sabato, Dicembre 14, 2024
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Il deposito telematico degli atti della difesa ex art. 415 bis c.p.p.

  1. Le differenze tra la disciplina codicistica e l’eventuale processo penale telematico.

Le norme del codice di procedura penale che vanno dall’art. 405 c.p.p. al 415 bis c.p.p., disciplinano la fase dl processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari. In particolare, l’art. 405 c.p.p. dispone che il P.M., nel caso in cui non debba richiedere al G.I.P. l’archiviazione del procedimento, debba formulare il capo d’imputazione nelle forme previste ex legem[1].

Al termine delle indagini, il pubblico ministero è tenuto ad inviare all’indagato l’avviso della conclusione delle indagini. Gli elementi essenziali di tale avviso rendono edotto l’indagato dell’intenzione del P.M. di avviare un processo nei suoi confronti, pertanto, l’atto deve contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, delle norme che si assumono violate, della necessità di contestualizzare il fatto nell’indicazione della data e del luogo nel quale si intende consumato l’illecito. Ma vi è di più, il P.M: ha la funzione di avvertire l’indagato di una serie di facoltà di cui può avvalersi, ossia prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate, depositata presso la segreteria del P.M.; la facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relativa ad investigazioni del difensore; chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine; presentarsi per rilasciare dichiarazioni; chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio[2]. L’omessa notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari comporta la nullità a regime intermedio del successivo decreto di rinvio a giudizio, nullità che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado[3].

  1. Le indagini preliminari al tempo del COVID-19.

Gli effetti negativi della pandemia causata dal COVID-19, sia a livello sanitario quanto economico, ha fatto sì che tra le mura dei tribunali si assistesse alla digitalizzazione dei procedimenti penali coadiuvati da nuove disposizioni ex art. 83, co. 12 quater 1, d.l. “Cura Italia”[4] nei quali viene disposto il deposito telematico di memorie, documenti, richieste ed istanze ex art. 415 bis co. 3 c.p.p. La sopracitata disciplina prevede la facoltà, per un arco temporale che va dal 30 aprile al 31 luglio del corrente anno, su espressa richiesta del P.M., di depositare i documenti previsti dall’art. 415 bis ricorrendo alla modalità telematica, coerentemente a quanto previsto dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia[5]

Lo scorso 12 maggio 2020, difatti, il Direttore generale S.I.A. ha emanato tutte le disposizioni normative al deposito con piattaforme idonee e compatibili alla modalità telematica per gli atti ex art. 415 bis co. 3 c.p.p. Affinchè gli atti possano essere depositati mediante la modalità telematica è necessario collegarsi all’indirizzo web http://pst.giustizia.it, accedendo all’area riservata, il Login In avviene mediante le modalità previste dal provvedimento 16 aprile 2014, sub specie ex art. 6, emesso dallo stesso responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale presso il Ministero della giustizia[6], sul punto l’accesso è consentito solo ai soggetti che si siano preventivamente iscritti al registro generale degli Indirizzi elettronici[7] con il ruolo di avvocato.  Inoltre, per ciò che concerne il deposito degli atti è necessaria la nomina del difensore e che la stessa venga preventivamente inserita nel modulo di sistema SICP, utile alla gestione dei registri di cancelleria. La nomina deve avere la forma del documento informatico[8], in formato PDF, priva di immagini scansionate; i medesimi criteri riguardano tutti gli atti per cui è previsto il deposito telematico. L’atto viene sottoscritto dal depositante con firma digitale o firma elettronica qualificata affinché la paternità del documento possa essere immediatamente ricondotta al soggetto depositante. Nel caso in cui i difensori dovessero essere due, è necessario che il documento venga depositato soltanto da uno dei due[9].

Il deposito da parte dei difensori di tutti gli atti relativi al procedimento è compito dell’ufficio giudiziario del P.M., secondo un iter ben definito: in primis vengono inseriti i dati richiesti dal sistema; si carica l’atto del procedimento onnicomprensivo degli allegati; si digita il tasto invio e alla fine del procedimento, il software produrrà una ricevuta che avrà valore legale, nei quali compariranno i numeri di riferimento del procedimento, data e ora in cui è stato effettuato il deposito, i dati del depositante[10].

Esattamente come avviene per il processo telematico in sede civile, il difensore ha la possibilità di monitorare lo status del procedimento, ove sarà possibile diversificare le fasi in base alle formule: “inviato: operazione eseguita con successo”, “in transito: in attesa di smistamento al sistema dell’Ufficio del P.M. destinatario”; “in fase di verifica[11]”; “accolto”; “rigettato[12]”; “errore tecnico”[13]. Tale procedura andrebbe ad equiparare il deposito degli atti del procedimento penale a quello del procedimento civile ed amministrativo. Ciò posto, inoltre, è necessario fare un passo indietro e rimembrare al lettore come, sin da tempo, gli Ermellini fossero contrari alla mera possibilità che si potesse procedere in ordine al processo penale mediante i nuovi strumenti informatizzati. Difatti, gli stessi erano soliti affermare anche al difensore non fosse concessa alcuna possibilità di inviare, mediante posta elettronica certificata, atti di alcun genere[14]. Il processo penale è ontologicamente diverso dal procedimento civile, e tali diversità sono rinvenute anche nella negli orientamenti giurisprudenziali che riguardano proprio l’utilizzo della posta elettronica certificata nei procedimenti. Nel processo penale, inoltre, non vi è alcun fascicolo telematico[15], ma il fascicolo processuale – si pensi al fascicolo dibattimentale – pertanto al difensore non è data la possibilità di consultare il suddetto in qualsiasi momento, ma, al fine di verificare le integrazioni del fascicolo è tenuto a recarsi presso le cancellerie del Tribunale di competenza.

Seppur la Suprema Corte di Cassazione  avesse palesato il suo dissenso all’introduzione del procedimento telematico per gli atti aventi natura penalistica in un momento antecedente alla pandemia, la stessa, nonostante il parere negativo delle Camere Penali, ha avvertito la necessità di convertire il processo penale così come tradizionalmente inteso, in un processo telematico, al fine di impedire i contagi nelle aule di tribunale.

È pur vero, poi, che l’utilizzo della posta elettronica certificata[16] garantirebbe la paternità del depositante, nonché la tempestività della ricezione dell’atto che potrebbe essere depositato in extremis in caso di impugnazione, così come di fatto accade per le comunicazioni inviate a mezzo fax.

Sul punto gli Ermellini, di fatto, avevano già sottolineato che “da un lato, che le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio sono idonee ad assicurare l’autenticità della provenienza dal difensore, peraltro facilmente controllabile dall’ufficio, almeno quanto l’indicazione del mittente su missiva raccomandata (che pure è sufficiente per l’espletamento di formalità ben più significativa quale la presentazione dell’atto d’impugnazione); lo stesso utilizzo del fax è “strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto OK o altro simbolo equivalente” (cfr. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121, a proposito dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, nonchè, più in generale, Sez. U, 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, avviso di decisione)[17]”.

Tale similitudine è stata, di fatto, presa in considerazione nel “Protocollo di intesa Cassazione, Procura Generale e CNF – Format per l’invio degli atti”, già presentato lo scorso 16 aprile 2020[18]. Ci si auspica, dunque, che la celerità propria degli strumenti informatici, sia in caso di contrastare la lungaggine dei processi penali, elemento già contestato dalla CEDU.

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Fonte immagine: www.pixabay.com

[1] Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, 2019.

[2] Sul punto giova ricordare che qualora l’indagato esprimesse la propria volontà di farsi interrogare, il P.M. deve procedervi a pena di nullità degli atti successivi.

[3] Inoltre, l’omissione dl deposito degli atti di indagine preliminare, contestuale alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, comporta l’inutilizzabilità degli atti, ma non la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che ne dispone il giudizio.

[4] Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi, come recentemente, modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid.

[5] Orlandini, Verso la digitalizzazione del processo penale, Ius In Itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/verso-la-digitalizzazione-del-processo-penale-27812

[6] Fattispecie integrativa dello stesso è previsto dall’art. 34 co.1 del Regolamento così come di fatto modificato il 28 dicembre 2015.

[7] ReGIndE

[8] Ex art. 4 co.2 provvedimento del 12 maggio 2020.

[9] Marandola, Emesse le disposizioni relative al deposito telematico da parte della difesa degli atti ex art. 415 bis c.p.p., Procedimento e processo penale, il Penalista, 13 maggio 2020.

[10] Ibidem.

[11] Il deposito è pervenuto nei sistemi dell’ufficio del pubblico ministero destinatario.

[12] In tal caso la motivazione comparirà sul portale stesso.

[13] Ibidem.

[14] Cass. Pen., Sez. III, n. 37126, 5 settembre 2019.

[15] Cass. Pen., Sez III n. 50932, 11 luglio 2017.

[16]Art. 48. Posta elettronica certificata. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.

[17] Cass. Pen, Sez. II, n. 23343, 6 giugno 2016.

[18] È possibile consultare il documento integralmente riguardante il processo penale telematico qui http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Protocollo_di_intesa_CSC_PG_CNF-format_invio_atti.pdf

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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