Il divieto dei patti successori in ambito societario
L’autonomia negoziale incontra espliciti limiti nell’ambito della disciplina successoria. In particolare, il Legislatore ha tipizzato gli strumenti attraverso cui detta autonomia può trovare esplicazione, prevedendo una puntuale disciplina del testamento e del legato. Ne deriva, dunque, che l’ereditando può disporre dei suoi beni mortis causa esclusivamente l’atto testamentario o il legato, nell’ambito della cornice legislativa che delimita lo spazio operativo dell’autonomia negoziale. Tanto premesso, particolare rilievo assume il divieto normativamente previsto dall’art. 458 c.c. che, in particolare, riferisce degli accordi con cui si dispone di diritti relativi ad una successione non ancora aperta. In via preliminare, dunque, occorre soffermarsi, seppur non lautamente, sulle caratteristiche identificative e la ratio ispiratrice di tale divieto per poi vagliare il suo concreto atteggiarsi nelle vicende societarie. Ciò posto, è bene premettere che gli accordi di cui all’art. 458 c.c. fanno sorgere un vinculum juris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l’adempimento. I patti successori, dunque, sono stipulati inter vivos, ma hanno la propria causa nell’evento morte, cioè rinvengono in quest’ultima la loro ragione giustificativa ed esplicano effetti solo dopo tale evento. Il Legislatore ha posto, pertanto, un espresso limite normativo all’autonomia negoziale, prevedendo un esplicito divieto relativo alla contrattazione sull’eredità. Tale limite si pone a presidio, in primis, della libertà dell’ereditando nella disposizione delle sue sostanze patrimoniali e, in secundis, s’inserisce simmetricamente all’interno di quei principi normativamente previsti in ambito successorio, primo fra tutti, il principio della tipicità della delazione ereditaria[1]. E’ chiaro, infatti, che ove si ammettesse la stipula di patti successori, l’impegno contrattualmente assunto dall’ereditando con un terzo contraente, gli impedirebbe di disporre liberamente della sua eredità e, dunque, di poter modificare e/o revocare in ogni tempo gli atti dispositivi patrimoniali. Si badi, a riguardo, che è proprio il dato relativo alla contrattazione sull’eredità che costituisce la stella polare per orientarsi nella materia, apparendo dirimente al fine di circoscrivere l’ambito applicativo del divieto de quo. Difatti, se da un lato, rientrano sicuramente nell’ambito applicativo del divieto gli accordi inter vivos con causa di morte, dall’altro, si reputano, a contrario, ammissibili gli atti inter vivos immediatamente validi i cui soli effetti giuridici siano assoggettati a termine iniziale o condizione sospensiva della morte. Date queste coordinate ermeneutiche preliminari, anche in ambito societario la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate circa il potenziale conflitto con il divieto dei patti successori relativamente a quelle clausole contrattuali che, allo scopo precipuo di garantire continuità all’attività economica realizzata, prevedono la possibilità del subingresso nella compagine societaria degli eredi dei soci. Per le società di persone, invero, la regola generale prevista dall’art. 2284 c.c. è quella per cui, salvo diversa previsione nel contratto, alla morte del socio la sua partecipazione non si trasmette agli eredi, i quali avranno solo un diritto di credito alla liquidazione delle quote, a meno che i soci non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Evidentemente, la regola dell’intrasmissibilità automatica delle quote societarie trova la sua ratio nella preminenza, nelle società di persone, dell’elemento personalistico. Infatti, in tali società la persona del socio ha assoluto rilievo, tant’è che ciascun membro della compagine societaria è direttamente responsabile per l’attività realizzata dall’ente e di essa ognuno risponde personalmente e solidalmente. Ne deriva, pertanto, che nelle società di persone gli eredi del socio defunto, di regola, non acquistano la posizione di quest’ultimo nella società e non assumono perciò la qualifica di soci, ma soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dalle vicende della società. Ciò detto, la riferita regola generale può essere derogata da una diversa volontà dei soci. La trasmissibilità della partecipazione può, dunque, essere prevista contrattualmente e le relative disposizioni, a parere degli interpreti, non integrano un patto successorio, in quanto si tratta di previsioni negoziali produttive di effetti giuridici immediati, pur se sospensivamente condizionate alla premorienza del socio, riprendendo la tradizionale dicotomia tra contratti con causa di morte e contratti condizionati alla morte. Occorre, comunque, rilevare che, con specifico riguardo alla società in accomandita semplice, solo la quota del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, viceversa, la partecipazione societaria del socio accomandatario è connotata dall’intuitu personae, atteso che gli è normativamente attribuita la funzione di amministrazione della società, ex art. 2318, co. 2, c.c., e tale soggetto, a differenza del socio accomandante, assume la responsabilità personale e diretta per le obbligazioni sociali. Ne deriva, dunque, che “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”, ai sensi dell’art. 2322, co. 1, c.c., mentre alcuna previsione similare è prevista per la trasmissione di quella del socio accomandatario, a riprova del fatto che tale evenienza non è ex lege ammissibile.
In deroga alla previsione generale che esclude la trasmissione della quota societaria, dunque, nel contratto possono essere previste clausole di continuazione che, secondo la tradizionale tripartizione, sono a natura facoltativa, obbligatoria od automatica. Le prime prevedono che l’erede del socio possa scegliere se prendere parte alla compagine sociale o chiedere la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2284 c.c. L’erede, pertanto, è titolare di un diritto potestativo di scelta. Invero, mediante la previsione delle clausole in esame, i soci si vincolano a continuare la società con gli eredi del socio defunto, mediante un’interversione nella regola generale, rinunciando preventivamente alla possibilità di sciogliere la società o di liquidare la quota agli eredi, i quali sono liberi di subentrare o meno in società e, nel caso di decisione affermativa, potranno utilizzare proprio il diritto alla liquidazione per “compensarlo” con l’obbligo di conferimento[2]. Le clausole di continuazione obbligatorie, invece, prevedono che gli eredi del socio defunto siano obbligati a continuare la società. Tali clausole, differentemente da quelle di natura meramente facoltativa, pongono non pochi dubbi i compatibilità con taluni dei principi del nostro ordinamento. Difatti, parte della dottrina, ne sostiene l’invalidità, in particolare, il percorso logico argomentativo si snoda facendo riferimento a tre fattori ostativi: in primis, si rileva che il contratto sociale ha effetti vincolanti solo per chi lo stipula, dunque, non potrebbe essere fonte di un obbligo imposto a terzi non contraenti; in secundis, il contratto si porrebbe in contrasto con il divieto dei patti successori, integrando un negozio dispositivo inter vivos con causa di morte; infine, si aggiunge che l’obbligo di continuazione non potrebbe essere posto a carico di determinati soggetti, ad esempio, dell’erede minore d’età. A fronte della riferita tesi negativa, si prospetta anche una tesi viceversa favorevole all’ammissibilità delle clausole obbligatorie, in considerazione di talune valutazioni: il contratto societario sarebbe solo tra i tanti obblighi nascenti dalla successione e che s’impongono all’erede che decida di accettare l’eredità; esso andrebbe qualificato giuridicamente come una promessa del fatto del terzo, infatti, ciascun socio si vincolerebbe contrattualmente promettendo il sub ingresso in società dei suoi eredi. Da ciò deriverebbe, pertanto, che nell’ipotesi in cui l’erede disattenda tale previsione, sarebbe tenuto ad indennizzare la società (in realtà, l’indennizzo sarebbe a carico del de cuius e con la sua morte si trasmetterebbe all’erede che dovrebbe provvedere al suo versamento ai soci superstiti). Infine, con la previsione delle clausole di continuazione automatica, nel contratto societario è stabilito che gli eredi che accettino l’eredità diventino automaticamente soci della società di cui faceva parte il socio defunto. Si badi che a parere di parte della dottrina anche le clausole in esame sarebbero valide e non porrebbero particolari problemi di coordinamento con i patti successori. Difatti, si sottolinea che l’erede può sempre divincolarsi dall’obbligo di continuazione della società non accettando l’eredità. Tuttavia, altra parte della dottrina e della giurisprudenza, mettono in discussione l’impostazione dogmatica che ne afferma la validità soprattutto relativamente alla posizione del socio responsabile illimitatamente delle obbligazioni solidali, posto che non si può far assumere ad un soggetto tale responsabilità prescindendo dal suo consenso espresso. Tale impostazione, peraltro, troverebbe conforto anche in talune norme del codice civile, si pensi a riguardo all’art. 2500 sexies, co. 2, c.c., laddove con riguardo alla trasformazione di una società di capitali in società di persone si richiede il consenso espresso dei soci che assumono la responsabilità illimitata. In più, a mente di questa teoria, non varrebbe a determinare la salvezza della clausola de qua l’osservazione che l’erede possa accettare con beneficio d’inventario, atteso che l’erede sarebbe responsabile intra vires dei debiti ereditari, ma assumendo la qualità di socio sarebbe comunque illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non solo di quelle future, bensì anche di quelle sorte anteriormente all’acquisto di tale qualità ai sensi dell’art. 2269 c.c. Dubbi relativi alla conformità con il divieto dei patti successori sono, altresì, posti in relazione alle clausole di consolidazione. Esse generalmente prevedono che, contrariamente al disposto dell’art. 2284 c.c., la quota del socio deceduto si accresca in favore dei soci superstiti. Con le clausole di consolidazione cc.dd. pure la quota del membro defunto si concentra in capo agli altri soci con esclusione, quindi, del diritto di credito dell’erede alla liquidazione della quota del de cuius. Esse sono inevitabilmente nulle per violazione dell’art. 458 c.c., atteso che nell’atto costitutivo i soci stipulano una convenzione con la quale dispongono mortis causa della quota sociale, prevedendo un legato a favore dei soci più longevi. Diversamente, le clausole di consolidazione cc.dd. impure, limitandosi ad indicare le modalità di liquidazione della quota in caso di morte del socio, non pongono dubbi di validità.
Se quanto detto è vero per le società di persone, nell’ambito delle società di capitali diversamente il principio della trasmissibilità delle quote costituisce la regola. Trattasi di geometria variabile. Evidentemente viene meno la stessa ratio ispiratrice delle limitazioni previste per le società semplici, ossia la personalità della partecipazione. Infatti, in tali società manca l’elemento personalistico, trattandosi di persone giuridiche dotate di una propria soggettività e di un’autonomia patrimoniale perfetta. Se, dunque, in questi casi la regola è quella della trasmissibilità delle partecipazioni, l’eccezione può essere prevista contrattualmente, infatti, il contratto societario può prevedere clausole che ad esempio stabiliscano un diritto di opzione ad acquistare le partecipazioni del socio defunto a favore di quelli superstiti[3], oppure, si può addirittura prevedere l’intrasferibilità subordinare il trasferimento al gradimento degli organi sociali, dei soci o dei terzi[4]. Si badi, però, che la clausola per avere effetto deve comunque prevedere a carico della società o degli altri soci l’obbligo di acquisto delle azioni in caso di mancato gradimento. Dunque, da quanto detto, emerge con tutta evidenza come nella materia trattata, ancora una volta, l’autonomia negoziale non incontra vincoli fintanto che non abbia riguardo alla contrattazione sui diritti ereditari.
NOTE:
[1] Cfr., Cass. 22450/2009.
[2] Si badi che siffatte clausole sono state qualificate da parte degli interpreti come costituenti una proposta irrevocabile ex art. 1331 c.c., a fronte della quale l’erede conserverebbe la libertà di scelta; diversamente, secondo altra impostazione ermeneutica, si tratterebbe di un contratto a favore di terzo secondo lo scema delineato dall’art. 1412 c.c., con prestazione a favore dell’erede dalla morte del socio.
[3] Art. 2355bis c.c. in relazione alle S.p.a.
[4] Art. 2649 c.c., in tema di S.r.l.
Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l’istituto “P. Giannone” si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l’opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all’incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema “La responsabilità civile dei magistrati”. Nell’estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time “Corso Robert Shuman” sulla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre.
Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi.
È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse.
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