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Il diritto all’acqua: much ado about nothing?

Lo scorso 22 marzo, come ogni anno a partire dal 1992, è stata celebrata la ventisettesima edizione del World Water Day (Giornata mondiale dell’acqua), istituita al fine di richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale rivestito dall’acqua nella vita di tutti i giorni. Tale diritto, peraltro, si colloca, nel quadro della cd. Agenda 2030[1], documento programmatico che annovera, come sesto obiettivo, proprio l’acqua pulita ed i servizi igienico – sanitari.

L’accesso all’acqua potabile rappresenta un problema ancora avvertito in molte nazioni: basti pensare che, ancora oggi, circa due miliardi di persone non possono usufruire di un servizio idrico che garantisca quotidianamente l’acqua. Tuttavia, la sensibilità mostrata a livello internazionale, soprattutto a partire dalla fine degli anni ’60, non pare essersi tradotta in azioni concrete, in particolare sul piano nazionale.

Fervore internazionale…

Prima ancora di risoluzioni o raccomandazioni provenienti dall’ONU un’iniziativa di livello regionale a tutela del diritto all’acqua venne promossa dal Consiglio d’Europa il quale, con la promulgazione della “Carta dell’acqua” nel 1968, stilò una serie di principi alle base di successive dichiarazioni di più ampio respiro. Nonostante siano trascorsi più di cinquant’anni, molte affermazioni contenute negli undici articoli del documento appaiono attuali: si parla, ad esempio, del carattere indispensabile dell’acqua[2], della sua salvaguardia dal punto di vista quantitativo e qualitativo[3] nonché del suo essere “patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti”[4].

Trascorsero appena quattro anni quando, nel 1972, il documento conclusivo della Conferenza di Stoccolma al “Principio n. 2” statuì che “le risorse naturali della Terra ivi comprese l’aria, l’acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere preservati nell’interesse delle generazioni presenti e future, attraverso un’adeguata pianificazione e gestione[5].

Il (naturale) passaggio successivo fu un’intera conferenza sull’acqua, che si tenne a Mar de la Plata nel 1977, indicata come “la prima vera presa di coscienza da parte della comunità internazionale dell’urgenza del problema dell’acqua[6]. Il documento adottato (cd. Mar de la Plata Action Plan), trasfuso poi in una risoluzione dell’ONU, proclamava gli anni tra il 1981 ed il 1990 “decennio internazionale dell’acqua”. Sono poi seguite ulteriori conferenze e forum internazionali, come quello a città del Messico nel marzo 2006 nonché l’istituzione di due organismi sostenuti dalla Banca Mondiale: il World Water Council ed il Global Water Partnership.

Più in generale, inoltre, l’acqua coinvolge tutte le convenzioni internazionali dedicate allo sfruttamento delle risorse idriche o ai corsi d’acqua, come nel caso della nota “Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali a fini diversi dalla navigazione”, adottata nel 1997 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Da ultimo con una risoluzione del 28 luglio 2010 (n. A/64/L.63/Rev. 1) è stata sancita “l’importanza di un’equa disponibilità di acqua potabile sicura e pulita e di servizi igienici come parte integrante della realizzazione di tutti i diritti umani”.

In dottrina, poi, è stato evidenziato non soltanto che la sfaccettatura ambientale del diritto all’acqua ha contribuito allo sviluppo di una nuova branca del diritto internazionale (il cd. diritto ambientale internazionale[7]) ma anche che esso deve essere considerato un diritto umano sia individuale sia per l’intero genere umano[8].

…e (quasi) assenti iniziative statali

Quid iuris a livello nazionale?

In Italia l’incidenza dei documenti redatti dopo le varie conferenze internazionali elencate supra, delle raccomandazioni e delle risoluzioni dell’ONU è stata – a voler essere generosi – marginale e minimale. La Costituzione repubblicana, pur se non contiene in nessun articolo il sostantivo “acqua”, può comunque assicurare un’adeguata tutela per l’accesso a tale bene grazie ai riferimenti, tra gli altri, al diritto alla salute (art. 32 co. 1), alla solidarietà sociale (art. 2 Cost.) ed all’uguaglianza (art. 3 Cost.).

Tale nucleo costituzionale, tuttavia, negli ultimi anni, non è stato tenuto in debita considerazione dal legislatore che, con il cd. Decreto Ronchi[9], voleva far transitare la gestione del servizio idrico verso i privati. Inoltre, pur tralasciando l’aspetto legislativo, più del 40% dell’acqua che circola nelle reti idriche viene perso durante il percorso fino al consumatore finale[10]. Non vi sono stati grandi interventi migliorativi negli ultimi anni.

Le sole nazioni in cui sono riscontrabili norme di rango primario sull’acqua sono perlopiù concentrate nel Sud – America. Vi sono, infatti, Paesi dell’America Latina dove il tema della scarsità dell’acqua è davvero molto avvertito e che hanno provveduto a modificare le loro Costituzioni in tempi relativamente recenti. Si possono ricordare, ad esempio, l’Uruguay che, emendando la Costituzione nel 2004, ha cristallizzato nell’art. 47 il principio secondo cui “l’acqua è una risorsa naturale essenziale per la vita. L’accesso all’acqua potabile e l’accesso alla depurazione costituiscono diritti umani fondamentali” e l’Ecuador che, a seguito dell’integrale riscrittura della Costituzione nel 2008, ha previsto che le risorse idriche sono “patrimonio nazionale strategico di uso pubblico, inalienabile, imprescrittibile, insequestrabile”.

Nonostante gli atti internazionali, negli anni passati, abbiano raccolto un consenso pressoché unanime in seno alla Comunità internazionale, non ci sono stati ricadute generalizzate in special modo nelle ‘democrazie occidentali’. Lo stesso vale per i paesi africani, dove l’accesso all’acqua – soprattutto potabile – è ancora un miraggio per milioni di persone.

In parte tale situazione può essere compresa ricordando che risoluzioni, dichiarazioni e documenti programmatici non sono strumenti cogenti ed impegnativi per gli Stati, anche perché non esiste alcun tribunale internazionale che sanzioni efficacemente condotte in spregio al diritto all’acqua. Stupisce, in ogni caso, il paradosso per cui, a cinquant’anni dalla “Carta dell’Acqua” ed a quasi trent’anni dalla fine del “decennio internazionale dell’acqua”, vi sia tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 ancora il diritto all’acqua, segno di quanto poco si sia fatto e di quanto ancora vi sia da fare.

[1] Tutti gli scopi dell’Agenda 2030 sono consultabili al seguente link: https://www.unric.org/it/agenda-2030

[2] L’art. 1 della “Carta dell’acqua”, infatti, recita: “l’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane”.

[3] Cfr. artt. 2, 3, 4 e 5 del medesimo documento.

[4] Art. 9

[5] Il testo completo della Dichiarazione di Stoccolma è liberamente consultabile qui:

[6] M. VARANO, Il diritto all’acqua, in Ragion Pratica, dicembre 2009, p. 492

[7] Sul punto v. L. A. HUGES, Foreword: the role of international environmental law in the changing structure of international law, in Georgetown international environmental law review, anni 1997 – 1998, p. 243 ss.

[8] Cfr. L. GAROFALO, Osservazioni sul diritto all’acqua nell’ordinamento internazionale, in Analisi giuridica dell’economia, Vol. 1/2010, p. 10 ss.

[9] D.l. 25 settembre 2009, n. 135 (abrogato a seguito del referendum del 2011).

[10] https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/acqua-potabile-rete-colabrodo-si-perdono-274mila-litri-minuto/886100ba-5841-11e8-9f2b-7afb418fb0c0-va.shtml

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