venerdì, Marzo 29, 2024
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Il “dilemma del migrante”: il caso M.A. c. Belgio

Lo scorso 27 ottobre la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in merito ad un ricorso presentato da un cittadino sudanese (M.A.) nei confronti delle autorità belghe, accusate di aver violato l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in seguito, “CEDU”) relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, da solo ed in  combinato disposto con l’art. 13 CEDU, concernente il diritto ad un ricorso effettivo[1]. Secondo il ricorrente, infatti, le autorità nazionali avevano proceduto alla sua espulsione dal Paese – nonostante l’esecuzione del relativo provvedimento fosse sospesa – esponendolo ad un grave rischio per la sua sicurezza. Il caso è meritevole di particolare disamina non solo in quanto delinea l’approccio della Corte in materia di asilo, ma anche perché mette in luce una questione molto delicata: la linea (tutt’altro che sottile) tra i casi in cui i migranti decidono di ritornare volontariamente in patria e i casi in cui sono le autorità a disporre rimpatri forzati[2].

I fatti di causa

Arrivato irregolarmente in Belgio, M.A. viveva accampato, insieme ad altri migranti, presso il Parc Maximilien di Bruxelles, fino a quando, nell’agosto 2018, nel tentativo di fare ingresso illegalmente nel Regno Unito, non veniva fermato e condotto in un centro di detenzione dalle autorità belghe, che ne disponevano l’immediato allontanamento dal Paese. In tale contesto, senza poter usufruire di alcuna assistenza da parte di un legale o di un traduttore, si opponeva al provvedimento, specificando, per iscritto all’interno della domanda di asilo, di aver abbandonato il Sudan in quanto era ricercato e il suo ritorno nel Paese avrebbe potuto costituire un grave pericolo per la sua sicurezza e la sua salute. Poco tempo dopo, M.A. veniva a conoscenza dell’esistenza di un accordo tra le autorità di Belgio e Sudan per il rimpatrio di cittadini sudanesi entrati illegalmente nel Paese e decideva di ritirare la propria domanda di asilo, sperando di poter sfuggire all’identificazione. Le voci sull’esistenza di questa collaborazione, circolate anche sui social media, gli venivano confermate, nel mese di settembre 2018, da alcuni funzionari sudanesi in visita al centro di detenzione. Questi ultimi offrivano al ricorrente di procurargli un lasciapassare per tornare in patria, ma M. A. rifiutava di rientrare in Sudan e decideva di presentare un ricorso dinanzi il Tribunale locale avverso la decisione che disponeva il suo allontanamento. Nonostante i giudici nazionali avessero ordinato la sospensione del provvedimento di espulsione, M.A. veniva condotto in aeroporto dalle forze di polizia belghe, minacciato, obbligato a firmare una dichiarazione con cui autorizzava il proprio rimpatrio “volontario” in Sudan ed imbarcato su un volo per Khartoum.

Il caso di M.A. non è un unicum nella storia recente del paese. Amnesty International riporta infatti che, tra il 2017 e il 2018, le autorità belghe abbiano fermato e condotto numerosi migranti sudanesi nei centri di detenzione, provvedendo al loro rapido allontanamento dal Paese grazie alla collaborazione con le autorità sudanesi[3] e violando in svariate occasioni il principio di non-refoulement.

La decisione della Corte di Strasburgo

In primo luogo, il ricorrente lamentava dinanzi alla Corte EDU una violazione dell’art. 3 CEDU in quanto l’espulsione sarebbe stata realizzata senza una preventiva valutazione dei rischi a cui M.A., una volta tornato in patria, sarebbe stato esposto[4]. Sul punto, la Corte EDU preliminarmente ricorda che, ai sensi dell’art. 3 CEDU, uno Stato membro non può procedere con l’espulsione di uno straniero senza aver prima valutato i rischi di trattamenti inumani e degradanti che la persona potrebbe subire una volta rientrata in patria. Tale valutazione, in linea di principio, dovrebbe svolgersi in sede di disamina della domanda di asilo ma, secondo i giudici, detto obbligo sussiste in capo alle autorità nazionali anche qualora lo straniero non presenti alcuna richiesta in tal senso[5]. Infatti, se è vero che spetta al ricorrente provare l’esistenza di rischi per la propria incolumità nel paese di origine, d’altra parte, qualora questi non sia in grado di fornire adeguate prove di tale pericolo (circostanza estremamente ricorrente), questa mancanza non può tradursi in una limitazione dei diritti previsti dall’art. 3 CEDU[6].

La giurisprudenza in materia è ricca di vicende simili a quella di M.A., in cui le autorità nazionali, nonostante i palesi rischi che i richiedenti asilo avrebbero corso in patria, decidono comunque di procedere con la loro espulsione. A titolo esemplificativo, nel caso F.G. c. Svezia[7] il ricorrente, iraniano di religione cristiana e oppositore del regime di Ahmadinejad, veniva espulso nonostante il rischio di essere detenuto e perseguitato per le sue opinioni politiche e religiose; ancora, in J.K. e altri c. Svezia[8] i ricorrenti, anch’essi iraniani, si opponevano all’espulsione disposta dalle autorità svedesi per il pericolo rappresentato, in patria, da Al-Qaeda, da cui erano già stati minacciati per i loro legami lavorativi con gli Stati Uniti. In tutti questi casi, il minimo comun denominatore è rappresentato dal comportamento adottato dalle autorità nazionali, che non avevano concesso ai ricorrenti adeguate garanzie di tutela relative alla presentazione di domanda di protezione internazionale, esponendoli al rischio di rimpatrio (poi effettivamente avvenuto).

Nel caso di specie, la Corte, concludendo per la violazione dell’art. 3 CEDU, evidenzia come le autorità belghe – pur essendo a conoscenza della situazione critica in Sudan – avessero comunque deciso di espellere il ricorrente senza prendere in considerazione le problematiche relative alla tutela dei diritti umani nel Paese.

A tal riguardo, la Corte chiariva che la procedura di identificazione condotta dai funzionari sudanesi in collaborazione con le autorità belghe, pur non costituendo una violazione convenzionale per se, presentava profili problematici nella fattispecie in esame [9]. Segnatamente, le autorità avevano proceduto con l’espulsione del ricorrente ad esito di una procedura di identificazione priva di adeguate garanzie procedurali– senza assistenza legale e svolta in una lingua a lui poco conosciuta. In altre parole, il ricorrente era stato privato della possibilità di formulare efficacemente la domanda di protezione internazionale. Invero, M.A. aveva riscontrato difficoltà nel comprendere lo stesso testo del modulo di richiesta (formulato in arabo, lingua a lui quasi sconosciuta) e nello specificare esaustivamente i c.d. timori di persecuzione legati al suo ritorno nel paese d’origine: la formulazione parziale e necessariamente generica di questi ultimi non avrebbe  consentito al ricorrente di far valere pienamente le sue ragioni di opposizione al rimpatrio.

Quanto alla doglianza relativa all’art. 13 CEDU in combinato disposto con l’art. 3 CEDU, la Corte concludeva per la violazione dal momento che le autorità avevano deliberatamente ignorato la sospensione del provvedimento di rimpatrio disposto dall’autorità giudiziaria, rendendo de facto ineffettivo il rimedio esperito da M.A e procedendo con un’espulsione realizzata in aperta violazione del principio di non-refoulement.

Il dilemma del migrante

Come rilevato in un primo commento alla sentenza in oggetto [10], si accoglie con favore la posizione della Corte di porre in capo alle autorità nazionali l’obbligo di effettuare una valutazione sui possibili rischi connessi all’espulsione di un migrante verso un paese per lui pericoloso, così consolidato l’orientamento in materia. D’altro canto, però, la stessa Corte ha mostrato una certa indulgenza nei confronti di forme di collaborazione tra autorità europee e straniere, soprattutto di paesi autoritari come il Sudan, per l’individuazione e l’espulsione dei migranti. Un aspetto critico che potrebbe essere foriero, in futuro, di altre gravi violazioni dei diritti umani.

Ma la pronuncia permette un ulteriore spunto di riflessione. Il Consiglio d’Europa, in un rapporto del 2017[11], evidenzia come il trattenimento dei migranti, inteso come una detenzione amministrativa disposta dalle autorità nazionali in caso di violazione delle regole sull’ingresso e/o la permanenza nel territorio di uno Stato, sia una pratica molto diffusa tra gli Stati membri.

Sebbene, nel caso di specie, la Corte abbia dichiarato irricevibile questa doglianza  (i giudici hanno considerato il trattenimento giustificato ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. f), analizzare questo aspetto risulta determinante per comprendere la reale natura delle violazioni perpetrate dalle autorità belghe. M.A., infatti, si trovava nel centro di accoglienza in un regime di vera e propria detenzione sine die, in attesa di un rimpatrio prospettato dalle autorità come inevitabile; oltre a ciò, la mancanza di adeguate garanzie in sede di presentazione della domanda d’asilo e la totale noncuranza, da parte delle autorità, della sospensione del provvedimento iniziale di espulsione, evidenziano come ogni rimedio legalmente esperito – o esperibile – dal ricorrente sarebbe stato destinato al fallimento.

Le possibilità a disposizione del ricorrente erano, perciò, ridotte e la scelta tra permanenza in Belgio e ritorno volontario era, in verità, meramente illusoria: di fronte all’impossibilità di restare nel paese – se non in una detenzione apparentemente continuata ed a tempo indeterminato – M.A., così come tanti altri richiedenti asilo, è stato dunque obbligato a scegliere di ritornare “volontariamente” nel paese di origine. Un rimpatrio tutt’altro che volontario, non solo per l’intrinseco ricatto appena descritto, ma anche perché il ricorrente, condotto dalle forze di sicurezza all’aeroporto, era stato obbligato a firmare una dichiarazione di accettazione del rimpatrio ed avvisato che, qualora si fosse rifiutato, sarebbe stato comunque condotto coercitivamente sull’aereo per Kinshasa, anche ricorrendo ad un sedativo.

In altre parole, quello che le autorità belghe hanno tentato di far passare come un rimpatrio volontario, altro non è che un respingimento de facto, attuato in spregio a qualsiasi tutela dei diritti fondamentali del ricorrente, sia dal punto di vista sostanziale (violando il principio di non-refoulement ed espellendo il ricorrente verso un paese per lui pericoloso) che procedurale (negando un pieno diritto di difesa).

 

[1] Corte EDU, M.A. c. Belgio, ricorso n. 19656/18, sentenza 27 ottobre 2020.

[2] Frasca E., M.A. v. Belgium: the (in)voluntary return of a Sudanese migrant and the dangers of informal migration cooperation with third countries, StrasbourgObserver, 3 dicembre 2020.

[3] Corte EDU, M.A. c. Belgio, cit., §§47 – 53, si veda Belgium: Returns to Sudan violated principle of non-refoulement, Amnesty International – Public Statement, 30 gennaio 2018 ).

[4] Corte EDU, M.A. c. Belgio, cit., §§89 – 105.

[5] Ibid., §86.

[6] Ibid., §§79, 80, 81.

[7] Corte EDU, F.G. c. Svezia, ricorso n. 43611/11, sentenza 23 marzo 2016

[8] Corte EDU, J.K. e altri c. Svezia, ricorso n. 59166/12, sentenza 23 agosto 2016.

[9] Corte EDU, M.A. c. Belgio, cit., §107, oltre ad aver favorito la sua consegna alle autorità nazionali, aumentando, conseguentemente il rischio di espulsione del ricorrente.

[10] Interessante l’analisi in de Nanteuil M., European Court of Human Rights, 27 october 2020, M.a. v. Belgium, app. n° 19656/18, UCLouvain (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/european-court-of-human-rights-27-october-2020-m-a-v-belgium-app-n-19656-18.html).

[11] Scheda tematica – Il trattenimento dei migranti, Consiglio d’Europa, CPT/Inf(2017)3, marzo 2017 (https://rm.coe.int/1680796ced).

Fabio Tumminello

30 anni, attualmente attivo nel ramo assicurativo, abilitato all'esercizio della professione forense, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino con tesi sulla responsabilità medico-sanitaria nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e vincitore del Premio Sperduti 2017. Vice-responsabile della sezione di diritto internazionale di Ius in itinere, con particolare interesse per diritto internazionale, diritti umani e diritto dell'Unione Europea. Già autore per M.S.O.I. ThePost e per il periodico giuridico Nomodos - Il Cantore delle Leggi, ha collaborato alla stesura di una raccolta di sentenze ed opinioni del Giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo Paulo Pinto de Albuquerque ("I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni dissenzienti e concorrenti 2016 - 2020").

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