giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Il metodo mafioso e il fenomeno delle mafie silenti al nord

In epoca recente, in particolare a partire dal caso di Mafia Capitale, la Suprema Corte ha evidenziato e registrato un mutamento nell’ambito delle organizzazioni criminali ed una conseguente specificazione del così detto metodo mafioso, delineato dall’art. 416 bis comma 3 c.p. e qualificabile come “l’avvalimento, da parte degli intranei al sodalizio criminoso, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva a carico dei consociati”.

Ci troviamo, quindi, dinanzi ad una fattispecie di pericolo astratto in quanto il legislatore ha già compiuto a monte la valutazione di pericolosità della organizzazione criminale “mafiosa”, dati i particolari connotati assunti dalla stessa, tali da generare una necessaria risposta sanzionatoria statale.

In particolare, la Corte ha evidenziato l’allargamento dell’ambito di operatività dei gruppi criminali, i quali dai settori tradizionali della usura, della estorsione e simili, si sono addentrati nelle attività imprenditoriali e, successivamente, si sono insediati nella PA, compiendo, per così dire, un netto “salto di qualità”.[1]

Ebbene il primo obiettivo programmato da tali sodalizi criminosi è stato proprio quello di garantire una sorta di protezione agli imprenditori avvicinati, al fine di gestire affari comuni e creare certezza di vantaggi reciproci, attraverso l’imposizione sul mercato delle imprese operanti a favore delle associazioni criminose.

In un secondo momento, le consorterie criminose hanno rivolto la loro attenzione alla Pubblica Amministrazione, tramite l’inserimento di propri imprenditori collaboratori o affiliati all’interno della stessa.

L’effetto conseguente è stato quello della evidente alterazione delle gare d’appalto, caratterizzate da una posizione monopolistica delle imprese appartenenti ai clan, tramite l’utilizzo di varie modalità: in primo luogo mediante una pervasiva intimidazione nei confronti delle imprese concorrenti: qualora una ditta estranea alle finalità illecite avesse osato partecipare a gare di appalto di fatto riservate ai clan avrebbe perso definitivamente la possibilità di aggiudicarsi ulteriori commesse pubbliche.

In secondo luogo le associazioni sono ricorse ad un intervento di tipo preventivo volto al confezionamento di bandi di gara ad hoc, da parte di funzionari pubblici corrotti da una opportunità di guadagno e  a favore di imprese riconducibili alle associazioni mafiose.[2]

Il novum evidenziato dalla Suprema Corte sarebbe, quindi, costituito da una minaccia “qualificata” dall’essere la associazione infiltrata all’interno della compagine pubblicistica e nel conseguente asservimento delle funzioni pubbliche ad esigente e scopi propri del sodalizio.

A questo punto si è giunti ad un ulteriore fenomeno: la diffusione delle storiche organizzazioni mafiose in territori differenti da quelli di origine e di per sé estranei alla cultura malavitosa. Si fa riferimento, dunque, alle associazioni locali, quali in particolare la “‘ndrangheta calabrese”, che si sono ramificate nel nord Italia. Si parla, a tal riguardo delle cosiddette “mafie silenti”, ovvero quelle organizzazioni dagli inconfondibili connotati mafiosi, che non si sono ancora manifestate all’esterno tramite le attività delinquenziali in vista delle quali sono state date alla luce e quindi non hanno avuto ancora modo di proiettare all’esterno la forza intimidatrice di cui sono capaci. Le consorterie criminose, infatti, oltre a porre in essere espliciti atti di violenza e minaccia, possono palesarsi anche attraverso condotte di intimidazione caratterizzate da messaggi intimidatori indiretti e larvati o, addirittura, in assenza di avvertimenti diretti. Tali associazioni, quando si manifestano con modalità silenti, “si avvalgono”, quindi , della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale ed anche oltre i confini nazionali.

Ebbene il problema che si è posto al riguardo è stato quello di comprendere se tali entità dislocate costituiscano una mera prosecuzione delle organizzazioni originarie o se, al contrario, tali associazioni abbiano conseguito una propria autonomia ed indipendenza tale da essere perseguite come “nuove consorterie mafiose,” ex art. 416 bis c.p.

Basta, dunque, ai fini della imputazione della fattispecie criminosa, la semplice adesione ai modelli organizzativi delle storiche organizzazioni locali o è necessaria la esteriorizzazione del metodo mafioso con i conseguenti riflessi di assoggettamento e omertà sui consociati?

Diversi sono stati gli orientamenti giurisprudenziali in merito a tale annosa questione, i quali presentano come elemento imprescindibile ed in comune la sussistenza del metodo mafioso.

Un primo filone ha sostenuto che sia sufficiente, ai fini della integrazione del reato di cui al 416 bis c.p. la sola “capacità potenziale” di intimidire i terzi con cui l’entità dislocata viene in contatto, sulla base della sola associazione illecita di origine di cui il gruppo costituisce una articolazione. Fondamentale sarebbe, dunque, il requisito strutturale della ripetizione delle caratteristiche della organizzazione storica.[3]

Un secondo filone, invece, reputa assolutamente necessario che la nuova organizzazione manifesti all’esterno il metodo prescelto così da ingenerare un clima di timore e omertà nell’ambiente circostante. Pertanto fondamentale sarebbe la capacità attuale e concreta di operare con metodo mafioso così da creare una condizione di assoggettamento dei consociati.[4]

Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite nel 2015 ritenendo, tuttavia, le due tesi sostanzialmente sovrapponibili: ci troviamo certamente dinanzi ad un reato di pericolo, per cui non è necessario che siano compiuti dei concreti atti intimidatori, tuttavia è altrettanto necessario che la capacità intimidatoria sia attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile.

Una successiva giurisprudenza, invece, ha evidenziato la necessità di operare una distinzione a monte.

Qualora infatti, il gruppo criminale sia del tutto emancipato ed autonomo rispetto a quello originale, bisognerà verificare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui al 416 bis c.p. ed in particolare, la esteriorizzazione del metodo mafioso stesso.

Al contrario, laddove ci si trovi dinanzi ad una mera articolazione e gemmazione della organizzazione mafiosa radicata nella area tradizionale di competenza, differente sarebbe il profilo probatorio. Pertanto, in presenza di univoci elementi di collegamento con la cosca madre, tali gruppi mutuerebbero la loro forza intimidatrice direttamente dalla organizzazione storica, senza la conseguente necessità di esteriorizzazione del metodo mafioso che sarebbe presunto dal collegamento con il gruppo tradizionale.  In tal caso, dunque, il metodo mafioso non costituirebbe nient’altro che lo specchio riflesso della organizzazione storica, per cui non si richiederebbe alcuna esteriorizzazione, data la già diffusa fama acquisita dalla “casa madre”. (cass 31666 /2015)

Giova ricordare, poi, la ulteriore precisazione effettuata dalla Cassazione nel 2016 in merito a tale delicato argomento: nel caso di un sodalizio delocalizzato che richiami l’operatività di una associazione conosciuta, vi sarebbe una semplificazione probatoria in merito alla natura della consorteria, tuttavia sarebbe, in ogni caso, necessario dimostrare una positiva e concreta capacità intimidatrice nello specifico contesto territoriale in cui questa si è insediata.[5]

Da ultimo si è espressa la Seconda Sezione penale della Cassazione con la sentenza n.24851 del 2017 affermando che “Richiedere ancora oggi la prova di un’effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all’interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche “sott’acqua”, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell’economia produttiva e finanziaria  e negli appalti di opere e servizi pubblici”.  Pertanto non è rilevante il successo ottenuto o meno nel contesto sociale tramite l’utilizzo della forza intimidatoria, in quanto già il ricorso alla stessa è idonea a integrare il reato di cui al 416 bis c.p. Con riferimento alla c.d. mafia silente pertanto risulta fondamentale il rispetto di uno standard probatorio che tenga presente che “l’esternazione del metodo in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie atipiche non debba essere parametrata in termini giuridicamente necessitati alla valutazione dell’impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale”. Dunque la condizione di assoggettamento e di omertà non costituisce nient’altro che il riflesso sociologico della metodologia associativa e può viariare a seconda della permeabilità o meno del tessuto di riferimento ma non costituisce un elemento pregnante ai fini del delinearsi della fattispecie.

[1] GALLI R., (2017). Nuovo corso di diritto penale. Cedam, Italia, Milano.

[2] GALLI R., (2017). Nuovo corso di diritto penale. Cedam, Italia, Milano.

[3] Cassazione, sentenza n. 38412 del 2003

[4] Cassazione, sentenza n. 30059 del 2014

[5] Cassazione, sentenza n. 4467 del 2016

Claudia Ercolini

Claudia Ercolini, ha ventiquattro anni ed è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Il suo obiettivo è accedere alla magistratura, la considera la carriera più adatta alla sua personalità, al suo istinto costante di ricercare meticolosamente le ragioni alla base di ogni problema. Svolge il tirocinio presso la Procura generale della corte di appello. Ha partecipato al progetto Erasmus in Portogallo dove ha sostenuto gli esami in lingua portoghese e ha proceduto alla scrittura della tesi. Ha deciso di fare questa esperienza all’estero per arricchirsi e scoprire come viene affrontato lo studio del diritto al di fuori dell’Italia. Ha conseguito il livello B2 di lingua inglese presso il British Council e il livello A2 di lingua portoghese. La sua tesi di laurea è relativa ad una recente legge di procedura penale: il proscioglimento del dibattimento per tenuità del fatto. Con questa tesi ha coronato quello che rappresenta il suo sogno sin da bambina: si è iscritta, infatti, a giurisprudenza proprio per la sua passione per il diritto penale, per il suo forte carattere umanistico e perché da sempre si interroga sul connesso concetto di giustizia. E ‘ membro della associazione ELSA che le ha permesso di partecipare alla “moot competition” relativa al diritto internazionale. Ha già partecipato alla stesura di articoli di giornale relativi al diritto penale e alla procedura penale. Le è sempre piaciuto scrivere, anche semplici pensieri e riflessioni, conciliare dunque la scrittura con la materia che maggiormente la fa sentire viva, rappresenta per lei una grandissima soddisfazione. Chiunque la volesse contattare la sua mail è: claudia.ercolini@virgilio.it

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