venerdì, Marzo 29, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Giveaway: quali regole secondo la normativa italiana

Giveaway: quali regole secondo la normativa italiana*

A cura di Avv. Maddalena Valli[1] e Maria Elena Orlandini

Le restrizioni alle vendite fisiche hanno indotto gli imprenditori ad incrementare le vendite attraverso il web; l’e-commerce e i socialnetwork costituiscono, quindi, importanti strumenti in mano alle aziende per fronteggiare la attuale crisi del settore del commercio al dettaglio. Ma essere attrattivi sul web non è semplice e, soprattutto, non lo è per chi si è visto costretto ad affacciarsi per la prima volta a queste forme di vendita e di pubblicità in conseguenza della pandemia. Tra i vari strumenti offerti dalle strategie di marketing per incrementare il pubblico di consumatori, attraendolo verso le vetrine virtuali delle pagine dei socialnetworks e dei siti e-commerce, compaiono, talvolta, anche le offerte di premi ai clienti finali.

Nel nostro ordinamento giudiziario le dinamiche premiali, organizzate da aziende – a fini anche in parte commerciali – riguardano: scontistica, premi (beni o servizi), buoni, etc; questi rientrano generalmente nell’ambito delle manifestazioni a premio disciplinate dal d.P.R. n. 430\2001 e si distinguono, a seconda del tipo di coinvolgimento degli utenti finali e della modalità di attribuzione dei premi, in concorsi ed operazioni. Nel concorso a premio l’assegnazione dei premi dipende dalla sorte; da un congegno o da macchina; dall’abilità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a manifestazioni sportive; letterarie; culturali o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori; dall’abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento della manifestazione.

Nelle operazioni a premio, invece, l’assegnazione dei premi viene offerta a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato bene o servizio oppure un determinato quantitativo di beni o di servizi.

  1. I Giveaway  

Tra le più “famose” dinamiche premiali organizzate attraverso social network troviamo certamente i Giveaway – letteralmente “dare via”[2] – ossia quelle promesse di premio da parte di aziende (direttamente o per mezzo di Influencer) che possono essere attribuiti agli utenti iscritti[3] a fronte di semplici gesti, come ad esempio, seguire la pagina social che promuove il Giveaway, mettere like al post e taggare i propri amici nei commenti. Con queste poche mosse è, dunque, possibile aumentare gli insights del singolo profilo Instagram, creando interazione con likes e commenti, favorendone altresì lo sviluppo dell’engagement[4] e del numero dei followers[5].

Il Giveaway nasce negli Stati Uniti d’America: gli influencer americani[6] sono ormai soliti ricorrere a tali contest sui social come Instagram[7], Facebook[8] e Youtube[9]. Oltreoceano[10], difatti, tale pratica è ricorrente tra i bloggers e non vi sono le medesime limitazioni che, invece, sono previste nel nostro Paese.

In Italia non esiste una disciplina giuridica ad hoc per i Giveaway; agli stessi, viene applicato analogicamente il trattamento previsto per i concorsi a premio di cui al d.p.r. 430/2001 le cui disposizione vanno lette in combinato disposto alle specifiche risposte alle domande ricorrenti[11].

Il d.P.R. 430/2001 stabilisce che nel caso in cui un’azienda volesse bandire sulla propria pagina social un concorso a premi, è tenuta a comunicare la suddetta volontà[12] almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua pubblicizzazione a mezzo social[13] al Ministero dello Sviluppo Economico: ossia quell’organismo predisposto al corretto svolgimento delle manifestazioni a premio. Colui che è, dunque, intenzionato a bandire un Giveaway deve compilare un modulo messo a disposizione dello stesso MISE, a cui dovrà allegare il regolamento del concorso – nel quale verranno indicati dei soggetti promotori, la durata del concorso, l’ambito territoriale, la modalità di svolgimento, il valore dei premi messi in palio, il termine della consegna, i dati della Onlus alla quale verranno devoluti i premi non riscattati dai vincitori – ed il versamento della cauzione richiesta in relazione ai premi messi in palio. Gli adempimenti richiesti espressamente nel d.P.R. 430/2001 devono avvenire dinanzi ad un Notaio o ad un Funzionario della Camera di Commercio, la quale presenza implica un costo maggiore e la richiesta di tempi più lunghi; è, altresì, richiesto che venga redatto un verbale – dal Notaio o dal Funzionario della Camera di Commercio –  nel quale verrà garantita la correttezza e buona fede del Giveaway, nonché la validità del processo di estrazione del vincitore[14].

Il Giveaway, potrà essere lanciato esclusivamente all’interno del territorio della Stato italiano (principio di territorialità) ed esclusivamente da un’azienda iscritta in Camera di Commercio. Il Concorso a premio non potrà invece essere organizzato da un influencer possessore di partita IVA e non iscritto al Registro delle Imprese, ma da quest’ultimo eventualmente solo pubblicizzato attraverso i suoi canali social.

In aggiunta a quanto previsto dalla disciplina generale data dal disposto normativo di cui al d.P.R. n. 430 del 2001 la FAQ n. 7 del MISE aggiornata lo scorso 13 febbraio 2020 impone ulteriori adempimenti specifici per i concorsi organizzati sui Social network. Sul punto, si legge che nel caso in cui il concorso a premi venga bandito su un social network avente un server allocato all’estero – come nel caso di Instagram, Facebook  e Youtube – il server e il concorso a premi debbono essere associati. Se però la partecipazione dovesse avvenire su più socialnetworks che siano, per l’occasione, congiunti la suddetta associazione non avrebbe ragion d’essere in quanto, necessaria, sarà la precedente iscrizione dell’utente in un momento precedente rispetto alla data di inizio del concorso. Nella FAQ n.7 vi è un esplicito richiamo all’art. 6 del D.P.R. 430/2001, ove, in ossequio allo sviluppo dell’attività promozionale delle singole imprese è possibile utilizzare strumenti e applicazioni di terzi soggetti, come la funzione del “like” ossia del “mi piace”, o ancora l’archiviazione dei dati dei partecipanti al concorso, con annessa dichiarazione di responsabilità del soggetto promotore in caso di malfunzionamento della piattaforma. È inoltre richiesto che il soggetto promotore presenti al MISE una perizia che contenga le generalità dell’esperto, del committente, la descrizione della specificità del concorso, l’estensione territoriale, principi generali della meccanica di svolgimento, il luogo in cui è residente il sistema utilizzato. Uno dei limiti richiesti dalla suddettta FAQ è che il server utilizzato per l’estrazione ed il riconoscimento del vincitorie, sia allocato in Italia – si pensi ai sistemi di istant win e rush & win.

Le procedure risultano essere ancora molto complesse e ciò rischia di ostacolare lo sviluppo del business di quei piccoli stores che si affacciano per la prima volta al mondo dei social per sviluppare un engagement migliore o per pubblicizzare Siti e- commerce aperti al fine di far pronte alle “chiusure” necessarie a limitare la diffusione del Virus.

A nulla purtroppo può giovare neppure l’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 430\2001, che esclude l’obbligo del rispetto dell’iter amministrativo previsto per le manifestazioni dallo stesso decreto laddove i premi siano costituiti da minimo valore. Come infatti chiarito dalla FAQ 10 MISE: “ (…) in attesa che vengano definitivamente chiariti gli ambiti applicativi del concetto di esclusione dagli adempimenti amministrativi e da quelli fiscali su iniziative promozionali aventi le caratteristiche delle manifestazioni a premio rientranti nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.”

Tale valore (di presumibilmente 1 Euro) è tale da non rendere in alcun modo praticabile, in concreto, l’esclusione anzidetta per organizzare Giveway sui social network.

2. Quali prospettive di riforma?

L’intento delle scriventi, in questo breve saggio di approfondimento, è quello di stimolare l’interesse del lettore sul tema dei concorsi a premi online e di fargli comprendere come, negli ultimi anni, lo sviluppo della tecnologia tenga il passo allo sviluppo della società. Ma vi è di più, gli strumenti offerti alle aziende, tra cui il Giveaway, parrebbero agevolare lo sviluppo della brand awareness, garantendo così a quest’ultima lo sviluppo del proprio business – anche online – e di raggiungere il maggior numero di utenti in pochi minuti.

Seppur vero che la creazione di contenuti social – sempre più snelli e attrattivi – sia in grado di coinvolgere sia i consumatori senior che quelli junior, gli stessi dovrebbero adeguarsi alle nuove tendenze, sfruttando così l’immagine di coloro che hanno creato il proprio business online: gli influencer[15].

I giovani d’oggi sono soliti acquistare quei capi di tendenza per il solo motivo di averli già visti nelle IG stories di noti personaggi famosi come Chiara Ferragni e Cecilia Rodriguez[16].

Per lo sviluppo del business online delle aziende di moda, nonché dei neo nascenti stores, utile è il ricorso all’Influencer marketing[17]: vi è però un limite, al fine di coinvolgere un numero in crescendo di seguaci bisognerebbe ricorrere proprio ai Giveaway che, ancora oggi, costituiscono una pratica eccessivamente limitata in Italia. Dato per scontato il contesto storico nel quale la pandemia causata da Covid 19[18] ha limitato notevolmente gli spostamenti degli esseri umani, parrebbe opportuno incrementare quegli istituti che consentano alle aziende lo sviluppo degli affairs online, come ecommerce e account social – coerente a quanto voluto dalle limitazioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte. Il Giveaway potrebbe essere un’ottima occasione per la crescita digitale delle aziende se non fosse per i limiti, ancora oggi vigenti che lo rendono nella pratica estremamente gravoso da organizzare, in un momento peraltro in cui le risorse economiche sono limitate e vanno preservata in ragione delle instabilità del mercato. Ci si auspica che in futuro possa il legislatore rivedere il D.P.R. 430/2001, nonché le FAQ del Mise, riconoscendo una disciplina ad hoc per i concorsi a premio online.

*Si ringrazia il Prof. Davide Mula dell’Università Europea di Roma, autore del volume Diritto dell’informatica e della comunicazione, insieme ai Proff. Gambino e Stazi, edito da Giappichelli. Si legga anche l’articolo: Mula, Valli, Orlandini, Il giveaway sui social sotto lo scacco delle regole dei concorsi, il Sole24Ore, 6 gennaio 2021, disponibile al link https://www.ilsole24ore.com/art/il-giveaway-social-sotto-scacco-regole-concorsi-ADAQWZBB?refresh_ce=1

[1] Avvocato del Foro di Padova, Studio Legale e Tributario Legalitax sede di Padova.

[2] Bertoni, Giveaway: attenzione alle regole!, Travel Blogger Italiane, disponibile al link https://travelbloggeritaliane.it/giveaway-attenzione-alle-regole/

[3] Ndr. Alla pagina del social network preso in considerazione.

[4] Il termine Engagement, nell’ambito specifico dei social media, viene molto spesso riferito al grado di coinvolgimento che un determinato contenuto suscita negli utenti. Sebbene ogni social network segua metriche proprie, si può parlare genericamente di engagement rate per indicare il volume di interazioni generate dalla pubblicazione di contenuti di varia natura sui social network: ad esempio, i like, i commenti e le condivisioni su Facebook. Cfr. Maimone, Engagement Instagram, articolo disponibile sul blog https://www.danilomaimone.it/engagement-instagram-come-aumentare/

[5] I c.d. seguaci.

[6] Si pensi – a titolo meramente esemplificativo – a Kim Kardashian – Profilo IG @kimkardashian

[7] Disponibile al sito www.instagram.com

[8] Disponibile al sito www.facebook.com

[9] Disponibile al sito www.youtube.com

[10] In particolare, ci si riferisce all’esperienza dei Paesi di Common Law americana, in cui vi sono sia la legge federale e la legge statale a disciplinare tale istituto.

[11] Cfr. le FAQ ministeriali al sito https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2019265:manifestazioni-a-premio-faq

[12] Attraverso la compilazione del modulo PREMA CO/1

[13] Nell’ipotesi in cui dovesse mancare la comunicazione richiesta espressamente dal d.p.r. 430/2001 è prevista una sanzione che va da euro 2.065,83 a euro 10.329,14 così come riportato dal sito del Ministero dello sviluppo economico, al punto 2 del seguente link https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2013739

[14] Appare opportuno in questa sede rievocare il d. l. 39/2009 il quale sanziona colui il quale non rispetti le suddette procedure con un’ammenda che va dagli euro 50.000 ad euro 500.000.

[15] Orlandini, Il Codice Etico degli Influencers, Ius in itinere, disponibile al link https://www.iusinitinere.it/il-codice-etico-degli-influencers-28912

[16] Entrambe, ricordiamo, hanno tra gli insight più alti dei profili Instagram italiani, contanto circa il 10% di interazione tra like e commenti (in media, dato il loro elevato numero di seguaci, la media richiesta sarebbe di circa il 3%; cfr. La tabella ideata da Ninjanalitics sul sito www.ninjanalitics.com )

[17] Barco, Il contratto di influencer marketing, Ius in itinere, disponibile al link https://www.iusinitinere.it/il-contratto-di-influencer-marketing-profili-civilisti-del-rapporto-tra-brand-ed-influencer-27972

[18] Uno degli ultimi decreti con cui sono state riconosciute delle agevolazioni alle imprese è il Decreto Ristori.

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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