sabato, Aprile 20, 2024
Litigo Ergo Sum

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria spetta anche al legatario in sostituzione di legittima

Con la decisione n. 18115 del 23/07/2019, pubblicata sul sito istituzionale dell’ABF in data 10/03/2020, il Collegio di Milano è intervenuto sul diritto di accesso alla documentazione bancaria, la cui disciplina trova fondamento specifico nell’art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Nella fattispecie, la vertenza nasceva dal diniego da parte della Banca di consegna della c.d. lettera cespiti inerente ai rapporti intrattenuti dalla de cuius in favore del legatario in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., figlio della medesima.

Brevemente, ricordiamo che il legato in sostituzione di legittima è un’attribuzione testamentaria a titolo particolare che tacita il diritto di legittima del legatario e gli preclude di agire in riduzione[1].

Il legato grava quindi sulla porzione indisponibile e, per l’eccedenza, sulla parte disponibile ex art. 551, comma 3, c.c..

Analizzando nel merito la quaestio, il ricorrente si è visto inizialmente negare la richiesta formulata ex art. 119, comma 4, TUB da parte dell’istituto di credito secondo le seguenti motivazioni:

a) il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria è una prerogativa di esclusiva spettanza degli eredi;

b) stando alle volontà testamentarie de quibus, la somma legata, pari alla legittima stessa, costituiva un mero legato di genere, vista anche l’assenza di accenni ai depositi bancari;

c) la mancata dimostrazione di aver rinunciato al legato in favore della legittima ai sensi dell’art. 551, comma 1, c.c.;

d) il non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui deve essere precisato che il testamento è l’unico conosciuto e non è stato oggetto di impugnazione.

Infine, prosegue l’intermediario, salvo espresso consenso da parte dei restanti eredi, non sarebbe stato comunque possibile soddisfare la richiesta avanzata.

Dall’altra parte, il reclamante evidenzia che il legatario è da considerarsi a tutti gli effetti “successore a titolo particolare” e che la designazione ex art. 551 c.c. comporta inevitabilmente la conoscenza del relictum dismesso dal de cuius, poiché, diversamente, il delato non sarebbe messo in condizione di poter conoscere l’esatto ammontare della massa ereditaria. Conseguentemente, in assenza di dette informazioni, non sarebbe nemmeno in grado di quantificare la legittima di spettanza.

Quanto precede è da ritenersi indispensabile se si considera la facoltà di rinunzia al legato e, se prevista dal testatore, la facoltà da parte del legatario di richiedere il supplemento nel caso il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima.

La domanda, esordisce il Collegio, deve essere inquadrata all’interno di due profili congiunti:

  1. il primo attiene al già menzionato art. 119 TUB (Comunicazioni periodiche alla clientela), il cui quarto comma dispone che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”;
  2. il secondo riguarda le Disposizioni della Banca d’Italia del 29/07/2009 che, alla Sez. IV par. 4 (Richiesta di documentazione su singole operazioni), dispongono che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.

Dal citato dettato normativo, sostiene il Collegio, appare indubbio che il diritto di accesso alla documentazione bancaria inerenti ai rapporti facenti capo al de cuius, spetti tanto all’erede successore a titolo universale, quanto al legatario a titolo particolare. Né può rilevare la circostanza, opposta dalla Banca resistente, che il legatario non abbia fatto valere la sua qualità di legittimario rinunziando al legato. Pertanto, conclude il Collegio, il ricorso è meritevole di accoglimento.

La decisione affrontata è peraltro conforme all’indirizzo costante dell’ABF, in particolare ex multis vedi Collegio di Milano, Decisioni nn. 2653/2013, 220/2010 e Collegio di Roma Decisione n. 1484/2017.

Unica circostanza oscura, nel caso de quo, riguarda l’effettiva presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che, a detta sua, sarebbe stata rifiutata verbalmente dall’opponente, poiché da ritenersi, in ogni caso, non sufficiente a riconoscere la qualifica di successore a titolo particolare.

Circa quanto precede, a mero titolo di completezza ed in conformità agli orientamenti dei Collegi ABF, si precisa che per provare la qualità di erede è richiesta la produzione di un atto notorio ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. anche Cass. n. 15803/2009; n. 879/2012). Motivo per cui appare legittima la pretesa da parte della Banca di acquisire tale atto onde procedere alla liquidazione del saldo del conto del titolare deceduto[2]nonché fornire copia della documentazione bancaria richiesta ex art. 119, comma 4, TUB ovvero riscontrare positivamente la richiesta di accesso ex art. 2-terdecies, comma 1, del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.

[1]C. Massimo Bianca, Diritto Civile, II-2 Le successioni, V ed., p. 192, 2015.

[2]In questo senso, vd. i principi enunciati nelle Decisioni ABF nn. 1660/2013 Coll. Milano (27/03/2013) e 3377/2013 Coll. Roma (21/06/2013).

Federico Corallo

Federico nasce a Genova il 21/04/1988. Ottenuto il diploma di Liceo Classico presso il M.L. King, nel 2007 decide di iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, ove nel 2013 conseguirà la laurea a pieni voti discutendo una tesi in Storia del Diritto Romano. Dall'anno successivo inizia la sua esperienza bancaria presso l'Ufficio Legale di primario Istituto di credito genovese ove lavora tuttora. Unitamente all'attività professionale, coltiva diversi interessi per le materie bancarie intraprendendo vari studi di settore, tra cui, fra tutti, un Master di Specializzazione in Legal Banking a Milano. Negli anni si è specializzato nei pignoramenti presso terzi e nelle successioni. Inoltre, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ha ottenuto le certificazioni abilitanti all'esercizio delle professioni di Consulente finanziario (esame OCF; Milano) e di Educatore finanziario. Tra le sue passioni troviamo i cani, le moto d'epoca e la lettura.

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