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Il futuro del “sampling” nel copyright europeo dopo la sentenza della Corte di Giustizia

L’attesa decisione della Corte di Giustizia sull’interpretazione di alcuni diritti connessi del produttore di fonogrammi in relazione alla tecnica musicale del sampling è stata emessa il 29 luglio 2019 nella causa C-476/17 [1].

I fatti e il rinvio alla Corte di Lussemburgo

La vicenda sostanziale da cui è scaturito il rinvio alla Corte coinvolge il brano Metall auf Metall del noto gruppo tedesco – pioniere della musica elettronica – Kraftwerk, pubblicato nel 1977.

Il brano musicale Nur Mir, prodotto dalla società Pelham nel 1997, incorpora infatti tramite la tecnica del “campionamento” (sampling) un frammento (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del fonogramma di Metall auf Metall.

In questo contesto, due membri del celebre gruppo tedesco, Ralf Hutter e Florian Schneider – Esleben, in quanto produttori del fonogramma e interpreti dell’opera, ritenendo che l’utilizzo di Pelham fosse in violazione dei diritti esclusivi sul fonogramma di Metall auf Metall, hanno fatto causa innanzi al Ladgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) instaurando il giudizio da cui è infine sorto il rinvio al Giudice di Lussemburgo.

Il quesito sottoposto ai Giudici di Lussemburgo

Nell’àmbito del rinvio pregiudiziale, il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se:

(a) secondo l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 – che conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare “la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte” del proprio fonogramma – tale facoltà è lesa nel caso in cui frammenti minimi di un fonogramma siano presi dalla riproduzione di questo e inseriti in un altro fonogramma;

(b) nel caso in cui un fonogramma incorpori campioni musicali presi da un altro fonogramma, si sia in presenza di una “copia” di tale fonogramma, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115, che conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di distribuire copie del proprio fonogramma [2].

Il ragionamento della Corte ed i principî di diritto espressi

(a) Il contesto in cui la Corte si è pronunciata in relazione all’estensione del diritto esclusivo di riproduzione è quello delineato dalla direttiva 2001/29 [3].

Come noto, il considerando 31 di tale direttiva impone che l’interpretazione e l’applicazione delle norme ivi contenute persegua e garantisca un giusto equilibrio tra: i) l’interesse di tipo particolare ed escludente del titolare dei diritti con ii) quello pubblicistico degli utenti e dei consumatori alla libertà di informazione, espressione e – con specifico riferimento al caso di specie – delle arti.

Orbene, aderendo ad un’interpretazione fedele al significato letterale dell’art. 2, c), della direttiva 2001/29, la Corte ha stabilito che anche la riproduzione di un campione sonoro molto breve, estrapolato tramite la tecnica del sampling da un preesistente fonogramma ed inserito in uno successivo, ammonta a una riproduzione “in parte” del primo.

In quest’ottica, lo sfruttamento del secondo fonogramma necessita del consenso del produttore del primo, e, verosimilmente, del pagamento di una royalty in favore di quest’ultimo qualora, in particolare, il campione sonoro sia riconoscibile all’interno del nuovo fonogramma.

Conseguentemente, dal momento che la Corte ha negato qualsiasi soglia de minimis al di sotto della quale la ripresa di un fonogramma precedente tramite la tecnica del sampling può essere considerata legittima, la sola “àncora di salvezza” a disposizione di chi voglia riutilizzare nella propria composizione un simile frammento di un fonogramma risulta essere la modifica integrale di quel campione, in modo che non sia più riconoscibile e non rientri nella facoltà esclusiva di riproduzione sancita 2001/29 [4].

(b) Con riferimento alla seconda questione oggetto di rinvio, la Corte ha concluso che nell’ipotesi in cui l’utente campionatore, nel creare un nuovo lavoro, apporti una modifica al sample, rendendolo non più riconoscibile all’ascolto, si debba negare di essere in presenza di una “riproduzione” e di una “copia” ai fini dell’art. 2, c), della direttiva.

Ad opinione della Corte questo assetto riesce a garantire il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

Invero, la soluzione non appare soddisfacente. In particolare, la prospettiva adottata dalla Corte limita il libero utilizzo di un campione sonoro estrapolato da un precedente fonogramma alla sola ipotesi in cui questo non sia riconoscibile nella nuova composizione, ritenendo che solo in detta ipotesi l’uso del campione non costituisca una forma concorrenziale allo sfruttamento del primo sample sonoro, con la conseguenza che detta ultima ipotesi deve ricadere nell’esclusiva del titolare.

Ad avviso di chi scrive, i Giudici di Lussemburgo avrebbero invece dovuto ritenere applicabile anche al caso del sample non modificato e riconoscibile, seppur breve e di scarsa rilevanza quantitativa, l’osservazione contenuta al paragrafo 38 della decisione e applicata con riferimento a quello modificato, secondo cui quest’ultimo non va considerato una riproduzione “in parte” del primo e deve quindi essere permesso, poiché siffatto prelievo non pregiudica l’opportunità per il produttore di fonogrammi di “ottenere un soddisfacente rendimento del suo investimento”.

Pare quindi essersi persa un’occasione per affermare che anche il sample non modificato ma di scarsa rilevanza quantitativa – se inserito in un nuovo fonogramma – non rappresenta una modalità concorrenziale allo sfruttamento economico di questo, e pertanto non richiede l’autorizzazione del suo produttore, poiché non pregiudica la funzione di incentivo agli investimenti che caratterizza il diritto del produttore di fonogrammi e che funge da ratio per la relativa protezione.

Considerando invece la nozione di “copia” di un fonogramma, ai fini della determinazione dell’ambito del diritto distruzione del produttore di fonogrammi, la Corte muove dal presupposto che la direttiva 2006/115 è diretta a prevenire i fenomeni di pirateria, ovvero “la produzione e la distribuzione al pubblico di esemplari contraffatti di fonogrammi”, per introdurre una soglia de minimis e concludere che “un fonogramma contenenti campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma non costituisce una “copia” […], qualora non riprenda la totalità o una parte sostanziale di quest’ultimo fonogramma”.

Le conseguenze pratiche della decisione: il sample non modificato richiede il consenso del produttore del fonogramma

E’ possibile prevedere che la decisione avrà una ricaduta su tutta l’industria musicale legata alla pratica del sampling.

Il sampling è connotato da un innegabile valore artistico, poiché rende possibile instaurare un nesso – per commentare o omaggiare – una precedente creazione o l’artista che l’ha realizzata, o ancora determinati valori socioculturali, condensati in quel campione sonoro nell’immaginario collettivo.

Come la stessa Corte ha infatti rilevato nel giudizio, “la tecnica del “campionamento” (sampling) […] costituisce una forma di espressione artistica che rientra nell’ambito della libertà delle arti” tutelata quale diritto fondamentale dell’uomo.

Di fronte a un sample modificato anche di pochi secondi l’artista dovrà però negoziare una licenza (clearing) con il produttore del fonogramma da cui è tratto, per scongiurare una causa legale per violazione del diritto esclusivo di riproduzione.

Nell’assenza di chiare indicazioni in base a cui calcolare la royalty dovuta al produttore, ciò può essere difficoltoso e costituire un ostacolo alla creatività, oltre che essere soggetto ad abusi del titolare, sia per gli artisti emergenti che utilizzano il campionamento – per i quali può rilevarsi problematico ed eccessivamente oneroso contrattare ed ottenere l’autorizzazione per l’uso del campione in forma non modificata – ma anche per artisti più “maturi”, che inseriscono nelle proprie composizioni plurimi sample e per i quali può divenire estremamente complesso l’acquisizione del consenso in relazione a tutti i campioni.

Soluzioni per superare l’impasse: quali eccezioni ai diritti esclusivi sono applicabili al sampling riconoscibile?

All’interno dell’elenco di eccezioni al diritto di riproduzione contenuto nella direttiva 29/2001 possiamo considerare – per immaginarne l’applicabilità alla tecnica del sampling riconoscibile – quelle a scopo di i) citazione e di ii) caricatura, parodia o pastiche.

Per quanto concerne l’eccezione a scopo di citazione, per potersene avvalere è normalmente richiesta l’indicazione della fonte, incluso l’autore, ed è inoltre necessario che la stessa si limiti a quanto è giustificato dallo scopo. Il primo requisito, sull’indicazione della fonte, rischia di essere difficilmente praticabile in relazione al materiale sonoro utilizzato nel fonogramma (bisognerebbe indicare il nome del produttore sulla copertina dell’album per ogni minimo frammento campionato e inserito in una nuova registrazione?); mentre il secondo, riferito alla quantità di fonogramma prelevabile, sembra introdurre un giudizio eccessivamente discrezionale nel valutare la corrispondenza di tale quantità allo scopo specifico. Tutto ciò rischia di confliggere con la libertà artistica e creativa.

Anche l’eccezione a scopo di parodia appare di dubbia applicazione in quanto per la sua configurabilità è richiesto che la nuova opera – in questo caso il nuovo fonogramma che racchiude il campione sonoro – rappresenti un significato umoristico o canzonatorio nei confronti della precedente, che non sempre è la finalità di chi ricorre alla tecnica del sampling.

L’applicazione delle eccezioni al campionamento di un breve frammento di fonogramma che rappresenta una riproduzione in parte di questo resta dunque problematica, anche se possibile.

Occorrerà verificare quale atteggiamento adotteranno i giudici nazionali verso questa tecnica musicale.

[1] Pelham GmbH e altri c. Ralf Hütter, C‑476/17, disponibile qui: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216552&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3267587

[2] DIRETTIVA 2006/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=EN.

[3] DIRETTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=IT.

[4] Negli USA si segnala una decisione assai simile da parte della Corte d’Appello del Sesto Circuito nel caso Bridgeport Music, Inc v. Dimension Films, in cui la Corte, dopo aver giudicato come in violazione del copyright un sampling di due secondi tratto da una canzone del gruppo dei Funkadelic, negando rilevanza ad un soglia de minimis come invece aveva fatto il giudice di primo grado, motivò il ragionamento seguito con la frase “Get a license or do not sample. We do not see this as stifling creativity in any significant way”.

Edoardo Badiali

Edoardo, dopo la maturità classica, si è laureato con 110/110 cum laude presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna nel 2016, con tesi in Comparative Copyright Law. Nell'anno 2015/2016 ha conseguito inoltre un LLM in Intellectual Property & Information Law presso il Dickson Poon School of Law del King's College di Londra. Dopo aver collaborato con il dipartimento IP di uno studio legale internazionale, svolge attualmente la pratica forense in uno studio boutique specializzato in Proprietà Industriale e Intellettuale, materie nelle quali ha deciso di focalizzare i propri interessi professionali e di studio. Oltre ad essere appassionato di Intellectual Property, tra i suoi interessi vi sono la musica, leggere e il jogging.

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