venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Il disturbo della quiete pubblica e la particolare tenuità del fatto

Di notevole rilevanza per quanto attiene il rapporto tra la fattispecie prevista dall’art. 659 c.p. e l’art. 131 bis c.p. è la recente sentenza del 22 agosto 2019 n. 36317 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Preliminarmente all’approfondimento della sentenza è necessario chiarire la fattispecie degli articoli in questione, enucleandoli adeguatamente ed approfondendone il collegamento mediante il prevalente riferimento a quanto stabilito dagli ermellini in numerose sentenze in materia.

L’art. 131-bis c.p. [1] disciplina l’ “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” prevedendo come «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.  Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

L’istituto in questione introdotto dal d.lgs. n. 28/2015 costituisce un’espressione del principio di proporzionalità, sussidiarietà ed offensività: esso è uno strumento molto utile utilizzato al fine di deflazionare il carico giudiziario. Costituisce, dunque, causa di esclusione della punibilità dell’autore del reato, operando nel momento in cui il soggetto agente pone in essere un comportamento previsto sì dalla legge come reato, ma che viene caratterizzato da un grado di offensività particolarmente tenue.

L’art 659 c.p. rubricato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” prevede che: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità».

Come deducibile la disposizione tutela la tranquillità e la serenità della collettività da rumori e schiamazzi molesti [2]: la decisione n. 40329 del 22 maggio 2015 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito la natura giuridica della contravvenzione prevista dalla fattispecie ex art. 659 c.p.; in particolar modo gli ermellini hanno previsto come per integrare il reato in questione è necessario che le fonti sonore superino la tollerabilità normale, propagandosi oltre i limiti consentiti e disturbando — indipendentemente, dunque, da un disturbo fattuale o meno – un indeterminato numero di persone.  Il reato è di pericolo concreto in quanto indipendentemente, come specificato, dalla lesione o meno del bene protetto — consistente, per l’appunto, nel diritto alla quiete — è necessario che l’emissione sonora sia idonea a ledere una pluralità indeterminata di persone, essendo dimostrabile in termini di concreta sussistenza con misurazioni strumentali che forniscano dati fattuali riguardo la fonte sonora, con un’analisi dunque caso per caso del giudice di merito circa la lesione o meno del diritto in questione [3].

In particolar modo la Corte prevede che «deve, peraltro, osservarsi che il reato in questione, pur essendo caratterizzato, come sopra evidenziato, dal fatto di essere un reato di pericolo, è, tuttavia, un reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini della integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del bene interesse protetto dalla norma incriminatrice -da individuarsi nel diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i rumori o comunque le emissioni sonore di cui alla predetta norma -è, tuttavia, necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza […] E’ di tutta evidenza che tale dimostrazione, oltre a poter essere data attraverso misurazioni strumentali che, per la loro obbiettiva pregnanza, potranno essere di per sè indicative della idoneità della fonte sonora a diffondersi in termini di intollerabilità, presso un numero imprecisato di soggetti, potrà essere offerta attraverso la analisi di diversi dati fattuali, quali la ubicazione della fonte sonora, in particolare con riferimento al fatto se la stessa si trovi in un luogo isolato ovvero densamente abitato».

La Terza Sezione penale interviene con un’ulteriore statuizione nella sentenza n. 31279 del 22 giugno 2017 con cui «in tema di immissioni sonore, deve ritenersi sussistere l’illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l’ipotesi di cui all’art.659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica (riconosciuta, nella specie, la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore i un locale il cui impianto di aereazione superava i limiti di normale tollerabilità)». [4]

È necessario preliminarmente — in modo strumentale alla recente sentenza della Corte — menzionare la sentenza n. 48315/2016 della Terza Sezione Penale della Cassazione con cui la Suprema Corte ha escluso l’applicazione del 131-bis c.p. nel momento in cui la condotta prevista dal 659 c.p. è reiterata e considerata quale comportamento abituate; condizioni considerate quali ostative al riconoscimento, dunque, della causa di esclusione della punibilità.

Nel caso in essere gli ermellini hanno confermato la condanna ad una casalinga querelata dai vicini per i rumori molesti susseguenti all’attività di pulizia iniziata, in maniera consuetudinaria, sin dalle sei del mattino ed accompagnata, inoltre, da condotte inurbane (quali in particolar modo musica ad alto volume e litigi continui). La Corte ha rigettato, inoltre, la doglianza, avanzata dai legali della donna, circa la non applicazione della fattispecie prevista dall’art. 131-bis c.p.: i giudici hanno motivato la decisione eccependo come « il Giudice ha ampiamente motivato il concreto disturbo alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone fondato sul fatto che l’imputata, iniziando le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnate da condotte inurbane (accensione della radio ad alto volume e  litigi  con  la  figlia)  in  zona  altamente  popolata  di  Napoli,  ne  impediva  il  riposo  e  lo  svolgimento  delle  normali  occupazioni.  Motivazione congrua  e  adeguata  rispetto  alla  quale  alcun  profilo  di  carenza e/o illogicità della motivazione è prospettabile.                                      Infine, alla stessa sorte non si sottrae anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza per non aver applicato la speciale causa della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., a fronte di una pena esigua di Euro 100 di ammenda a cui è stata condannata la ricorrente.  Come  è  noto,  la  speciale  causa  di  non  punibilità  ex  art.  131  bis  c.p.,  è  applicabile,  ai  sensi  del  comma  1,  ai  soli  reati  per  i  quali  è  prevista  una  pena  detentiva  non  superiore,  nel  massimo,  a  cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La  rispondenza  ai  limiti  di  pena  rappresenta,  tuttavia,  soltanto  la  prima  delle  condizioni  per  l’esclusione  della  punibilità. Infatti,  la  norma  richiede,  congiuntamente  e  non  alternativamente,  come  si  desume  dal  tenore  letterale  del  citato  articolo,  la  particolare  tenuità  dell’offesa  e  la  non  abitualità del comportamento» [6]

 La sentenza n. 36317/2019 Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione: caso specifico ed analisi della sentenza

Preliminarmente all’analisi della sentenza in questione è necessario un breve quadro del caso di specie: in particolar modo il Tribunale di Roma ha ritenuto responsabile il gestore d’una manifestazione tenuta presso il Parco Archeologico di Centocelle; il Tribunale ha condannato l’imputato ad una ammenda in quanto la manifestazione ha turbato il riposo e le attività dei residenti con emissioni sonore e volume altissimo (previo riconoscimento delle attenuanti generiche). [5]

L’imputato col Ricorso per Cassazione si duole della mancata pronuncia circa l’applicabilità o meno della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 c.p., nonostante l’espressa richiesta, avanzata dalla difesa, al momento della precisazione delle conclusioni. L’applicazione della particolar tenuità del fatto viene ancorata, in base alla difesa, sulla unicità dell’episodio criminoso e sulle condizioni di incensuratezza. [7]

La Corte ritiene fondato il ricorso in quanto «nessuna pronuncia risulta essere stata resa in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., nè può ritenersi l’istanza implicitamente disattesa atteso che il tenore  complessivo  della  motivazione,  in  cui  si  dà  atto  della  non  particolare  gravità del  fatto,  così  come  la  scelta  della  pena  pecuniaria,  prevista  in  via  alternativa  a quella   detentiva,   non   consentono   di   escludere   la   marginale   offensività   della condotta.  La  sentenza  impugnata  deve  essere  pertanto  annullata  limitatamente  a tale  punto  con  rinvio  al  giudice  a  quo  che  dovrà  valutare  nell’esercizio  della  sua discrezionalità, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità che proprio perchè non costituisce elemento costitutivo del reato, e come  tale  in  grado  di  condizionarne  il  perfezionamento  già  sussistente  in termini  di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, impone una specifica autonoma statuizione».

[1] Sul punto si veda l’approfondimento https://www.iusinitinere.it/la-particolare-tenuita-del-fatto-ex-art-131-bis-casistica-giurisprudenziale-sui-profili-sostanziali-18697

[2] Così brocardi.it

[3] Sul punto G.S.Bassi, Disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.): è reato di pericolo concreto – Cass. Pen. 40329/2014, in Giurisprudenza Penale.

[4] Cosi Cass. Pen. 31279/2017

[5] Sul punto M.A. Guerra, Disturbo della quiete pubblica: è applicabile la particolare tenuità?, Altalex.

[6] Così la Sent. n. 48315/2016 della Terza Sezione Penale della Cassazione.

[7] Così il punto nr° 2 della Sent. n. 36317/19.

Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso la Federico II di Napoli: si occupa prevalentemente di Diritto Penale e Confessionale. Sviluppa la propria tesi di laurea intorno all'affascinante rapporto tra fattore religioso e legislazione penale (Italiana ed Internazionale), focalizzandosi su argomenti di notevole attualità quali il multiculturalismo, il reato culturalmente motivato e le "cultural defense".

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