venerdì, Marzo 29, 2024
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Il fenomeno dell’accrescimento nell’ambito del diritto successorio

Il fenomeno dell’accrescimento è un fenomeno che si gemma dalla presenza di una vocazione solidale, allorquando, cioè, vengano chiamati all’eredità più soggetti. Difatti, come emerge dal dettato dell’art. 674 c.c., questo istituto opera nei casi in cui, con uno stesso testamento, c.d. coniuctio versbis,  il testatore attribuisca beni ereditari in quote uguali a più soggetti, c.d. coniuctio re.

In questo caso, la vocazione diviene attuale al momento dell’apertura della successione, ma lo è al contempo anche la delazione[1], potendo i beni essere acquisiti dai destinatari con l’accettazione. Viceversa, nel caso in cui uno (o più) dei coeredi non voglia o non possa accettare , l’unitarietà dell’attribuzione, che deve vertere sugli stessi oggetti in forza di un’unitaria disposizione testamentaria, comporta l’espansione della quota degli altri chiamati.

Ciò posto, il fondamento dell’istituto viene tradizionalmente individuato nella volontà del de cuius[2], discendendo, evidentemente, la vocazione solidale dalla volontà che tutti i soggetti chiamati godano dei beni ereditari, con un meccanismo giuridico che ricalca lo schema previsto in tema di comunione. Non può sottacersi, in questo senso, che i beni su cui cade l’attribuzione patrimoniale solidaristica sono beni che nell’intento del testatore devono essere oggetto di godimento comune, pertanto, la chiamata di più soggetti è espressiva di una comunione di godimento su tali beni. Si badi, inoltre, che il fenomeno dell’accrescimento non ha applicazione esclusiva nell’ambito della successione testamentaria, ma si applica anche in quella ab intestato, pur se si sostiene che il fenomeno in tale ambito non sia da ricondurre all’accrescimento in senso tecnico, posto che il Legislatore non richiama gli stessi presupposti dell’accrescimento nella successione testamentaria – verificandosi anche nell’ipotesi di quote diseguali – e perché nella successione ab intestatoè la stessa legge che opera una diversa distribuzione dei beni per effetto del venir meno degli altri chiamati.

E’da escludere, poi, che l’accrescimento si applichi alla successione necessaria, da considerarsi alla stregua di una successione legale rinforzata. Non può sfuggire, infatti, che con la disciplina dettata in tema di successione necessaria, da un lato, il Legislatore ha garantito ad ognuno dei legittimari una porzione del patrimonio del de cuius, anche eventualmente contro la volontà di quest’ultimo; d’altro canto, tuttavia, il Legislatore ha voluto assicurare al de cuius piena consapevolezza dei limiti entro cui può disporre in favore di terzi. Evidentemente, questa esigenza di certezza verrebbe vulnerata laddove la quota di legittima dovesse subire modificazioni per avvenimenti successivi all’apertura della successione, in funzione del numero dei legittimari che dovessero esperire l’azione di riduzione[3].

Tanto premesso, sempre ai fini di una compiuta analisi in ordine al compasso applicativo dell’istituto in esame, non può obliterarsi che l’accrescimento opera anche con riferimento al legato, in relazione al quale, peraltro, sono previsti requisiti meno rigorosi, non essendo necessaria la sussistenza del requisiti della Coniuctio verbis. Tuttavia, In tali ipotesi, dovrà poi verificarsi se il successivo testamento che disponga un legato sullo stesso bene in favore di altri soggetti sia o meno revocativo del precedente.

Peculiare, poi, appare l’accrescimento nel legato di usufrutto, ex art. 678 c.c., laddove l’accrescimento opera non solo quando uno dei più legatari non voglia o non possa accettare, ma pure ex post, quando, nelle more, uno dei contitolari muoia, ed in più, l’operatività dell’accrescimento fa si che la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà dell’onerato avvenga alla morte dell’ultimo degli usufruttuari. Da quanto detto emerge, dunque, che, quanto agli aspetti identificativi dell’istituto, l’accrescimento opera automaticamente, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, senza necessità di una manifestazione di volontà da parte dei soggetti chiamati che vedano accresciuta la propria quota.

Inoltre, non è dato rinunciare all’accrescimento, posto che evidentemente la stessa si configurerebbe come una rinuncia parziale all’eredità, per ciò solo inammissibile. Infine, è da sottolineare che l’accrescimento opera retroattivamente, dal momento dell’apertura della successione, e ciò si pone quale fisiologica conseguenza dell’unitarietà della delazione. Tanto premesso, ci si è chiesti in dottrina e in Giurisprudenza, se l’accrescimento costituisse diritto autonomo o, viceversa, dovesse ritenersi compreso nell’originaria delazione. In particolare, le riflessioni della dottrina si sono focalizzate con riguardo all’istituto della vendita dell’eredità o della quota ereditaria, ex artt. 1542 e 1547 c.c. Ci si è chiesti, in altre parole, se l’accrescimento che opera dopo la stipulazione del contratto di compravendita debba avvantaggiare l’alienante oppure l’acquirente. Sul punto, se si ritiene che l’accrescimento costituisca un diritto autonomo, dovrebbe ritenersi che laddove non previsto nel contratto di alienazione della quota ereditaria, l’alienante abbia voluto escluderlo dal trasferimento, per cui è chiaro che l’accrescimento opererà in favore dell’alienante[4]. Viceversa, se si ritiene che l’accrescimento sia espressione della chiamata solidale, dovrebbe ritenersi che sia l’acquirente dell’eredità a giovarsene e non l’alienante[5]. Tale soluzione, pare così preferibile, poiché evidentemente sembra meglio modellarsi sulle caratteristiche strutturali dell’istituto de quo, quale diritto insito nella delazione solidale che opera automaticamente e retroattivamente.

 Infine, occorre soffermarsi sull’ammissibilità dell’accrescimento negli atti inter vivos, al di fuori delle ipotesi specificatamente previste dalla legge[6]. In particolare, al di fuori dei casi espressamente codificati, si ritiene che l’accrescimento non possa operare, posto che il meccanismo operativo in esame ha una sua ragion d’essere negli atti di liberalità, laddove non è previsto alcun corrispettivo in denaro. Viceversa, nelle ipotesi in cui venga in rilievo un contratto oneroso – si pensi ad un mutuo in favore di più mutuatari o ad una vendita di un bene a più soggetti dietro il pagamento di un unico corrispettivo – qualora uno dei contraenti non voglia accettare la proposta di mutuo o di vendita, il soggetto che accetta, acquista l’intero bene o l’intera somma mutuata, ma, allo stesso tempo è tenuto a coprire tutto il corrispettivo emergente dal contratto.

Sul punto, tuttavia, parte della dottrina ritiene preferibile operare un distinguoa seconda del caso in cui la clausola di accrescimento operi al momento della stipulazione del contratto o successivamente. In particolare, per la prima ipotesi non paiono sorgere particolari dubbi, posto che se uno solo dei destinatari accetta la proposta, si realizza una modificazione oggettiva e soggettiva del contratto, ammessa perché costituente il risultato dell’accettazione dell’acquirente, che ha ad oggetto proprio la possibilità dell’acquisto di un diritto diverso e più ampio; viceversa, dubbi sorgono per l’accrescimento che operi ex post. Sul punto, a riguardo, parte della dottrina tende a dare una risposta affermativa allorquando il contratto abbia ad oggetto una vicenda costitutiva, come per il caso della comunione, pur se, si dice, evidentemente, in questi casi l’accrescimento non avrà matrice negoziale ma legale, direttamente discendente dall’impostazione codicistica.

[1]In questo quadro, si rammenta la fondamentale distinzione tra vocazione e delazione. Laddove, la prima ha riguardo ai soggetti che siano stati chiamati a succedere al de cuius, per volontà dell’ereditando espressa nel testamento od in base alle disposizioni legislative che gli attribuiscono diritti sul patrimonio ereditario. La delazione, invece, coincide con l’offerta dell’eredità, ovvero, con l’effettiva messa a disposizione dell’eredità a favore del chiamato, momento a partire dal quale tale soggetto può esprimere la sua volontà, espressa o tacita, d’accettare la chiamata alla successione.

[2]Ragion per cui, viceversa, è chiaro che laddove vi sia una espressa volontà del testatore prevale la sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c., dalla quale deriva un’autonoma delazione che si aggiunge alla delazione principale fatta a favore dell’istituito.

[3]Così, del resto si è espressa anche la Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole. Difatti, v., Cass., S.U., Sent., n. 13524 del 2006, laddove la Corte ha escluso l’operatività dell’accrescimento in ipotesi di rinunzia all’azione di riduzione.

[4]Cfr., L. NIVARRA, V. RICCIUTO, C. SCOGNAMIGLIO,Isituzioni di diritto privato, IV Ed., G. Giappichelli Editore.

[5]Cfr., C. M. BIANCA, Diritto civile,Vol. 2.2,  Le successioni, V Ed., Giuffrè editore, Milano.

[6]Sul punto, si v, l’art. 773 c.c., in tema di donazione e l’art. 1874 c.c., in tema di rendita vitalizia.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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