venerdì, Aprile 19, 2024
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Il diritto all’oblio in seguito al caso Google Spain vs. AEPD e Mario Costeja Gonzalez

Oggi nel mondo di internet e dei social media è impossibile “dimenticare”. Il web ha la capacità di richiamare, attraverso l’inserimento anche di una sola parola, fatti ed eventi verificatisi anni addietro oppure pubblicati su quotidiani che hanno, ad oggi, digitalizzato i loro archivi.

Le informazioni presenti online rimbalzando da un sito all’altro finiscono per creare quello che comunemente chiamiamo internet, world wide web, o meglio, rete.

Google e, precisamente, Google Search è un motore di ricerca che consente di ricercare informazioni che sono state da altri pubblicate o inserite su internet. Tale compito viene svolto attraverso un’attività automatica di indicizzazione delle informazioni che, grazie un sofisticatissimo algoritmo, vengono mostrate secondo un ordine di preferenza.

Un caso particolarmente rilevante in materia ha visto contrapporsi Google Spain SL Google Inc. contro l’Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González (causa C−131/12).

La Corte di Giustizia si è pronunciata il 13 maggio 2014 con la sentenza n. 317 in seguito al ricorso di un cittadino spagnolo che aveva richiesto la rimozione, prima al gestore del sito e poi a Google, di alcuni dati personali pubblicati in poche righe del giornale “LaVanguardia Editiones SL” e da lui ritenuti non più attuali.

L’Agencia Espano͂la de Proteccion de Datos (AEPD), cioè l’equivalente spagnolo del nostro Garante per la protezione dei dati personali, aveva ordinato a Google di procedere alla rimozione di questi dati contestati dal ricorrente, ma Google si è rifiutato di procedere alla cancellazione perché ha ritenuto che la richiesta dell’AEPD andasse a ledere la libertà di espressione dei gestori di siti internet.

Il ricorrente chiedeva che fosse ordinato al quotidiano “di sopprimere o modificare le pagine suddette affinchè i suoi dati personali non vi comparissero più oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati dall’altro chiedeva  egli chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia”.[1]

Il reclamo presentato all’AEPD è stato parzialmente accolto: nella parte in cui era diretto contro Google Spain e Google Inc.

L’AEPD ha affermato che i gestori dei motori di ricerca sono tenuti a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati in quanto essi pongono in essere un trattamento di dati e sono i responsabili del trattamento e “agiscono come intermediari della società dell’informazione”.

L’AEPD ha sostenuto di poter ordinare “la rimozione dei dati nonché il divieto di accesso a taluni dati da parte dei gestori di motori di ricerca, qualora essa ritenga che la localizzazione e diffusione degli stessi possano ledere il diritto fondamentale alla protezione dei dati e la dignità delle persone in senso ampio, ciò includerebbe anche la semplice volontà della persona interessata che tali dati non siano conosciuti da terzi[2].

La Corte Suprema Spagnola ha presentato alla Corte di Giustizia diverse questioni relative all’applicazione della direttiva 95/46/CE relativamente alla protezione dei dati personali a fornitori di servizi (Google) e al cd. “diritto all’oblio” dei soggetti cui i dati personali si riferiscono.

Il diritto all’oblio rientra nell’ambito dei diritti della personalità e, pur avendo origine giurisprudenziale, è stato riconosciuto, per la prima volta, in Italia al comma 1 dell’articolo 11 “Diritto all’oblio”della Dichiarazione dei diritti di internet che è stata emanata nel 2015, voluta da Stefano Rodotà che ne curò la realizzazione[3].

Il diritto all’oblioè il diritto di un soggetto a chiedere la rimozione di informazioni o dati che non sono più attuali, o necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati oppure perché l’interessato ha ritirato il consenso[4].

Questa materia è stata affrontata ed inserita nell’articolo 17 del nuovo Regolamento 2016/679 diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)” che ha previsto il diritto del soggetto interessato alla “cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali” quando i dati personali non sono più necessari, quando il soggetto interessato ha revocato il consenso, precedentemente accordato, quando i dati personali sono stati trattati in maniera illecita oppure quando l’interessato si è opposto al trattamento dei dati personali. È inoltre previsto che si debba procedere alla cancellazione dei dati quando vi è la necessità di procedere all’adempimento “di un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento”.

In realtà parlare di diritto all’oblio o diritto ad essere dimenticati è fuorviante dal momento che quella del dimenticare è un’attività che non può essere imposta: insomma non si dimentica a comando. Pertanto, sarebbe più opportuno parlare di un diritto ad essere cancellati o, come si vedrà poco più avanti nel caso di specie, di un diritto ad essere deindicizzati.

Giova a tal punto fare una breve premessa. Quando parliamo di “indicizzazione” si deve fare riferimento all’inserimento di un sito, di una notizia in un motore di ricerca (ad esempio Google). Quindi il sito o la notizia compaiono nelle pagine in seguito all’azione degli utenti che immettono nel motore di ricerca parole o frasi attinenti alla loro ricerca.

La Corte di Giustizia, per la prima volta, con questa sentenza ha riconosciuto il diritto all’oblio in base a quanto contenuto nella Direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali.

Google, ovvero il gestore del motore di ricerca, è stato considerato titolare del trattamento dei dati e quindi ritenuto responsabile, in quanto aveva l’obbligo di verificare che determinate pagine riconducibili a fatti particolari che non erano più attuali non fossero “indicizzate”.

Nel 2014 si è arrivati ad affermare che il gestore di un motore di ricerca può essere obbligato alla “deindicizzazione” di determinati risultati a tutela del diritto all’oblio della persona interessata.[5]

Dunque, la Corte di Giustizia ha ritenuto meritevole di tutela la richiesta avanzata da un soggetto di non vedere “indicizzato” tra gli elenchi dei risultati delle ricerche le pagine che presentano contenuti riguardanti la sua persona e che quindi possono arrecargli pregiudizio nonostante sia trascorso del tempo dalla pubblicazione della notizia.

Con questa sentenza la Corte di Giustizia ha affermato che costituisce “trattamento di dati personali” l’attività di un motore di ricerca consiste nel ricercare informazioni pubblicate o inserite da soggetti terzi in Internet

La decisione della Corte ha suscitato delle critiche sul web animando cosi il dibattito tra l’interesse e il diritto all’informazione degli utenti e il diritto alla privacy dei soggetti interessati. Si tratta di un confine, che potremmo definire “labile”, in cui sorge la questione relativa alla tutela di un diritto che riguarda un singolo soggetto a fronte del diritto della comunità a conoscere e ad essere informata attraverso i quotidiani e gli altri mezzi di informazione quali il web.

Gli echi della decisione ad oggetto non si sono fatti attendere: da una parte, Google, attraverso un suo portavoce, ha affermato che si tratta di una sentenza non corrispondente alle aspettative dei motori di ricerca e degli editori online; dall’altra, l’allora Commissario Europeo alla giustizia ha parlato di “vittoria” in favore della protezione dei dati personali accogliendo positivamente il dictum della Corte.

Possiamo dire che questo giudizio della Corte ha rappresentato una “pietra miliare” nella materia del diritto di internet in particolare riguardo la tutela dei dati personali dei cittadini, dimostrando così il loro diritto a vedere “deindicizzati” i riferimenti alla loro persona qualora questi dovessero rappresentare una lesione della personalità.

 

[1] Corte di Giustizia UE, sentenza n. 317, 13 maggio 2014, disponibile qui: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT

[2] V. supra

[3] Dichiarazione dei Diritti di Internet, Articolo 11, comma 1: “Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica”.

[4] M. Iaselli, “Il diritto all’oblio: un giusto diritto che non può essere sempre riconosciuto”, gennaio 2018, disponibile qui: http://www.altalex.com/documents/news/2018/01/29/il-diritto-all-oblio-un-giusto-diritto-che-non-puo-essere-sempre-riconosciuto

[5] L. Manna, “Diritto all’oblio, le ripercussioni in Italia della pronuncia Google Spain: primi provvedimenti del Garante della privacy”, gennaio 2015, disponibile qui: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-01-08/diritto-oblio-ripercussioni-italia-pronuncia-google-spainprimi-provvedimenti-garante-privacy-100918.php

Giulia Cavallari

Nata a Bologna nel 1992. Dopo aver conseguito la maturità classica prosegue gli studi presso l'Università di Bologna iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza. Laureata con una tesi in Diritto di Internet dal titolo "Il Regolamento generale sulla protezione dei dati e il consenso dei minori al trattamento dei dati personali" sotto la guida della Professoressa Finocchiaro. Nel novembre 2017 ha relazionato all'Internet Governance Forum- IGF Youth. E' in questo periodo che si avvicina e appassiona al diritto di internet e all'informatica giuridica sentendo la necessità di approfondire gli studi in materia.  Gli interessi principali spaziano dalla protezione dei dati personali alla cybersecurity e all'ambito delle nuove tecnologie al ruolo che il diritto di internet ha assunto e assumerà nei prossimi anni.

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