e ad effettuare segnalazioni in caso di transazioni che appaiono collegate con attività illecite. La platea dei soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione alla UIF è molto ampia, in ragione dell’aumento dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, tra questi si segnalano in particolare: intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili ed altri operatori non finanziari. Questi inviano una segnalazione di operazione sospetta quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle loro funzioni, tenuto conto anche delle capacità economiche o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite[3]. Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette sono emanati e aggiornati dalla UIF gli indicatori di anomalia per ciascun destinatario dell’obbligo di segnalazione, volti a richiamare l’attenzione degli operatori su tipiche e ricorrenti situazioni e condotte che potrebbero risultare sospette. Accanto agli indicatori di anomalia, l’Unità di Informazione Finanziaria elabora modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, relativi a specifici settori di operatività o a singoli fenomeni volti a richiamare l’attenzione degli operatori su situazioni tipiche e condotte ricorrenti che potrebbero risultare sospette. La segnalazione dell’operazione sospetta non rappresenta una “notizia di reato”, ma una forma di collaborazione doverosa, un’informativa che merita approfondimento[4].

Una volta ricevuta la segnalazione, compito dell’Unità di Informazione Finanziaria è quello di fungere da “filtro” delle stesse. A tal fine esegue un’analisi finanziaria mediante l’incrocio con segnalazioni precedenti e la consultazione di archivi e database; è prevista inoltre la possibilità per la UIF di richiedere ulteriori informazioni agli stessi soggetti segnalanti rispetto a quelle già fornite, effettuare approfondimenti tramite le autorità di vigilanza con le quali ha stipulato protocolli d’intesa, nonché interpellare analoghe FIU di stati esteri. Durante questa fase, l’Unità di Informazione Finanziaria può sospendere, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità giudiziaria, l’operazione sospetta, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini[5]. Terminata l’analisi finanziaria, la UIF decide se archiviare la segnalazione che ritiene infondata, mantenendone evidenza per dieci anni[6], o se trasmettere la segnalazione, corredata da una relazione tecnica, alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata[7].

L’Unità di Informazione Finanziaria è inoltre dotata di poteri ispettivi che può esercitare anche mediante gruppi ispettivi integrati con personale proveniente da altre autorità di controllo per sfruttare competenze multidisciplinari. L’attività ispettiva si concretizza nell’accesso presso la sede del soggetto vigilato, nella ricerca e acquisizione di documenti, registri e scritture contabili, e altri accertamenti che ritenga necessari; al fine di approfondire, sotto il profilo finanziario, le operazioni sospette segnalate e quelle non segnalate ma delle quali è venuta a conoscenza[8]. L’attività ispettiva può inoltre consistere nella verifica del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con riferimento all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette[9].

Infine, sempre nell’ottica del contrasto al riciclaggio, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, la UIF ha il compito di ricevere le dichiarazioni obbligatorie relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro a uso prevalentemente industriale, effettuate sul territorio nazionale, nonché da o verso l’estero, il cui importo sia pari o superiore a euro 12.500.

A ormai 11 anni dalla sua istituzione, il contributo svolto dall’Unità di Informazione Finanziaria ha prodotto risultati significativi sia sul piano della crescita continuativa e qualitativa delle segnalazioni sospette, che dalle 12.500 del 2007 sono passate a circa 98.030 nel 2018[10], sia nella contrazione dei tempi di inoltro delle stesse. Analoghi miglioramenti si riscontrano anche nella cooperazione con organi investigativi e autorità giudiziaria, contribuendo a portare alla luce casi non solo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ma anche di corruzione, appropriazione di denaro pubblico, fenomeni di illeciti fiscali e contesti legati alla criminalità organizzata[11]. Va inoltre segnalata l’elevata qualità nelle analisi finanziarie, indispensabili nella funzione della UIF.

Resta, tuttavia, ancora molto lavoro da fare, sia collaborando a sviluppare e consolidare una cultura antiriciclaggio, sia potenziando la propria azione per far fronte a rinnovamenti continui nel modus operandi delle attività illecite.

 


[1] I. Borrello, I presidi antiriciclaggio e il contrasto alla corruzione. L’esperienza dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2017, disponibile qui: http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/article/view/828/938.

[2] Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo che si occupa di definire gli standard internazionali e promuovere efficaci misure normative, regolamentari ed operative per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

[3] Cfr. articolo 41, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

[4] Si veda nota 1.

[5] Cfr. articolo 6, comma 7, decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

[6] Cfr. articolo 47, comma 1, lettera c), decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

[7] Cfr. articolo 47, comma 1, lettera d), decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

[8] Cfr. articolo 47, comma 1, lettera a), decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

[9] Cfr. articolo 53,  decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

[10] Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria, II – 2018, disponibile qui: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-2-2018/Quaderno_II_2018.pdf.

[11] Audizione del Dott. Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria, L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, settembre 2018, disponibile qui: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Audizione_Senato_18092018.pdf.

 

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