sabato, Aprile 20, 2024
Criminal & Compliance

Il disegno di legge “Terra Mia”, come cambia la vigente legislazione penale a tutela dell’ambiente?

A cura di: Davide Comito

Il disegno di legge “Terra Mia”, una proposta avanzata di concerto dai Ministeri dell’Ambiente e della Giustizia, allo scopo di rafforzare, in un’ottica maggiormente repressiva, la vigente legislazione penale in materia ambientale interviene rispettivamente sui delitti previsti nel Titolo VI-bis del codice penale, su alcune contravvenzioni contenute all’interno del testo unico in materia ambientale, meglio noto come “codice dell’ambiente”, il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. ed infine sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente contenuta all’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01.

  1. Gli interventi sul testo unico in materia ambientale.

Con riferimento al codice ambientale, si segnala la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale dell’abbandono di rifiuti da parte di soggetti privati (art. 255, comma 1) e l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina della combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) ai fatti aventi ad oggetto rifiuti depositati in aree o impianti privatizzati o nei cassonetti.

Viene, infine, inasprito il trattamento sanzionatorio del reato di discarica abusiva (art. 256, comma 3), prevedendo, altresì, la confisca obbligatoria dell’area asservita a discarica, ad eccezione del terreno che risulti di proprietà di terzi estranei al reato e lasciando fermi in ogni caso gli obblighi di ripristino e di bonifica dello stato dei luoghi; viene, però, reso più difficoltoso, in ogni caso, per i proprietari dei fondi il rientro in possesso delle aree confiscate o sequestrate che sono state eventualmente utilizzate da terzi come discariche abusive, dovendo essi dimostrare non solo di essere in buona fede e di non aver tratto profitto dall’altrui attività illecita, ma anche di aver adottato ogni più opportuna diligenza al fine di evitare l’impiego dei propri beni per la consumazione del reato in esame[1].

  1. Gli interventi sul codice penale.

Con riferimento al codice penale, invece, si segnalano innanzitutto alcuni correttivi volti ad estendere l’ambito di operatività dell’istituto della confisca c.d. “allargata” o “per sproporzione” ex art. 240-bis c.p., con l’inserimento nel corpo di detto articolo di nuovi ed ulteriori reati ambientali. Si tratta delle fattispecie di cui agli artt. 452-bis (inquinamento ambientale), 452-ter (inquinamento aggravato dalla morte o dalle lesioni), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e dell’art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Anche l’applicabilità delle pene accessorie dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da comminare in caso di condanna ex art. 32-bis c.p., viene estesa ai medesimi reati, sulla scorta di quanto già previsto dall’art. 452-quinquiesdecies.

Stesso discorso vale per la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32-quater c.p.; si includono, però, in questo caso, nel novero dei reati cui la pena accessoria in parola risulterà applicabile, in caso di condanna, anche gli artt. 452-quater e 452-terdecies c.p.

Le modifiche più significative attengono al Titolo VI-bis del codice penale, rubricato “Delitti contro l’Ambiente”.

Il d.d.l. si propone di modificare il trattamento sanzionatorio del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., agendo su un duplice versante: da un lato trasformando l’aggravante ad effetto comune, attualmente prevista dal comma 2 dell’art. 452 bis per l’ipotesi in cui il fatto sia commesso all’interno di «un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico» ovvero «in danno di specie animali o naturali protette» in aggravante ad effetto speciale con un pesante aggravamento del trattamento sanzionatorio che andrà da un terzo alla metà della pena base; dall’altro, aggiungendo, sempre al comma 2 della disposizione in esame, un’ulteriore aggravante ad effetto speciale ancor  più gravosa, con aumento di pena da un terzo a due terzi, per l’ipotesi di «deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto».

Altresì modificato risulterebbe il delitto di disastro ambientale ex art. 452 quater c.p.

Oltre alla trasformazione dell’aggravante ad effetto comune prevista dal comma 2, in aggravante ad effetto speciale, negli stessi termini sopra esposti per l’art. 452-bis c.p., la riforma si propone di eliminare dal testo la clausola di riserva che apre la norma incriminatrice di cui all’art. 452-quater c.p.: modificando, al primo comma, le parole “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque” con la parola: “Chiunque”»[2].

Questo appare, senza dubbio, l’aspetto più problematico della riforma in esame, da un punto di vista applicativo, perché qualora il disegno di legge dovesse essere approvato, occorrerà necessariamente valutare quali effetti l’eliminazione della clausola di riserva immaginata a favore del meno grave reato di “disastro innominato” ex art. 434 c.p., potrà produrre sui procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore[3].

L’interrogativo ha ragione di esistere unicamente in rapporto a due specifiche classi di condotte:

  1. a) quelle iniziate nella vigenza della disciplina attuale e proseguite, senza esaurirsi, anche successivamente all’eventuale entrata in vigore della riforma in commento;
  2. b) quelle astrattamente sussumibili in entrambe le fattispecie di reato, con la conseguenza che la risposta sarà necessariamente influenzata dalla posizione che si predilige in ordine ai rapporti strutturali intercorrenti tra le due figure di disastro, quello innominato ex art. 434, e ambientale ex art. 452-quater c.p[4].

Chiaramente nessuna questione si porrà con riferimento ai disastri originati da condotte che siano iniziate e si siano anche esaurite prima della immaginata entrata in vigore della novella – e, quindi, della scomparsa della clausola di riserva contenuta in apertura dell’art. 452-quater c.p.

In tal caso, infatti, anche laddove gli effetti lesivi dovessero prolungarsi dopo la modifica normativa, continuerebbe ad applicarsi la normativa in vigore al momento della cessazione della condotta. Bisognerà guardare, infatti, al momento consumativo dei reati istantanei ad effetto permanente, conformemente alla giurisprudenza “Eternit”, secondo cui «la consumazione cessa con il cessare della condotta e non con il venir meno degli effetti disastrosi o con la mancata rimozione degli stessi»[5]– con conseguente prevalenza applicativa dell’art. 434 c.p., nei limiti di quanto previsto dalla clausola di riserva contenuta all’interno dell’art. 452 quater c.p.

Analogamente, nessun problema si porrebbe con riferimento a condotte che dovessero iniziare integralmente dopo l’ipotetica entrata in vigore della riforma in esame: il principio da seguire in questo caso sarebbe quello del tempus regit actum, il quale imporrebbe, in questo caso, in maniera pacifica l’applicazione della nuova disciplina, che in assenza della clausola di sussidiarietà, porterebbe, quindi, sempre e comunque alla contestazione ex art. 452-quater c.p.

Il punto critico della questione riguarda, invece, le condotte di cui al primo punto, ossia quei disastri originati da condotte poste in essere a cavallo della riforma.

Tutto dipenderà dal tipo di rapporto che si riterrà intercorrere tra le due fattispecie incriminatrici.

Qualora si escludesse in radice la possibilità di “interferenze” tra la fattispecie di disastro innominato e quella di disastro ambientale, ritenendo che le due disposizioni vadano a punire condotte eterogenee e quindi completamente differenti, si potrebbe paventare la possibilità di un concorso di reati[6], con conseguente applicazione dell’art. 434, comma 2, limitatamente alla parte di condotta posta in essere prima dell’entrata in vigore della riforma (data la presenza nella disciplina previgente della clausola di sussidiarietà) e dell’art. 452-quater c.p. per quella porzione di condotta posta in essere dopo la modifica normativa (data l’assenza all’interno della nuova norma della clausola di riserva sopra menzionata).

Ragionare in questi termini, tuttavia, significherebbe escludere la sussistenza di un innegabile rapporto di specialità tra le due fattispecie.

Diversamente, qualora si ritenga che tra le disposizioni degli articoli 434, comma 2, e 452-quater siano ipotizzabili punti di contatto e, quindi, le norme siano avvinte da un rapporto di specialità, la questione sarà risolta facendo appello ai principi che regolano la materia del concorso apparente di norme, secondo quanto previsto dall’art. 15 del codice penale, con conseguente applicazione di una ed una sola fattispecie di reato da individuare tra le due prese in esame.

In tal caso non potrà escludersi che l’intera condotta, anche qualora questa dovesse iniziare nel vigore dell’attuale disciplina che dà prevalenza applicativa all’ipotesi meno grave di disastro innominato, verrà punita ricorrendo alla più grave fattispecie di cui all’art. 452-quater.

Questo per un motivo molto semplice, difatti, pur prevedendo quest’ultima disposizione una cornice edittale di pena ed un termine di prescrizione più sfavorevole rispetto alla norma incriminatrice di cui all’art. 434 c.p., si andrà a punire, nel caso di specie, una condotta causativa del disastro che si è perfezionata dopo l’entrata in vigore della riforma (e quindi del trattamento sanzionatorio più sfavorevole dettato dalla soppressione della clausola di sussidiarietà di cui all’art. 452 quater); il reato risulterà, quindi, perfezionatosi nella vigenza della nuova norma e quindi si applicherà il principio del tempus regit actum.

L’intervenuta modifica normativa, con la conseguente eliminazione della clausola di sussidiarietà che apriva l’art. 452 quater ed era prevista in favore della meno grave fattispecie di cui all’art. 434 c.p., non intaccherà, quindi, in alcun modo l’esigenza di prevedibilità sottesa al divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative in pejus.

 

Fonte immagine: www.pixabay.com

[1] E. NAPOLETANO, Riforma dei delitti ambientali: prime riflessioni in merito alle novità proposte nel disegno di legge “Terra Mia”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10

[2] AMOROSO, Il disastro ambientale in generale. Così l’introduzione del nuovo delitto colma un vuoto,

in Guida dir., 25/2015,

[3] Si veda, RICCARDI, “I “disastri ambientali”: la cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme”, in www.penalecontemporaneo.it, Fascicolo 10/2018 il quale osserva quanto segue: «Se è assunto pacifico, sotto l’aspetto dogmatico, che funzione della clausole di riserva sia delimitare i rapporti tra fattispecie incriminatrici in funzione regolatoria del concorso apparente di norme, poco condivisibile è l’affermazione con cui si riconosce che obiettivo della clausola stessa sia quello di «garantire le sorti dei processi già avviati con l’accusa di disastro innominato ex art. 434 c.p.», adesivamente a quanto espresso in sede preparatoria dal legislatore. L’argomentazione da ultimo illustrata, infatti, appare quantomeno singolare, se non addirittura erronea – non a caso vi è stato chi autorevolmente ha giudicato la clausola «curiosa fino al paradosso» – nella misura in cui attribuisce la funzione di disciplinare un fenomeno (quello della successione di norme penali del tempo) ad un elemento di fattispecie che, intrinsecamente, è deputato al governo di fenomeno affatto differente, appunto il concorso apparente di norme. In questo senso, se così interpretata, la clausola risulta anzitutto inopportuna perché, nell’intento di marcare i confini con l’articolo 434 c.p., sostanzialmente sembra sancire quasi “per tabulas” la prevalenza applicativa dell’art. 434 c.p. rispetto alla fattispecie di disastro ambientale di cui all’articolo 452-quater c.p. (che, tra l’altro, è sanzionata più gravemente), oltre che “curiosa” la clausola di riserva appare anche inutile, dal momento che il nuovo articolo 452-quater c.p. non lascia alcuno spazio applicativo all’articolo 434 c.p. se non quello già attribuibile – indipendentemente dalla clausola di riserva – a un fatto completamente diverso, disciplinato nell’ambito dei delitti contro l’incolumità pubblica».

[4]AMOROSO, Il disastro ambientale in generale. Così l’introduzione del nuovo delitto colma un vuoto,

in Guida dir., 25/2015,

[5] Corte d’Appello di Torino, Sentenza 3 giugno 2013, Pres. Oggé, Imp. Schmidheiny.

[6] E. NAPOLETANO, Riforma dei delitti ambientali: prime riflessioni in merito alle novità proposte nel disegno di legge “Terra Mia”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10

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