giovedì, Marzo 28, 2024
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Il diritto d’uso e di abitazione: l’art. 540 del codice civile

Interroghiamoci sulla nozione e la funzione della riserva del diritto d’uso e di abitazione a favore del coniuge superstite. La necessità di ricorrere a tale istituto per il legislatore nasce dal bisogno di tutelare l’interesse economico e morale del coniuge, oltre che al pari preservare il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Discussa è la sua natura giuridica, infatti, molte sono le controversie tra dottrina e giurisprudenza che portano a concezioni differenti sulla definizione stessa di tale attribuzione successoria.

Degna di rilievo, in quanto molto originale, è una tesi, contestata da Guido Capozzi, il quale ha sostenuto che la delazione concepita come mista nella fattispecie giuridica esaminata, è da ritenersi assurda. Infatti, anche se da un lato, abbiamo una delazione a titolo universale, in qualità di erede per il coniuge che subentra nella quota di proprietà, dall’altro, a titolo di legato, per l’assegnazione del diritto d’uso e di abitazione; si è parlato in tao modo però, della creazione di un monstrum giuridico(1) del diritto successorio italiano. In realtà, è prevalente l’idea della sua natura quale legato ex lege e, perciò, si può ammettere la separazione dell’autonomia di questi singoli diritti(2).

Passiamo ad un aspetto più rilevante. Chi è il destinatario di tali diritti?

L’art. 540 del codice civile al comma 2 usa l’espressione generica di “coniuge”, ossia la persona con la quale il de cuius aveva un valido rapporto matrimoniale all’apertura della successione.
Quindi, al pari del coniuge non separato sarà il coniuge separato con addebito, differentemente però dallo situazione che si crea per il separato di fatto o consensualmente o, ancora, con addebito.
Altro presupposto necessario è quello oggettivo, per esso si fa riferimento ad un parametro semplice: la casa adibita a residenza familiare, di esclusiva proprietà del de cuius o acquistata da entrambi i coniugi.

E se sussiste una comproprietà con terzi della residenza familiare, invece, come ci si regola?

Due sono le tesi, quella prevalente in giurisprudenza ed accolta dalla maggioranza degli esponenti della dottrina, sostiene la convertibilità in equivalente monetario del diritto di uso e di abitazione, laddove il fattore indivisibilità rilevi come discrimine. Ad oggi, però, si predilige l’idea che neanche l’indennizzo in denaro sia da doversi attribuire ex lege per il mancato ottenimento dell’esercizio iuris. (3)

E qualora si posseggano più case, utilizzate con sistematicità e continuità come residenze familiari?

Vanno valutati i presupposti di fatto e di diritto, quindi, in base ai criteri oggettivi e soggettivi si stabilisce quale delle dimore sia l’effettiva residenza familiare.

In maniera unanime possiamo invece valutare la disciplina, in quanto si è certi del richiamo agli articoli 1021 ss del nostro codice civile, questi si applicano nel rispetto dei diritti reali di godimento su cosa altrui.
Quanto alla cedibilità, è sicuramente ammessa, come ci ricorda la Cassazione con una sentenza dall’indirizzo unanime, purché ci sia il consenso degli altri eredi, in qualità di nudo proprietario. La causa di estinzione per eccellenza è sicuramente quella dettata dal caso in cui il coniuge superstite contragga nuove nozze. I diritti di uso e di abitazione, di cui godeva sono vanificato per l’operatività estensiva dell’art 9 bis della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987. Appare però contrastante a tale visione legislativa la giurisprudenza, che afferma che tali diritti non si estinguono neppure nel caso in cui fosse dal de cuius testatore prevista una clausola di decadenza degli stessi. (4)
Neppure il venir meno dello stato di bisogno di un alloggio può essere considerato motivo per l’inapplicabilità dell’art 540 cc. (5)

E sulla trascrivibilità: cosa si può dire?

La dottrina e la giurisprudenza sostengono oggi la possibilità della trascrizione ai sensi dell’art 2648, facendo rientrare nella lettura data ogni acquisto mortis causa, pertanto anche il legato ex lege. (6)

1. Su tale definizione, è consigliabile la lettura delle sentenze della Cassazione, 10 marzo 1987, n. 2474 e Cass., 23 maggio 2000, n. 6691.
2. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, pag. 672.
3. Così Cass., 23 maggio 2000, n. 6691; Trib. Roma, 26 marzo 2003, in Giur merito, 2003, 1402, nota di Tedesco.
4. Trib. Taranto, 14 luglio 1978, in Dir. famiglia, 1979, 116.
5. G. Capozzi, Successioni e donazioni, 2015, pp. 444-459
6. Sulla trascrizione, il titolo idoneo per alcuni è un atto notorio, altri parlano di una sentenza di accertamento ed infine altri parlano del semplice certificato di morte che dichiara la persona chiamato ex lege o ex testamento.

Dott.ssa Angiola Giovanna Modano

Angiola Giovanna Modano nasce ad Avellino il 24 giugno del 1993 e in un piccolo paesino della stessa provincia risiede ancor oggi insieme alla sua famiglia, a cui è molto legata. Dopo aver frequentato il liceo classico "Aeclanum" conseguendo il diploma con una valutazione di 100/100, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'ateneo di Napoli "Federico II". Si è laureata il 6 luglio 2017, in soli 4 anni e una sessione con il massimo dei voti, discutendo una tesi in diritto amministrativo. Appassionata di più branche del diritto, di cui si ritiene esser totalmente affascinata, ha deciso di inseguire il suo sogno: il percorso notarile. Ancor prima di ultimare il suo iter di studi ha infatti iniziato il tirocinio notarile nel distretto di Avellino, affiancando già oggi, nonostante la mano inesperta, il proprio notaio nella stesura di atti.

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