Il domicilio è inviolabile: spunti di comparazione
a cura di Eduardo Romagnoli
Il domicilio è inviolabile: spunti di comparazione tra l’ordinamento giuridico italiano ed alcuni Paesi dell’Unione europea
- Introduzione
L’intento del presente articolo è analizzare l’inviolabilità del domicilio nell’ordinamento italiano e procedere, dopo questa analisi, all’individuazione delle differenze principali con altri ordinamenti europei. Fondamentale è comprendere la differenza tra la libertà di domicilio riconosciuta dall’ordinamento italiano, in primis come estensione della libertà personale), e la sola inviolabilità della proprietà, ad esempio come disciplinata all’interno dell’ordinamento francese.
Il concetto giuridico di libertà di domicilio è connesso a quello di moderno stato liberale dove la costituzione la equipara ad una estensione fisiologica della libertà personale; dunque, anche se parliamo di libertà ed inviolabilità di domicilio si può trovare l’applicazione più chiara creando un binomio “inviolabilità di domicilio unito alla proprietà privata” – quindi nel concetto di tutela stessa degli interessi legittimi che può vantare il dominus [1] –. Tuttavia, non è questa per il costituente italiano la ratio più corretta con cui guardare questa importante libertà: essendo, in primis, estensione della libertà personale. Dunque, per inquadrare l’inviolabilità di domicilio ex art 14 co. 1 Cost.[2] , è necessario trattare il carattere di inviolabilità inteso in senso ampio, considerando quelli che sono gli elementi propri dell’estensione della libertà personale all’interno della libertà di domicilio. In questa sfera andiamo a ricomprendere l’ambito dell’intimità personale, la tutela della dignità dell’individuo ed in fine la tutela dello spazio in cui l’individuo può esprimere la sua personalità, tutela che la Costituzione riconosce anche ex art. 3 dove si trova il sacro compito della Repubblica di garantire “libertà ed eguaglianza dei cittadini” [3].
Dobbiamo ora però analizzare più nello specifico cosa si intende nel nostro ordinamento giuridico per domicilio. Infatti, la sua definizione non è collegata al concetto di proprietà ex art. 832 c.c. “il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo”[4] e quindi i suoi caratteri derivanti dalla dottrina di Bartolo da Sassoferrato[5]. Sono dunque questi ultimi i caratteri che vengono aggiunti solo successivamente alla libertà di domicilio costituzionalmente garantita.
All’interno della nostra Costituzione viene utilizzato il termine domicilio per racchiudere tre concetti: la residenza – luogo dove il soggetto è ubicato per lo Stato –, Il domicilio – luogo dove il soggetto svolge i suoi affari e la sua vita privata – e infine, la dimora – dimensione ubicativa fisiologicamente provvisoria. Questi tre concetti sono considerati “luoghi in cui l’individuo può esprimere la propria personalità” e sono racchiusi, in Costituzione, nel termine “domicilio”, in egual misura dignitosi di tutela ex art. 14 Cost. Quindi possiamo ritrovare – almeno a livello costituzionale – una tutela sotto forma di una inviolabilità del domicilio non intesa come diritto ad un domicilio oppure tutela degli interessi legittimi del proprietario, ma tutela della persona nel domicilio oppure domicilio come estensione fisica e luogo di sviluppo della persona, quasi come fosse un’appendice della persona; e per questo inviolabile.
- Tutela costituzionale del domicilio nell’ordinamento italiano
Nel testo costituzionale la libertà di domicilio viene disciplinata ex art. 14 Cost. dove, al primo comma, viene definita inviolabile. Il costituente ha scelto di dare discontinuità con il passato: l’art. 27 dello Statuto Albertino, ad esempio, tutelava l’inviolabilità della sola proprietà.[6] A differenza delle dottrine poc’anzi elencate, nella Costituzione Italiana è stato messo in risalto il binomio “libertà di domicilio unito alla libertà personale”, andando ad evidenziare la libertà di domicilio come prolungamento della libertà individuale. La connessione tra queste due libertà appare modellare, sul piano del diritto costituzionale positivo, quello che è il domicilio e le sue garanzie. L’art. 14 Cost. rimanda, infatti, all’art. 13 Cost. , dove si trova l’altro elemento del binomio, che è la disciplina della libertà personale.[7] Andando ad analizzare l’intentio del Costituente possiamo individuare la stretta connessione tra le due disposizioni costituzionali ex artt. 13-14 Cost. infatti sia nel caso della libertà personale (ex-art. 13 Cost.), che nel caso della libertà di domicilio (ex art. 14 Cost.), si può trovare come unico “filo di Arianna” la tradizione storico-giuridica dell’epoca in cui fu redatta la Costituzione; infatti, durante il periodo fascista in Italia la libertà personale e le libertà costituzionali non venivano garantite come avviene nei nuovi ordinamenti.
Il novero delle altre libertà costituzionali collegate alla libertà di domicilio ex art. 14 Cost. non si estingue con la libertà personale, ma si espande insieme all’art. 2 Cost. fino ad essere base di altri principi fondamentali che contengono altre libertà ( come il diritto di riunione e di associazione, di insegnamento e di culto, di organizzazione politica e sindacale), dove la libertà di domicilio ha un ruolo di centrale importanza poiché offre maggiore tutela costituzionale a quei diritti già citati e garantendo la riservatezza necessaria per il normale svolgimento delle attività degli individui.[8]
- La libertà personale e il termine domicilio nell’ordinamento italiano
La libertà personale nell’ordinamento italiano è la prima libertà che viene garantita all’individuo, anche se non ne viene definito il contenuto all’interno della Costituzione; ex co. 1 art. 13 Cost. viene definita – come avviene nella libertà di domicilio – l’inviolabilità di questa libertà[9]; questi due primi commi rispettivamente degli artt. 13 e 14 della Cost. evidenziano ancora una volta l’intenzione del Costituente di rimarcare l’inviolabilità anche a livello costituzionale come principio fondante dell’ordinamento giuridico italiano, ponendoli quindi in netta contrapposizione con quelle che erano le norme dell’epoca fascista che andavano a togliere le libertà costituzionali in primis la libertà personale.[10]
La libertà personale gode di due altre importanti tutele predisposte dalla Costituzione: la prima riguarda la riserva di legge assoluta presente nella norma costituzionale ex co. 2 art. 13 Cost. dove all’interno di questo comma si prevede la dicitura “nei soli casi e modi previsti dalla legge”[11], così il Costituente ha del tutto sottratto la materia alle fonti normative secondarie, fatti salvi i regolamenti di stretta esecuzione; è importante inoltre specificare che i “casi” a cui si riferisce il co. 2 art. 13 Cost. sono quelli previsti dall’ordinamento interno entrati in vigore già prima del momento in cui il fatto viene commesso, questo è il tipico principio di irretroattività che la Costituzione riserva alle norme penali, che sono e devono essere l’eccezione.[12] La seconda garanzia di rango costituzionale riguarda la riserva di giurisdizione, che è presente ex co. 2 art. 13 Cost. dove si dice “se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria”, si intende dire che nessuna restrizione della libertà personale può essere attuata senza l’intervento di uno specifico funzionario dello Stato (il giudice); questa è una maggiore garanzia per il cittadino che si dovrà vedere recapitato l’atto per subire una limitazione della sua libertà personale, altrimenti non vi potrà essere privato. Tuttavia esistono dei casi particolari nei quali l’autorità di pubblica sicurezza potrà intervenire senza la precedente autorizzazione, ma sono casi particolari quali la flagranza di reato e il fermo di indiziati di reato.[13]
Parlando, invece, del termine domicilio come avevamo accennato nell’introduzione, questo viene usato dal costituente per intendere diversi concetti: il concetto di residenza, il concetto proprio di domicilio e il concetto di dimora. Questo termine, dunque, all’interno della Costituzione Italiana, è da intendersi comprensivo di tutti e tre i concetti (residenza, domicilio e dimora) in quanto la Costituzione non adopera una tripartizione dei concetti, ma si occupa di dare la stessa rilevanza e le stesse tutele a tutte le fattispecie.
Nel nostro ordinamento l’abitacolo di una vettura non è considerato un domicilio in quanto l’abitacolo non è stato pensato dai progettisti di autovetture come luogo in cui un soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari o interessi, dunque esso non gode delle stesse tutele in quanto esso non è fornito dei requisiti minimi indispensabili per poter risiedervi all’interno e non è dunque una situazione destinata alla funzione di abitarvi per un periodo di tempo anche ridotto. É necessario trovare il nesso funzionale per garantire le tutele previste dalla Costituzione relative al domicilio: relativamente all’art. 614 c.p.[14] concernente la violazione di domicilio, la giurisprudenza si è consolidata nella sentenza Cass. Pen. Sez. V, 5 novembre 2004, n. 43426.[15]
- La disciplina all’interno dell’ordinamento francese
Trattata la disciplina prescritta all’interno dell’ordinamento nazionale italiano, adesso è opportuno rivolgere lo sguardo a quelle che sono le discipline degli altri ordinamenti europei in materia per definire quelli che sono i punti in comune o le divergenze con il nostro ordinamento.
Andando ad analizzare l’ordinamento francese, possiamo subito osservare quanto previsto dalla Costituzione francese vigente del 1958; all’interno di essa viene richiamato il principio dell’inviolabilità al Titolo XVII, che è un esplicito richiamo ad un precedente testo, cioè la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 emanata a Versailles ed elaborata durante la Rivoluzione francese. Questo testo prevede dei capisaldi sui quali si basano i diritti dei nuovi cittadini francesi; ex art. 17° ed ultimo articolo[16] è previsto un sacro principio, quello dell’inviolabilità della proprietà e non del domicilio. Infatti, quando fu redatta la Dichiarazione, la Francia stava attuando una rivoluzione volta al cambiamento della forma di Stato: da una dove il Re era proprietario dei terreni (assolutismo), ad una liberale nella quale era necessaria, per lo sviluppo della società, la proprietà privata delle fabbriche, dei terreni e dei mezzi di produzione. L’articolo anzidetto recita: “La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.”. All’interno dell’ordinamento francese possiamo ritrovare i caratteri di inviolabilità e sacralità della proprietà che verranno poi richiamati dallo Statuto Albertino. Le differenze molto marcate con la Costituzione italiana sono legate al fatto che nell’ordinamento francese non si ha una tutela del domicilio come espansione della propria libertà personale, ma si deve leggere con un’accezione di tipo civilistica, tutela della proprietà privata.
Si aggiunge inoltre l’elemento di importanza fondamentale che nessun cittadino può essere privato della proprietà privata, si ha una difesa di questa che è quasi assoluta, con l’eccezione di alcune situazioni che però sono sempre di tipo civilistico, in particolare l’istituto dell’esproprio per pubblica utilità ex Titolo XVII art. 17 Cost. francese viene previsto “[…] Salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.”, questo principio richiama l’istituto dell’espropriazione per pubblico interesse,[17] contenuto nell’art. 834 c.c. questo istituto è contenuto nel Codice Civile italiano del 1942 all’interno del Libro III, Titolo II; nella costituzione francese quindi viene tutelata l’inviolabilità della proprietà, diversa tutela rispetto a quella contenuta nel nostro ordinamento, diritto di proprietà interesse legittimo che il proprietario può vantare verso i terzi, l’ordinamento italiano quindi ha una più ampia tutela rispetto a quanto previsto dall’ordinamento francese, il motivo come si faceva cenno in precedenza è di carattere storico/politico. La disciplina citata contenuta nella Costituzione francese è stata ripresa anche dallo Statuto Albertino, entrambi carte liberali dove si erigeva e si erige il carattere dell’inviolabilità della proprietà come principio fondamentale di un sistema liberale, quello alla proprietà privata; la Costituzione italiana invece ha avuto un’evoluzione: storica, politica e filosofica diversa che ha portato il pensiero del Costituente italiano ad elaborare tutele diverse.
Alla redazione della Dichiarazione del 1789[18] hanno partecipato le più grandi menti dell’epoca, filosofi come Jean-Jacques Rousseau che teorizzò analisi ed ideologie anti-assolutistiche alla base della rivoluzione francese.
Dal 2008 la Costituzione francese ha subìto una modifica sostanziale con la Legge Costituzionale francese 23 luglio 2008[19] Nel quadro di “ammodernamento delle istituzioni della V repubblica”, una legge che ha avuto un forte impatto sul testo costituzionale francese andando a modificare quarantasette articoli della Costituzione. Questa riforma è stata considerata la più importante in termini quantitativi, andando a modificare anche la funzione dei parlamentari ma non andando a toccare quella che è la disciplina della proprietà all’interno della Costituzione; questa è rimasta invariata fin dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 che è stata ed è ancora oggi una disciplina fondamentale sia del diritto interno francese che dei moderni stati liberali, oltre al fatto che è un documento alla base di tutte le convenzioni in tema di diritti umani.
- La disciplina all’interno dell’ordinamento tedesco
Proseguendo con la nostra comparazione, è opportuno trattare quanto disposto dall’ordinamento tedesco. Il costituente tedesco dispone l’inviolabilità del domicilio al co. 1, art. 13 della Legge fondamentale per la repubblica federale tedesca[20] che contiene alcune caratteristiche contenute anche all’interno della Costituzione italiana; in particolare quanto disposto all’interno dell’art. 14 Costituzione. Come il costituente italiano, anche il costituente tedesco dedica un intero comma per fissare il fatto che: “Il domicilio è inviolabile.”[21] La scelta del Costituente, in Germania come in Italia si origina da motivazioni storiche, anche in Germania è stata fatta per accentuare il distacco totale da quella che è stata la disciplina posta in essere dal modello di Stato totalitario portato avanti da Adolf Hitler con la creazione del III Reich. Durante l’epoca nazionalsocialista si ha avuto una sospensione della costituzione di Weimar emanata l’11 agosto 1919, una costituzione lungimirante per l’epoca, già prevedeva l’inviolabilità della libertà personale,[22] l’inviolabilità del domicilio come sua fisiologica estensione[23] e infine l’inviolabilità delle comunicazioni[24]; fattispecie ancor più sorprendente considerando che questa era stata emanata agli inizi del ‘900 ed in Italia per garantire gli stessi diritti siamo dovuti stare in attesa fino all’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica nel 1948.[25]
L’ordinamento tedesco odierno quindi “è tornato alle origini”, nel senso che il costituente tedesco ha sancito nuovamente quei principi fondamentali che erano codificati anche nella Costituzione di Weimar, con una revisione storica degli intenti, però mantenendo quei concetti di estrema lungimiranza che avevano “illuminato” i giuristi che hanno dato vita alla costituzione di Weimar.
Al comma secondo dell’articolo 13° troviamo la prima eccezione alla libertà di domicilio: questa riguarda le perquisizioni, si esprime in merito con una riserva di giurisdizione[26] connessa – come all’interno dell’ordinamento italiano – alla necessità dell’autorizzazione del giudice prima di procedere, inoltre troviamo anche una riserva di legge che riguarda in modo specifico le modalità[27] con la quale le forze dell’ordine possono svolgere le attività di perquisizione.
Al comma terzo il testo costituzionale identifica un’altra eccezione all’inviolabilità del domicilio, questa riguarda i mezzi di ispezione; infatti, il costituente tedesco per evidenziare nuovamente il fatto che la libertà di domicilio è l’espansione fisiologica della libertà personale, specifica che anche nel caso di ispezioni si vada a violare la libertà personale del soggetto indagato, che deve rimanere degna di tutela e per questo motivo questo comma dispone dei limiti alle ispezioni. Il primo riguarda il fatto che i mezzi di ispezioni devono essere nella fattispecie gli unici mezzi possibili per il perseguimento con successo del reo e che i metodi alternativi siano “sproporzionatamente difficili o improduttivi”.[28] Il secondo riguarda il fatto che l’autorizzazione rimane a tempo determinato, dunque non può esistere un’ispezione che porti ad una violazione costante e illimitata oppure indeterminata nel tempo.[29] Il terzo limite si occupa di determinare le modalità con cui questa ordinanza di ispezione viene emessa. All’interno di questo comma ricco di tutele viene specificata anche la composizione del collegio che emette l’ordinanza di ispezione. Il costituente tedesco come abbiamo apprezzato finora presta molta attenzione alle ispezioni, quasi come se le ritenesse una limitazione ancor più gravosa sulla libertà personale dell’individuo rispetto alle perquisizioni; dedica a queste – entrando nello specifico campo dei “mezzi tecnici”[30] – i commi quarto, quinto e sesto, quest’ultimo esprime la necessità di informare annualmente il Bundestag sull’impiego di questi mezzi di ispezione, questo per esercitare anche un controllo parlamentare per garantire maggiore tutela delle libertà dei cittadini.
Al comma settimo vengono definite quelle che sono le modalità di utilizzo dei mezzi di limitazione della libertà personale, sono quindi consentiti per: “scongiurare un pericolo per il pubblico, o per la vita di un individuo […], per combattere il pericolo di un’epidemia […]”,[31] all’interno di questo articolo che disciplina l’inviolabilità del domicilio, troviamo una restrizione relativa alla tutela della salute. Nell’ordinamento tedesco risulta possibile applicare “interferenze e restrizioni” nel caso in cui si debba tutelare la salute pubblica, in Germania si ha uno Stato che si interessa in modo solerte alla salute dei suoi cittadini; uno stato che è disposto anche a porre dei forti limiti alla libertà di domicilio pur di tutelare la salute pubblica. Il costituente italiano ha preferito non mettere molti paletti sull’aspetto della libertà di domicilio, in modo da garantirla nella sua forma più ampia.
La Carta Costituzionale tedesca è comprensiva anche di un altro articolo riguardante la proprietà, l’articolo 14, in cui al secondo comma viene disposto – in contrapposizione alla dottrina liberale adottata dalla Francia – che “la proprietà comporta obblighi”,[32] obblighi a cui il proprietario deve adempiere nei confronti della collettività. Si ha una contrapposizione palese rispetto all’ordinamento francese dove si ha un’autonomia che è quasi assoluta che vanta il proprietario verso i terzi (la collettività), mentre all’interno dell’ordinamento tedesco viene disposto che l’uso della proprietà deve essere utile anche al bene pubblico.
6. Conclusioni
Gli ordinamenti europei analizzati dispongono in modi diversi la disciplina dell’inviolabilità del domicilio, l’ordinamento francese è più restio a considerarla un espansione della libertà personale, mentre la disciplina dell’ordinamento tedesco, invece garantisce ampie tutele al godimento; alcuni prestano maggiore tutela ai singoli, altri maggiore tutela alla collettività dei cittadini. In Germania vediamo un obbligo che grava sul proprietario al quale deve adempiere nel godimento del proprio diritto soggettivo, l’obbligo di godere del diritto anche in un’accezione di pubblico interesse; esiste nell’ordinamento tedesco, un nuovo tipo di proprietà privata in termini contenutistici, un diritto che non si ferma nel momento in cui il proprietario nei limiti della legge gode del suo interesse legittimo, ma si espande fino a ricomprendere un altro e più importante strumento di tutela degli interessi della collettività.
Abbiamo analizzato l’influenza storica in primis della rivoluzione francese e successivamente dei drammatici fatti della seconda Guerra Mondiale, eventi che hanno avuto un peso nelle scelte politiche dei costituenti dei diversi Paesi presi in esame.
Abbiamo potuto apprezzare la fondamentale importanza delle varie decisioni politiche prese in passato che hanno cambiato il nostro presente, abbiamo visto anche quella che è la sottile linea che separa interesse privato ed interesse pubblico all’interno dei testi costituzionali analizzati; ad esempio nella costituzione italiana l’interesse ad un domicilio inviolabile, quindi accessibile solo a soggetti scelti dal proprietario ex art. 14 cost. e l’importanza della tutela dell’interesse pubblico che si concretizza nell’interesse dello Stato di tutelare la comunità di cittadini con strumenti di limitazione dell’inviolabilità di domicilio, come ad esempio le perquisizioni da parte della pubblica autorità.
Adesso la responsabilità storica sulla tutela di questa importante libertà ricade su di noi, sulle scelte del nostro presente; ed è per questo che ci deve essere una maggiore comprensione da parte di tutti del diritto all’inviolabilità del domicilio.
[1] Il riferimento è agli interessi legittimi riconosciuti dal Codice Civile italiano al proprietario del bene: ex artt. 832-841 c.c. e in particolare agli artt. 948-949-950-951 c.c.
[2] Ex art. 14 Cost., co. 1: “Il domicilio è inviolabile”.
[3] Ex art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
[4] Ex art. 832 c.c. “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
[5] Definizione di proprietà data da Bartolo da Sassoferrato: “la proprietà (dominium) è il diritto di disporre interamente di una res corporale ove la legge non lo vieti.”, possiamo individuare i due elementi costitutivi della proprietà e del verbo “disporre”: Uti (usare la cosa soggetta a diritto di proprietà) e Frui (godere dei frutti naturali e civili).
[6] A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, il Mulino, edizione 2020, pp. 205-206.
[7] Ivi, pp. 198 – 204.
[8] Ivi, p. 206.
[9] Ex art. 13 Cost., co. 1. “La libertà personale è inviolabile”.
[10] A. Barbera, C. Fusaro, op.cit., p. 198.
[11] Ex Comma 2. Art. 13 Cost. “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
[12] A. Barbera, C. Fusaro, op.cit., p. 199.
[13] Ivi, p. 201-202.
[14] Ex Comma 1. Art. 614 c.p. “Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
[15] Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 43426, 5 novembre 2004, massima:“L’abitacolo di un’autovettura non può essere considerato privata dimora, in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per potersi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo, né tanto meno appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa.”
[16] Ex Art. 17 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité”.
[17] Ex Art. 834 c.c., co. 1: “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità”.
[18] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789.
[19] Legge Costituzionale (francese) 23 luglio 2008, oggetto: “loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République”.
[20] Ex articolo 13, co. 1, della Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “Die Wohnung ist unverletzlich”.
[21] Ex articolo 13, co. 1, della Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “Il domicilio è inviolabile”.
[22] Ex articolo 114, co. 1, della Costituzione di Weimar “La libertà della persona è inviolabile”.
[23] Ex Articolo 115, co. 1, della Costituzione di Weimar “L’abitazione di ogni tedesco è per lui un luogo di asilo ed è inviolabile”.
[24] Ex articolo 117, co. 1, della Costituzione di Weimar “Il segreto epistolare e quello telegrafico e telefonico è inviolabile, salvo le limitazioni da stabilire con legge del Reich”.
[25] Ex art. 15 Cost., co. 1. “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.
[26] Ex art. 13, co. 2. Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “Le perquisizioni possono essere autorizzate solo da un giudice […]”.
[27] Ex art. 13, co. 2. Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “[…] possono essere effettuate solo secondo le modalità ivi previste”.
[28] Ex art. 13, co. 3. Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “[…] possono essere impiegati mezzi tecnici di sorveglianza acustica dell’eventuale abitazione in cui l’indagato si trovi a norma di ordine giudiziario ai fini del perseguimento del reato, a condizione che metodi alternativi di indagine sulla questione siano sproporzionatamente difficili o improduttivi […]”.
[29] Ex art. 13, co. 3, Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “[…] L’autorizzazione è a tempo limitato […]”.
[30] Ex art. 13, co. 4, Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “[…] Per scongiurare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, in particolare per la vita o per la collettività, i mezzi tecnici di sorveglianza dell’abitazione possono essere impiegati solo in forza dell’ordinanza giudiziaria […]”.
[31] Ex art. 13, co. 7, Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “Interferenze e restrizioni sono altrimenti consentite solo per scongiurare un pericolo per il pubblico o per la vita di un individuo, o, ai sensi di una legge, per far fronte a un grave pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare per alleviare una carenza di alloggi, per combattere il pericolo di un’epidemia o proteggere i giovani a rischio”.
[32] Ex art. 14, co. 2., Legge fondamentale per la Repubblica federale tedesca “La proprietà comporta obblighi. Il suo uso serve anche al bene pubblico”.