venerdì, Marzo 29, 2024
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Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi come derivazione funzionale del concetto di partecipazione

A cura di Dott. Mario Mendillo, Laureato in Giurisprudenza presso la L.U.I.S.S. Guido Carli. Profilo di Diritto Amministrativo.

Il presente articolo ha ad oggetto la disamina del diritto di asilo costituzionale in Italia. Inizialmente si tratterà del diritto di asilo nella sua dimensione astratta, così come sancito all’art. 10, c. 3 della nostra Costituzione, ovvero come avrebbe dovuto trovare applicazione nell’ottica dei costituenti. Nel primo paragrafo, dunque, si analizza il disposto costituzionale dal quale emerge una nozione molto ampia di diritto soggettivo sia per l’ambito di applicazione soggettivo, ovvero i destinatari, che per quello oggettivo, ovvero spaziale e temporale, oltre che per quanto riguarda i presupposti applicativi e la riserva di legge contenuta nell’articolo. A tale proclamazione del diritto in Costituzione, tuttavia, si accompagna l’assenza di una legislazione di attuazione. La mancanza di una normativa in materia porta ad un’interpretazione letterale della riserva di legge dell’art. 10 Cost. e al sostanziale disconoscimento del diritto di asilo, sebbene negli anni ’90 si apra una parentesi in cui al diritto di asilo è riconosciuto il valore di norma direttamente applicabile. In seguito alla progressiva integrazione europea, il legislatore sembra risvegliarsi e inonda il panorama normativo di leggi che non fanno altro che rendere ancora più confusa la regolamentazione dell’asilo, il quale viene assimilato alla protezione internazionale. All’inadeguatezza del legislatore ha sopperito ancora una volta la giurisprudenza di legittimità. In tale ambito la Corte Costituzionale non è stata adita se non in rare eccezioni e anche nei casi in cui è intervenuta, la Corte Costituzionale ha mantenuto una posizione cauta. La neutralità colpevole del giudice costituzionale sarà evidenziata nell’analisi della decisione che da ultimo ha salvato la legittimità della legge n. 132 del dicembre 2018 nella parte in cui elimina la protezione umanitaria “generale”, un unicum nel panorama italiano.

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* Il presente articolo scientifico è stato sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista e pubblicato nel Numero 1/2020 della Rivista Semestrale di Diritto.

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