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Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel nuovo Codice dei contratti pubblici

L’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Nuovo codice dei contratti pubblici) prevede, al comma 9 [1], che le amministrazioni aggiudicartici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non badi esclusivamente al risparmio sui cosi ma consideri anche altri aspetti, primo fra tutti la qualità di ciò che viene acquistato.  Si crea, in breve, un trade off tra costi e qualità.

Inoltre, al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 213 comma 2 del suddetto codice, l’ANAC ha predisposto un documento di consultazione [2], di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzato a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa OEPV.

Il criterio è inoltre delineato dall’articolo 95 comma 2 del Codice dei contratti che prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa OEPV individuato sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/ efficacia quale il costo del ciclo della vita. Le stazioni appaltanti che intendano procedere aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo (criterio che può essere utilizzato ai sensi del comma 4 dell’articolo 95) devono, ai sensi del comma 5 dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato. Infatti, la regola generale è fondata sul miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 i contratti relativi a: (1) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; (2) servizi ad alta intensità di manodopera; (3) servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Il comma 6 stabilisce che sono i documenti di gara a fissare i criteri di aggiudicazione dell’offerta. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa OEPV è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Lo stesso comma 6 fornisce, a titolo esemplificativo [3], alcuni criteri tra cui: (a) la qualità (che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali); (b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (è necessario, infatti, che le stazioni appaltanti tengano conto dei criteri ambientali minimi- CAM, adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare); (c) costo dell’utilizzazione e della manutenzione; (d) condizioni varie di consegna ed esecuzione.

È inoltre rilevate il comma 7 il quale stabilisce che l’elemento costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso, in tal caso la competizione viene svolta unicamente sulla base dei criteri qualitativi.

Esemplare è, al riguardo, il ruolo riconosciuto all’ANAC la quale esercita ampi poteri soprattutto in relazione alla funzione di predisporre regole attuative della disciplina legislativa destinate a sostituire il D.P.R. 207/10, recante norme per l’attuazione dell’abrogato d.lgs. 163/06. L’ANAC provvede poi all’emanazione, in via autonoma, di provvedimenti, alla formulazione di proposte o alrilascio di pareri finalizzati all’emanazione di specifici provvedimenti. Nelle Linee guida n. 2, allo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), l’ANAC raccomanda che le stazioni appaltanti definiscano con chiarezza criteri di aggiudicazione, di valutazione, metodi di attribuzione di punteggi ecc.

Al comma 13, art. 95 Codice dei contratti pubblici, viene stabilito che le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ed infine dei giovani professionisti; a tal fine si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi innovativi delle offerte presentate.

Ogni stazione appaltante attribuisce un “peso” o “prezzo” a ciascun criterio o sub criterio. La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto dell’importanza della componente economica, tecnica e dei diversi profili oggetto di valutazione.

Infine, si segnala che il Codice, in particolare l’articolo 95 riguardante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato “imposto” dalla regolamentazione europea degli appalti pubblici (direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/35/UE del 26/02/2014). In particolare, la direttiva 2014/24/UE prevede che l’elemento costo debba essere valutato ricorrendo ad un approccio che si basi sui costi del ciclo della vita (intendendosi per tali tutti i costi che emergono nel ciclo di vita dei lavori, delle forniture e dei servizi). Tale criterio consente di apprezzare tutte le fasi dei costi e di valutare complessivamente l’impatto economico. Invece, si ricorda che con la direttiva 2004/18/CE ed il decreto legislativo 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso o prevedere metodi di calcolo tali da azzerare la componente prezzo.

[1] «Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicartici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.» Articolo 95, comma 9, d, lgs. 50/2016.

[2] Si fa riferimento alle linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti, n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016.

[3] L’esemplificazione si rileva dall’espressione «nell’ambito di tali criteri possono rientrare» ex art. 95 comma 6 d. lgs. 50/2016

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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