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Il diritto d’autore in cucina: è possibile tutelare una ricetta?

Ai sensi della legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, tale branca del diritto offre tutela alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, in qualsivoglia modalità di espressione.

In riferimento alla questione sul se, effettivamente, una creazione relativa al mondo della cucina, come una ricetta, possa ottenere tutela da parte del diritto d’autore giova, innanzitutto, prendere le mosse dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 9763 del 10/07/2013[1].

La vicenda in oggetto nasceva dalla pubblicazione di un libro di cucina contenete, fra le altre, alcune ricette per la produzione dei salumi tratte da un sito internet realizzato fa un appassionato di salumi artigianali. Questi, venuto a conoscenza della pubblicazione delle proprie ricette, adiva il Tribunale di Milano chiedendo, da una parte, l’eliminazione dal libro delle parti tratte dal suo sito e, dall’altra, di essere risarcito per il danno subito.

A fronte di tale richiesta, la controparte si era costituita sostenendo l’impossibilità di accordare la protezione fornita dal diritto d’autore ad un ricettario gastronomico, avendo lo stesso ad oggetto meri procedimenti di produzione già ben noti al pubblico. Nodo centrale della vicenda era, pertanto, stabilire se una ricetta potesse o meno costituire un’opera creativa datosi che essa, sostanzialmente, è composta da una lista di ingredienti e da un metodo che insegna come unirli tra loro in un procedimento volto ad ottenere un determinato prodotto finale.

Un’opera dell’ingegno, infatti, riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore […] Il concetto giuridico di creatività, quindi, deve essere riferito non al contenuto esposto, ma alla forma interna ed esterna della esposizione e, di conseguenza, anche ciò che è già di dominio pubblico può costituire oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando essa sia espressa in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di elaborazione personale dell’autore [2] [3] [4].

In sintesi, la legge sul diritto d’autore tutela solo le creazioni originali, frutto della personalizzazione e dell’apporto creativo del creatore, con la conseguenza che non risultano tutelabili idee, procedimenti, metodi di funzionamento o concetti matematici. Oltretutto, nell’elenco di cui all’art. 1 ed all’art. 2 della legge sul Diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 [5], non sono ricomprese le ricette di cucina, le quali difficilmente possono ritenersi ricomprese nella categoria delle opere del mondo della letteratura o, per citarne qualchedun altro, della musica o delle arti figurative.

Il Tribunale di Milano, forse appellandosi, nelle sue considerazioni, a quella parte della dottrina che ritiene che l’elenco di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 633 del 22/04/1941 non sia tassativo (la giurisprudenza ha infatti riconosciuto il carattere creativo ad una svariata tipologie di opere “atipiche”, es. pagine web), ha dato ragione alla parte attrice, in ciò precisando, tuttavia, che oggetto di tutela non è la ricetta in sé e per sé.

Si legge infatti nella motivazione che la tutela del diritto d’autore, nel caso in esame, è da rinvenirsi “non sui contenuti delle ricette dei vari tipi di salumi o delle istruzioni per l’esecuzione delle varie fasi di preparazione degli stessi, quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse”.  In pratica, quindi, la ricetta in sé e per sé non veniva ritenuta tutelabile dal diritto d’autore in quanto l’idea di un piatto non è di per sé tutelabile ai sensi della normativa di riferimento [6], ciò anche in quanto non è possibile affermare l’originalità di piatti che fanno parte della cultura collettiva come, ad esempio, la gricia.

A poter godere della detta protezione, invece, è sia, da un punto di vista testuale, la creativa espressione formale e letteraria della ricetta (si pensi alla famosa “Agenda di Suor Germana degli anni Novanta), sia, e soprattutto, l’aspetto estetico della stessa una volta realizzata, sempre che dalla “composizione estetica” del piatto (appunto, l’impiattamento) sia rinvenibile l’apporto creativo dell’autore [7].

Complice l’ondata di show televisivi ad oggi diffusissimi su tutti i tipi di rete e canali YouTube, il mondo dell’alta cucina ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza, tanto che tra gli “artisti” dei fornelli, ovvero gli chef (stellati e non), si è sempre più diffusa la tendenza ad affidare le proprie creazioni alla tutela del diritto d’autore (legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941) o al copyright.

Celebre, in tal senso, la vicenda che ha visto coinvolto il famosissimo chef Gualtiero Marchesi [8], il quale difese con i denti l’originalità della ricetta di uno dei suoi piatti più famosi, “Riso, oro e zafferano”, dalla non fedele imitazione che un suo ex allievo aveva iniziato a proporre per conto proprio, tanto che, ad oggi, questo primo piatto è tutelato dalla Fondazione Marchesi, in base alle leggi sul diritto d’autore.

Le “battaglie” intraprese dagli chef negli ultimi anni hanno posto l’accento sul fatto che il dubbio circa l’estendibilità della tutela offerta dal diritto d’autore alle ricette di cucina, però, persiste.

La pronuncia del tribunale meneghino succitata, partendo dal presupposto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 tutte le opere dell’ingegno, tra cui quelle delle arti figurative e similari, che presentino nella loro rappresentazione estetica un carattere creativo minimo sono tutelabili, continua asserendo che le creazioni degli chef possono essere considerate, ove presentino un minimo di creatività, quali opere delle arti figurative, del disegno e/o della scultura, i cui colori e/o forme sono realizzati con alimenti al posto di materiali non commestibili (es. tempere) e, pertanto, tutelabili dal diritto d’autore.

Alla luce di tale considerazione, gli chef che realizzano tali “opere” godono di tutti i diritti morali e patrimoniali che la legge sul diritto d’autore a livello nazionale e le leggi sul copyright a livello internazionale riservano agli autori delle opere di ingegno.

La sentenza del Tribunale di Milano, tuttavia, pur “portando avanti” l’evoluzione della materia (dal punto di vista della sua tutelabilità da parte del diritto d’autore) non risponde al quesito in maniera esaustiva, anzi, dalla pronuncia in discorso parrebbe da ritenersi che non vi sia possibilità di una tutela autorale di alcun tipo per le ricette che non abbiano avuto una particolare e creativa forma espressiva.

E quindi, nel caso in cui in contestazione sia la mera paternità della ricetta, ovvero il diritto morale sulla stessa, quali gli strumenti da utilizzare?

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18220 del 05/07/2019 discostandosi dall’orientamento precedente.

Se, infatti, in precedenza la stessa aveva ritenuto (come anche parte della giurisprudenza di merito) che il diritto di paternità fosse violato solo quando colui che faceva uso dell’opera altrui si attribuiva illegittimamente la paternità della stessa al posto del vero autore, con la pronuncia del 2019 in oggetto la Corte si è determinata nel senso che “il diritto morale di paternità dell’opera di cui all’art. 20 legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941 deve essere inteso quale diritto a tutela della “specifica identità personale” dell’autore [..] anche l’omessa indicazione del nome dell’autore comporta la mancata attribuzione della paternità, con conseguente lesione del diritto morale d’autore, sia essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell’opera ad altri” [9].

Pertanto, “l’art. 20 della l. n. 633/1941, che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che “il diritto di rivendicare la paternità dell’opera” consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato”[10].

Alla luce del fatto che tale modalità di tutela della paternità di un’opera dell’ingegno (nello specifico, di una ricetta) era già stata affermata nel lontano 510 a.C., nell’antica colonia magno greca di Sybaris (Calabria), la pronuncia del 2019 non può considerarsi la prima statuizione “in assoluto” in tal senso, tuttavia essa detiene certamente tale primato all’interno del nostro ordinamento, andando a dirimere una questione estremamente attuale e di grande rilevanza, non solo nel settore del food ma per tutte le opere dell’ingegno.

Giova evidenziare, comunque, che è riscontrabile maggiore certezza nel campo della tutela offerta dal diritto industriale (D. Lgs 30/2005 [11]) grazie al quale, in alternativa o in aggiunta alla tutela autorale, sono a disposizione diversi strumenti a tutela della creazione culinaria quali, ad esempio, il deposito della ricetta quale invenzione brevettuale (ovviamente purché l’opera culinaria possieda gli essenziali requisiti della novità, industrialità ed attività inventiva, es. nuovi metodi di cottura) o il deposito del nome di un piatto. Va precisato, tuttavia, che il brevetto può essere utilizzato per prodotti riproducibili industrialmente “in serie” (art. 45 d.lgs. n. 30 del 10/02/2005), celebre esempio le “Marille” di Giorgetto Giugiaro per Voiello, depositate nel 1983 [12].

 

[1] Sentenza del Tribunale di Milano n. 9763 del 10/07/2013, disponibile qui: https://www.iusinaction.com/ricette-gastronomiche-contraffazione/

[2] Sentenza Tribunale di Torino, Sez. I spec. impresa, 14 marzo 2014, RG 23840/2010, disponibile qui: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/creativita-e-originalita-dellopera-tutelata-dal-diritto-dautore/#.XsUHX1UzbIU

[3] Sentenza Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-06-2012, n. 9854, disponibile qui:

[4] Sentenza Cassazione Civile n. 15496 del 08/07/2014, disponibile qui: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-15496-del-08-07-2014

[5] Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

[6] Cfr. sentenza Tribunale di Milano, Sez. spec. impresa A, 24 febbraio 2015, n. 2463, disponibile qui:

[7] Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 13 novembre 2018, causa C-310/17, disponibile qui:  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109;

[8] Cfr. Il piatto Riso, Oro e Zafferano di Gualtiero Marchesi e le prospettive di tutela affrontate in un processo simulato presso LA Triennale Milano, 16 novembre 2015, disponibile qui: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2015-11-16/food-design-smell-and-tasteil-piatto-riso-oro-e-zafferano-gualtiero-marchesi-e-prospettive-tutela-affrontate-un-processo-simulato-presso-triennale-milano–162933.php;

[9] Cfr. Cassazione, sentenza n. 18220 del 05/07/2019, disponibile qui: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-18220-del-05-07-2019;

[10] Cit. Cassazione, sentenza n. 18220 del 05/07/2019, disponibile qui: disponibile in: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/rassegna_mensile_luglio-2019.pdf;

[11] Codice della proprietà industriale, d. lgs. N. 30 del 10/02/2005, disponibile qui: https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05030dl.htm;

[12] Progetto delle “Marille” Voiello, disponibile qui: ;

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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