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Il diritto di accesso delle associazioni portatrici di interessi diffusi

di Vittoria Padovani

Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8333, Pres. Greco, Est. Lamberti.

Abstract: con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sul tema dell’accesso ai documenti amministrativi delle associazioni portatrici di interessi diffusi, confermando che tale diritto non si differenzia in alcun modo da quello dei singoli individui, in quanto i requisiti sostanziali per il legittimo esercizio dello stesso sono i medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un interesse diretto, concreto ed attuale alla specifica conoscenza documentale anelata.

La pronuncia, invero, aderisce ad un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e consente di operare un’analisi sia sulla legittimazione ad agire di tali associazioni – già oggetto di una importante pronunciamento dell’Adunanza Plenaria – sia sui presupposti e i limiti dell’esercizio d’accesso in capo alle stesse.

Sommario: 1. I fatti da cui origina la vertenza. – 2. La legittimazione ad agire delle associazioni portatrici di interessi diffusi. – 3. L’accesso documentale, generalizzato e difensivo: presupposti e limiti. – 4. Le precisazioni del Consiglio di Stato. – 5. Riflessioni di sintesi.

 

1. I fatti da cui origina la vertenza

La questione oggetto di analisi origina dal ricorso in appello presentato dal Codacons per la riforma della sentenza n. del T.A.R. Lazio (sez. I, 20 febbraio 2021, n. 2147), che rigettava il ricorso proposto dalla stessa avverso il diniego dell’istanza di accesso rivolta alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 22, l. 241/1990 e dei d.lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016.

L’appellante, infatti, aveva rivolto istanza di accesso alla Banca d’Italia onde: 1) prendere visione ed estrarre copia degli accertamenti, delle ispezioni e delle istruttorie, nonché delle relative risultanze, eseguite dalla stessa e dalla Consob in relazione alla crisi bancaria della Banca popolare di Bari (già prima del suo commissariamento), 2) avere accesso ai nominativi dei soggetti (persone fisiche, enti e società) debitori nei confronti della Banca popolare di Bari degli ultimi 4 anni. Il rigetto da parte della Banca d’Italia veniva motivato sulla base dei seguenti presupposti: per quanto attiene alla prima richiesta, la stessa non ravvisava, ai sensi dell’art. 22 della legge sul procedimento, un interesse diretto, concreto e attuale dell’associazione agli atti di indagine della stessa, peraltro sottoposti al segreto d’ufficio. Per quanto attiene la secondo profilo, evidenziava che la pretesa ostensiva appariva per lo più un tentativo di effettuare un improprio controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, che comportava la necessità di un’attività di elaborazione dei dati e delle informazioni da parte del soggetto destinatario della richiesta.

Contro tale diniego il Codacons proponeva ricorso dinnanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, la quale rigettava l’istanza e confermava il diniego, dichiarandosi incompetente quanto alla richiesta di accesso civico ex d.lgs. 33/2013 e, per il resto, non riconoscendo in capo alle associazioni a tutela dei consumatori una posizione differenziata, che ne consentisse un potere di accesso di default in mancanza dei presupposti di legge; confermava, inoltre, che gli atti di indagine della Banca d’Italia fossero coperti dal segreto d’ufficio[1].

Avverso entrambi i dinieghi l’allora ricorrente proponeva ricorso dinnanzi al T.A.R. Lazio, che lo rigettava aderendo alle summenzionate motivazioni. Il giudice di prime cure, infatti, dopo un’attenta disamina in merito all’interesse ad agire delle associazioni rappresentative di interessi diffusi, affermava che «il diritto di accesso disciplinato da tale legge non cambia natura e connotati a seconda che si tratti di tutelare un interesse individuale o collettivo: gli enti esponenziali di interessi collettivi sono pertanto soggetti, nell’esercitare l’accesso ex L. 241/90, agli stessi limiti e divieti ai quali soggiace il diritto di accesso di qualsiasi altro soggetto»[2].

Il Codacons ha successivamente intercorso appello sostenendo in primis la sussistenza di un suo autonomo interesse «al buon andamento ed al corretto funzionamento del mercato, cui la collettività dei risparmiatori si rivolge, e che è del tutto differente e specifico rispetto a quello dei singoli azionisti/risparmiatori» e, in secundis, che in termini generali il diritto all’accesso prevarrebbe sul segreto in presenza di un’esigenza difensiva, stante la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente contro i vertici della Banca popolare di Bari.

Il Consiglio di Stato ha infine rigettato l’appello  secondo le motivazioni che verranno illustrate infra (§4).

 

2. La legittimazione ad agire delle associazioni portatrici di interessi diffusi

La prima riflessione che occorre operare è quella relativa alla legittimazione ad agire del Codacons, quale soggetto portatore di interessi diffusi[3]. Sia la sentenza di primo grado che quella in appello, infatti, rimandano ad una altrettanto rilevante pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Supremo Consesso di giustizia amministrativa, la n. 6 del febbraio 2020, emessa a seguito del ricorso proposto dalla medesima associazione e sempre nei confronti della Banca d’Italia. Nello specifico, il Codacons aveva agito per l’annullamento dei provvedimenti con i quali la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 180/2015, aveva disposto la risoluzione di alcuni istituti di credito a causa del ritenuto stato di dissesto in cui essi si trovavano. La pronuncia de qua verte sulla sussistenza di una legittimazione generale ad agire in capo agli enti portatori di interessi diffusi all’infuori dei casi previsti dalla legge; il Codacons è un’associazione iscritta nello speciale elenco delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 137 del Codice del consumo, (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206), ma il dubbio in ordine alla sua legittimazione ad agire si fondava sul presupposto dell’assenza nel predetto codice di una espressa disposizione che preveda che le associazioni in questione siano abilitate ad esperire azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo[4].

L’Adunanza Plenaria, chiamata a dirimere la questione, ha confermato la sussistenza della legittimazione enunciando che «gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso»[5]. Secondo la Plenaria, limitare il diritto di azione disegnerebbe una «situazione soggettiva monca, perché privata dell’ordinario diritto, di derivazione costituzionale, normalmente connesso alla titolarità di una situazione soggettiva» (v. § 1.3). La risposta fornita dal giudice amministrativo, invero, si fonda sulla generalità della tutela da garantire agli interessi diffusi. Gli enti esponenziali che li curano devono ritenersi legittimati a ricorrere, sia che siano iscritti nell’elenco delle associazioni rappresentative, sia che non lo siano, purché la loro rappresentatività sia riconosciuta in concreto.

Pur in assenza di una legittimazione ex lege, dunque, in coerenza col principio di effettività della tutela sono legittimati ad agire (potendo esperire ogni tipo di azione giudiziaria) gli enti esponenziali a) che perseguono gli obiettivi di interesse collettivo in maniera non occasionale b) che presentino un adeguato grado di stabilità e rappresentatività c) che agiscano entro un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso[6]. La Corte, invero, aderisce alla teoria c.d. “del doppio binario” avanzata in materia ambientale, secondo cui le associazioni non sono legittimate a ricorrere soltanto quando siano inserite nello speciale elenco previsto dalla legge, ma anche quando il giudice le consideri sufficientemente rappresentative proprio sulla base dei summenzionati criteri.

 

3. L’accesso documentale, generalizzato e difensivo: presupposti e limiti

Acclarata la legittimazione ad agire del Codacons, la pronuncia in esame concerne più nello specifico la sussistenza in capo a tali associazioni di una posizione qualificata e differenziata nell’ambito dell’accesso ai documenti amministrativi.

L’art. 22, comma 1, lett. b) indica espressamente come “soggetti interessati” i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Sul punto l’Adunanza Plenaria ha già chiarito che l’esercizio del diritto di accesso da parte delle associazioni dei consumatori non può spingersi fino ad impingere aspetti dell’attività di soggetti pubblici i quali non incidono su interessi collettivi o diffusi dei consumatori. Laddove infatti si affermasse ciò, l’esercizio del diritto di accesso di quest’ultime verrebbe di fatto a configurarsi come una sorta di inammissibile forma di azione popolare[7]. L‘accesso documentale disciplinato dalla legge sul procedimento è quindi azionabile da soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale[8]A seguito delle modifiche apportate alla disciplina ad opera della legge n. 15 del 2005, inoltre, la figura del soggetto interessato all’esercizio del diritto di accesso è stata ulteriormente definita, precisando che la situazione giuridica legittimante di cui tale soggetto deve essere portatore deve essere altresì collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata sul tema, confermando che il Codacons (e tutti i portatori di interessi diffusi in generale) ha diritto ad ottenere l’accesso esclusivamente agli atti che abbiano una qualche incidenza diretta e immediata nei suoi confronti e della generalità degli utenti dei servizi pubblici[9]. L’orientamento maggioritario in giurisprudenza è quello che riconosce la piena legittimità in capo a tali associazioni di esercitare il diritto di accesso, purché non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione[10]. Si tratta, peraltro, di un divieto espressamente sancito anche dall’art. 24, comma 3, della legge sul procedimento[11].

Per quanto attiene ai limiti all’accesso, l’art. 24, comma 1, disciplina i casi di esclusione dello stesso e l’art. 5-bis, comma 3, stabilisce che quest’ultimo è escluso anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990»[12]. La Banca d’Italia, infatti, ha invocato il segreto di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 385/93 rispetto all’istanza del Codacons di accedere agli accertamenti, alle ispezioni, alle istruttorie ed alle relative risultanze eseguite dalla Banca d’Italia e dalla Consob, che costituisce limite assoluto anche all’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3, del d.lgs.  33/2013.

Detto limite, peraltro, come lo stesso giudice di prime cure ha evidenziato, non può essere superato invocando una generica esigenza di natura difensiva, dal momento che l’ostensione può ottenersi solo nel caso in cui gli atti richiesti siano confluiti in un procedimento sanzionatorio o a carattere contenzioso e la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dell’interessato nell’ambito del procedimento stesso o nella successiva fase contenziosa[13]. Il successivo art. 25, comma 2, della legge 241, non a caso richiede che la richiesta dell’accesso debba essere motivata e, quindi, ai fini delle presente disamina, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 24, comma 7, della legge 241/1990, laddove stabilisce che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»[14].

Sul punto occorre all’uopo menzionare un’altra pronuncia della Plenaria, la n. 4 del 18 marzo 2021, significativa, perchè pone alcuni punti fermi in merito al tipo di giudizio che l’amministrazione è chiamata a compiere quando valuta la legittimazione del richiedente nel caso in cui l’accesso sia connesso ad una vicenda processuale. Nella pronuncia de qua, infatti, collegio evidenzia che «La volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa. In questa prospettiva, e per rispondere ai quesiti sopra ricordati e posti dall’ordinanza di rimessione, questa Adunanza plenaria ha escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa»[15].

Il diritto di difesa, dunque, non può prevalere in astratto per mezzo di un’acritica verifica di esigenze difensive genericamente enunciate[16], ma deve essere oggetto di un’attenta valutazione comparativa dell’amministrazione in punto ai requisiti soggettivi dell’accesso, diversamente, infatti, ai sensi dell’art. 24, comma 4, l’accesso documentale difensivo «assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull’attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni».

Un ulteriore limite è quello inerente alla richiesta formulata ai sensi del d.lgs. 33/2013 di ostensione dell’elenco nominativo dei debitori della Banca Popolare di Bari. Come già evidenziato, tale richiesta non appare coerente e compatibile con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, come sancito dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013[17].

 

4. Le precisazioni del Consiglio di Stato

Il Supremo Consesso ha rigettato l’appello confermando la pronuncia di primo grado secondo le seguenti motivazioni: in primo luogo, il Codacons non è portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, dal momento che non ha dimostrato che la documentazione oggetto della richiesta fosse effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie. È proprio la presenza di un interesse qualificato all’ostensione dei documenti, precisa il collegio, che fonda a valle, in sede processuale, l’interesse a ricorrere avverso l’eventuale diniego. A ciò si deve aggiungere, peraltro, l’assenza di una previsione di legge che attribuisca in via generale una sorta di pretesa ostensiva a tali associazioni[18], ancor più se tali documenti attinenti ad attività di vigilanza della Banca d’Italia sono coperti dal segreto, come disposto dal T.U.B. La Corte evidenzia, a fortiori, che si tratta di documenti precedenti e propedeutici alla sottoposizione dell’istituto di credito pugliese alla procedura di amministrazione straordinaria[19].

Per quanto attiene alla richiesta  di conoscere i nominativi dei debitori della Banca popolare di Bari, il collegio afferma che essa «è priva di un nesso con gli scopi statutari del Codacons e, comunque, richiederebbe alla Banca d’Italia un’apposita attività di collazione e compilazione, laddove, come noto, nel nostro ordinamento l’istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza: questa, invero, pone in capo all’Amministrazione un mero dovere di dare (ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito), non anche un preliminare dovere di facere (ossia di confezionare una documentazione prima inesistente)»[20]. Il diniego della Banca d’Italia è infatti giustificato dal fatto che la richiesta non può condurre l’amministrazione ad un ulteriore aggravio del proprio operato, contrario ai principi di buon andamento, tempestività e non aggravio del procedimento.

Da ciò discende la seguente massima: «In tema di accesso ai documenti amministrativi la posizione delle associazioni portatrici di interessi diffusi non si differenzia in alcun modo da quella dei singoli individui, in quanto i requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono i medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un interesse diretto, concreto ed attuale alla specifica conoscenza documentale anelata; pertanto, nel caso in cui a richiedere l’accesso sia un’associazione rappresentativa di interessi diffusi l’interesse sotteso alla costituzione ed all’operatività della stessa si proietta in una dimensione di pretesa ostensiva solo ove la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, ciò che è onere dell’associazione stessa dimostrare, non essendo invece predicabile una sorta di legittimazione ostensiva generale discendente eo ipso dagli scopi statutari».

 

5. Riflessioni di sintesi

La pronuncia conferma un orientamento ormai sedimentato in giurisprudenza: l’accesso agli atti da parte di soggetti portatori di interessi diffusi non rappresenta uno strumento di controllo ispettivo generale sull’attività dell’amministrazione.

Alla luce di quanto analizzato, invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che le associazioni portatrici di interessi diffusi non hanno, per il sol fatto di essere tali, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi in termini più ampi di quelli previsti dalle disposizioni generali contenute nella legge n. 241/1990. Si tratta, peraltro, di un orientamento costruito nel tempo attraverso le diverse vicende che hanno coinvolto proprio il Codacons. L’accesso documentale, infatti, richiede a tutti i soggetti richiedenti, senza alcuna differenza tra soggetti singoli o associati, un interesse diretto, concreto e attuale. Quest’ultimo è “più ristretto” di quello civico e generalizzato, in quanto è richiesta una specifica legittimazione in capo al richiedente e proprio per questo “più profondo”, in quanto consente l’accesso a tutti i documenti, fatta eccezione per i limiti di cui all’art. 24 summenzionato[21].

 

 


Note bibliografiche

[1] Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 385/93: «Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente».

[2] Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 2147, § 15 cons. dir.; in senso conforme Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2017, n. 5643 e sez. IV, n. 2462/2015.

[3] Come li ha definiti M. NIGRO: «interessi che pertengono identicamente ad una pluralità di soggetti più o meno vasta e più o meno determinata e determinabile, la quale può essere, o no, unificata più o meno strettamente in una collettività (in tal caso si parla di interessi collettivi)», in Giustizia Amministrativa, Bologna, 1994, 102.

[4] In tema si v. R. FERRARA, Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo), in Dig. disc. pub., vol. VIII, Torino, 1993, pp. 468 ss.

[5] Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 febbraio 2020, n. 6, § 9 cons. dir.

[6] Per un approfondimento sul tema, si veda G. MANNUCCI, La legittimazione a ricorrere delle associazioni: fuga in avanti o ritorno al passato?, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2020, 4, 520 ss.

[7] Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7, con commento di C. CONTESSA, Diritto di accesso, interessi diffusi e associazioni dei consumatori: il nuovo arresto dell’Adunanza Plenaria, in Urbanistica e appalti, 2012, 10, 1059 ss., Sul tema, cfr. anche G. FERRARI, L. TARANTINO, Accesso ai documenti proposto da associazioni di categoria, in Urbanistica e appalti, 2009, 2, 249; F. CARINGELLA, G. FERRARI, L. TARANTINO, Diritto di accesso e associazioni dei consumatori, in Urbanistica e appalti, 2002, 6, 724.

Nello specifico, il fatto da cui origina la vertenza vede coinvolto sempre il Codacons e riguarda la richiesta di accesso agli atti proposta dallo stesso e dall’Associazione per la tutela degli utenti, nonché – a titolo proprio – dal presidente di una di tali associazioni e da un’artista (entrambi iscritti alla SIAE) ad alcuni atti amministrativi formati e detenuti dalla SIAE (Ente pubblico economico la cui funzione istituzionale consiste, in particolare, nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore). Le due associazioni agivano per ottenere l’accesso agli atti con cui i competenti Organi dell’Ente avevano proposto nei confronti degli amministratori azioni di responsabilità: a) per aver investito rilevantissimi importi nell’acquisto di obbligazioni emesse dall’Istituto Lehman Brothers (Istituto coinvolto nel noto crack finanziario del settembre 2008, il quale aveva cagionato gravi perdite finanziarie ai propri investitori); b) per avere omesso di smobilizzare per tempo gli investimenti in parola (una volta avuta notizia del default che aveva interessato la società emittente), in tal modo aggravando le conseguenze pregiudizievoli a carico del patrimonio della SIAE.

[8] Ex multis Cons. Stato, sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461. 

[9] Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 28 agosto 2013, n. 7791 e sez. II-ter, 2 settembre 2010, n. 32099, laddove si afferma che: «Le associazioni esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti non hanno un diritto ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni, e ciò in quanto il loro particolare status non autorizza alcuna deroga ai principi in materia di accesso ai documenti amministrativi scolpiti negli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, segnatamente a quello che impedisce di configurare l’accesso come un’azione popolare». In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 2011, n. 4741, id., sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1492, id., sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173.

[10] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2012, n. 2559.

[11] Art. 24, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241: «Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni».

[12] Si vedano anche le Linee guida dell’ANAC, approvate con delibera n. 1309/2016, recanti “Indicazioni per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato“, §6.3, come richiamate dalla pronuncia del T.A.R. Lazio.

[13] Cfr. Corte cost., sentenza 26 gennaio 2005 n. 32; T.A.R. Lazio, sez. III, 10 luglio 2014 n. 7367; sez. III, 2 dicembre 2015, n. 13603.

[14] Sul punto ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2021, n. 1154, laddove si afferma che «La situazione legittimante l’accesso difensivo deve essere collegata al documento, oggetto dell’istanza di accesso, in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite. Detta esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dall’art. 25, comma 2, L. n. 241/1990, ai sensi del quale “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”, onde permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione ‘finale’ controversa. In questa prospettiva va, pertanto, escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando». In senso conforme anche sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451, laddove il collegio specifica che l’onere del nesso di “stretta strumentalità” incombe su chi agisce.

[15] Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4, cons. dir. nn. 18.1 e 18.2.

[16] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515.

[17] Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 2147, § 16.4, cons. dir.

[18] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8333, § 6.3, cons. dir.

[19] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8333, § 7, cons. dir.

[20] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8333, § 8 cons. dir.

[21] Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10; Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2021, n. 4644.

Vittoria Padovani

Attualmente dottoranda di ricerca (PON Ricerca e Innovazione - XXXVII° ciclo) in Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Verona presso il Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali. Si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" nel luglio 2018 con una tesi in Diritto amministrativo sulla responsabilità per danno erariale del rup nel settore degli appalti e nel luglio 2020 ha conseguito il titolo di Specialista in Studi sull'Amministrazione Pubblica presso la SP.I.S.A. di Bologna, con una tesi in Diritto regionale dal titolo "L’autonomia differenziata in materia sanitaria tra solidarietà ed esigenze di bilancio. Il caso della Regione Veneto".

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