mercoledì, Aprile 17, 2024
Criminal & Compliance

Il falso nummario

“La banda degli onesti”, è così che si chiama il film prodotto nel 1956, i cui protagonisti Totò, Peppino de Filippo e Giacomo Furia si imbattono in grossolane falsificazioni di banconote da 10.000 lire. E’ certo che ognuno abbia guardato, almeno una volta nella vita, quel film comico o per lo meno pochi sketch ormai divenuti celebri che ci rendono edotti del fatto che questa, come altre arti di certo lecite, sono risalenti e non fattispecie di reato di nuovo conio.

L’art. 453 c.p. rubricato “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” è stato introdotto dal legislatore del 1930 al fine di garantire una circolazione monetaria regolare all’interno dello Stato, combattendo quello che è il reato di falso nummario al fine quindi di tutelare un bene: quello della pubblica fede. Quest’ultima da un punto di vista soggettivo può essere definita come un sentimento di fiducia che la collettività nutre nei confronti di beni materiali, oggetti, simboli a cui lo Stato attribuisce un valore giuridico[1]; dal punto di vista oggettivo può essere definita come lo status di certezza da cui sono caratterizzati alcuni simboli, sulla cui veridicità la collettività deve far affidamento per rendere affidabile appunto il traffico giuridico ed economico[2].

Il Falso nummario è un reato di pericolo e non di danno in quanto la sua consumazione può essere fatta risalire al momento della falsificazione stessa. È possibile escludere la punibilità di alcune fattispecie, in conformità al principio di offensività, quali quella del falso grossolano, del falso innocuo e del falso inutile. Per ciò che concerne il falso grossolano, la giurisprudenza più volte si è pronunciata asserendo che “In materia di falso nummario, si configura reato impossibile per inidoneità della condotta qualora la grossolanità della contraffazione sia tale da rendere il falso palesemente evidente, al punto da escludere non solo la probabilità, ma anche la possibilità dell’inganno. È necessario cioè che la diversità delle caratteristiche della moneta vera rispetto a quella falsa sia tale da poter essere riconosciuta facilmente dalla generalità dei cittadini; mentre la grossolanità non può ritenersi sussistente se una persona adusa, per ragioni di professione o di commercio o per altro motivo, al maneggio del denaro, non venga tratta in inganno[3]”.Continuando sulla stessa linea i giudici di legittimità hanno ritenuto che “In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia “ictu oculi” riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate”[4]. Quindi alla luce di quanto riportato, la grossolanità si configura appunto quando vi è percezione immediata della falsità della moneta che non può indurre in errore nessuno, viene definita percepibile icto oculi.

Il falso innocuo, come precedentemente detto non punibile alla stregua degli altri due falsi in esame, deve invece essere qualificato come una contraffazione che in astratto potrebbe essere considerata tale ma non può esserlo in concreto, dopo aver valutato gli effetti da questa producibili nella situazione data. Infine il falso inutile è quello che configura l’ipotesi del reato impossibile, in quanto in realtà l’oggetto non esiste, come quando il falsificatore produce una moneta che in realtà non ha corso legale ed in quanto tale non spendibile.

L’elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie del falso nummario appare essere il dolo generico il quale si realizza qualora venga ad esistenza la volontà e la consapevolezza di falsificare, spendere o introdurre all’interno dello stato delle monete false; qualora si fosse in presenza di difetto di tale consapevolezza, come nel caso in cui un soggetto spende una moneta falsa nella convinzione che sia genuina, determinerebbe la non punibilità̀ dell’agente per errore sul fatto (art. 47 c.p.). Per il Tribunale di Trento non è invece qualificabile così l’elemento soggettivo, come dolo generico appunto, conformandosi al pensiero della dottrina minoritaria, infatti questo in una recente pronuncia ha asserito che “Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico – sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede – che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo”[5]; in tal modo si limita l’ambito applicativo dei reati di falso nummario solo ai comportamenti caratterizzati da una più̀grave offesa al bene giuridico, ossia, dal pericolo di circolazione.

Vi è da precisare che non tutte le monete rientrano nella previsione del falso nummario: è necessario per tale configurazione che queste abbiamo corso legale, cioè queste devono essere dichiarate dallo Stato mezzi validi di pagamento con efficacia liberatoria per il debitore; se si prendesse in considerazione invece una moneta da collezione che venisse falsificata, usata o spesa, non avendo questa corso ma magari un valore ingente di scambio, non perfezioneràipotesi di falso nummario, ma i diversi delitti di truffa (art. 640 c.p.) o di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

La disciplina codicistica del falso nummario si presenta frammentaria, questa abbraccia le norme che vanno dall’art. 453 all’art. 458 c.p.; si possono infatti distinguere due tipologie generali di condotte: quelle rientranti nella falsificazionedi monete o di carte di pubblico credito, che possono rientrare in una nozione in senso assai lato di ricettazione. La contraffazione, prevista dall’art. 453 comma 1, consiste nella creazione di una moneta non genuina, definibile illegittima e simulatrice di quelle emesse dallo Stato o dagli enti pubblici legalmente autorizzati. Il reato di falso nummario si consuma in questo caso con la semplice produzione anche di una sola banconota, senza che occorra che se ne faccia uso. L’alterazione, che è fattispecie diversa,presuppone che le monete o le carte di pubblico credito siano genuine ma consiste nella modificazione artificiosa delle loro caratteristiche formali o materiali al fine di attribuirgli artificiosamente valore nominale superiore o inferiore rispetto al corso legale proprio della moneta.

Ulteriore condotta rilevante, caratterizzante il falso nummario, è quella di introduzione nel territorio dello Stato di monete false o contraffatte, ma la cui opera di contraffazione sia avvenuta all’estero. Può accadere che vi sia spendita di monete falsificate ma da parte di un soggetto che in buona fede la ha considerate “genuine”; la questione più complessa in materia di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede concerne l’onere della prova della buona fede. Secondo un primo orientamento, il legislatore avrebbe codificato una vera e propria inversione dell’onere della prova facendo si che incomba sull’imputato la prova della sua ignoranza circa la falsità al momento della ricezione o del ritrovamento del denaro[6]. Più aderente al principio del favor rei  èil secondo orientamento, a tenor del quale l’imputato dovrebbe solo limitarsi ad allegare la sua buona fede, dovendo poi l’accusa adempiere all’onere di provare che questi si fosse al contrario rappresentato in termini certi o almeno dubitativi la falsità̀del denaro ricevuto[7]. Infine si può concludere la trattazione facendo presente che la Corte di Cassazione nel 2017 ha chiarito che la specificità della recidiva non può desumersi dall’analogo movente economico alla base dei diversi reati per cui“Ai fini dell’applicazione della recidiva “specifica” ex art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen., il falso nummario, che tutela il bene della pubblica fede, non costituisce “reato della stessa indole” rispetto a precedenti penali relativi esclusivamente a delitti contro il patrimonio”[8].

[1]Carrara in “Compendio di diritto Penale Parte Speciale”, Nel diritto Editore, 2017

[2]Fiandaca-Musco in “Compendio di diritto Penale Parte Speciale”, Nel diritto Editore, 2017

[3]Corte d’appello di Roma, sez. II, 25.02.2016, n. 638

[4]Cassazione penale, sez. V, 06.10.2015, n. 6873

[5]Tribunale Trento, 03.07.2017, n. 430

[6]Cassazione Penale, Sez. V, 26.01.1981, Esposito

[7]Cassazione Penale, Sez. V, 20.03.1968, Tramontana

[8]Cassazione penale, sez. V, 13.07.2017, n. 40281

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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