venerdì, Marzo 29, 2024
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Il neoformalismo: le S.U. sul contratto “monofirma”

La nullità per difetto di forma ha subito un’interessante evoluzione nel nostro ordinamento, tanto da far parlare di “neoformalismo”. Difatti, non sfugge che, ad oggi, accanto ad una funzione per così dire “strutturale” della nullità, quale sanzione per una deficienza dell’atto, è stata valorizzata una prospettiva funzionale e protezionistica, per cui il diverso atteggiarsi della nullità può dipendere dal comportamento di una parte. Tanto premesso, in via generale, è d’uopo sottolineare come tale fenomeno sia stato compiutamente analizzato da una recente sentenza[1] dei Giudici di P.zza Cavour, nella loro composizione più autorevole, in merito al c.d. contratto monofirma. In particolare le Sezioni Unite hanno risposto al quesito sulla necessità o meno della sottoscrizione (anche) dell’intermediario che presti servizi di investimento, affinché possa dirsi integrato il requisito della forma scritta del contratto-quadro, ex art. 23 T.U.F. Si badi, preliminarmente, che sul punto si confrontavano due opposti orientamenti: il primo risultava più aderente alla concezione classica della forma, positivamente vincolata ai fini della validità dell’atto negoziale, che riflette l’inclusione del requisito tra gli elementi costitutivi della fattispecie; diversamente, l’altra impostazione si attestava su posizioni più liberali, teleologicamente orientate alla finalità della predetta speciale disposizione, che reputa sufficiente che il prescritto vestimentum orni la manifestazione di volontà del cliente di aderire al regolamento pattizio predisposto da chi professionalmente offra i servizi in questione. E’ da considerare inoltre che gli artt. 117, comm. 1 e 3, T.U.B. e 23, comm. 1, T.U.F., con formule perfettamente sovrapponibili, disciplinano il contratto appartenente all’una o all’altra categoria disponendo che esso deve essere redatto per iscritto, che un “esemplare” del contratto deve essere consegnato al cliente e che nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo. Proprio sulla base del dettato normativo l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite si concentra sulla mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte dell’intermediario finanziario (di qui la locuzione di contratto monofirma) e,dunque, sul se fosse rispettato o meno il dictum dell’art. 23 T.U.F. Tutto si gioca sull’ambito di insistenza della norma de qua.

Il dubbio, evidentemente, nasce dalla considerazione della ratio del c.d. neoformalismo negoziale, che contraddistingue la disciplina del mercato finanziario, e da un confronto con la disciplina contenuta nel cod. civ., per i contratti sottoposti all’obbligo di forma scritta. A riguardo, non può sottacersi come nella logica codicistica, la prescrizione di una forma solenne regolerebbe problemi che attengono all’imputazione della volontà dichiarata e all’adeguata ponderazione di negozi aventi ad oggetto determinate tipologie di beni (tendenzialmente immobili), ritenuti di particolare importanza in un’economia preindustriale, ovvero anche alla distinzione fra mere trattative e accordo definitivo. L’interesse protetto sarebbe quello di entrambi i contraenti, visti nella loro dimensione astratta di soggetti di diritto iberi ed eguali. Non così nella disciplina del mercato finanziario,che, muovendo dalla constatazione di una posizione non paritaria dei contraenti, imporrebbe requisiti di forma, al fine di proteggere l’interesse del cliente, quale parte c.d. debole, a comprendere ed essere puntualmente e compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale, anche in funzione preventiva di scelte di investimento non ponderate e finanche “irrazionali”[2]. Donde la locuzione “forma informativa” che coglierebbe, appunto, il senso della protezione accordata ad uno ei contraenti, pur se, indirettamente,anche nell’interesse della controparte, in qualità di impresa, che non può non trarre giovamento dall’instaurazione di un mercato efficiente e prevedibile, anche nelle sue dinamiche patologiche. Si badi, peraltro, che la ricostruzione degli interessi protetti dal requisito di forma troverebbe conforto anche nell’analisi della disciplina e, in particolare, in quella della legittimazione ad eccepire o dedurre la nullità per violazione della forma solenne, circoscritta al solo cliente, fermo restando il potere “condizionato” da parte del giudice. Il punto decisivo sta, dunque, nell’affermazione dell’opportunità di superare una visuale di “struttura” per accoglierne una di “funzione”[3]. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la funzionalità del requisito di forma alla tutela (immediata) dell’interesse del cliente dovrebbe guidare l’interprete nella “valutazione sul punto se il cliente sarebbe pregiudicato, nella sua completa e consapevole autodeterminazione, dalla mancanza di firma della banca sul contratto-quadro[4]. L’eventuale accertamento dell’insussistenza di un pregiudizio nell’interesse protetto dovrebbe indurre a ritenere non necessario il rispetto di tale specifico requisito di forma, che si rivelerebbe, in sostanza, un inutile formalismo, anche alla luce della più elastica esegesi comunitaria. In conclusione secondo questa lettura alternativa dell’art. 23 T.U.F., sarebbe rispettosa del requisito della forma scritta la sottoscrizione da parte del (solo) cliente, del modulo contenente il contratto-quadro. Evidentemente, “la nullità per difetto di forma è posta nell’interesse del cliente, così come è posta a tutela di questi la previsione della consegna del contratto. Si coglie, così, la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente dei servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, nonché le modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, considerandosi che è l’investitore che abbisogna di conoscere e di potere al’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario[5]. Dunque, non pare più dubbio che la nullità prevista dall’art. 23 T.U.F. è riconducibile allo schema della nullità di protezione, per cui è dato affermare l’irrilevanza formale strutturale della sottoscrizione dell’intermediario, perché “assorbita” dalla funzione pervasiva della sottoscrizione del cliente, e soprattutto dalla consegna allo stesso dell’esemplare contrattuale, oltretutto asseverata dalla conforme esecuzione del contratto.

[1] Cass., S.U., sent. n. 898/2018.

[2] In questo senso anche, Cass., S.U., sent. n. 13905/2013, che, pur muovendo da una vicenda diversa relativa al c.d. jus poenitendi del cliente per i contratti di intermediazione finanziaria stipulati “fuori sede”, ha offerto un’interpretazione estensiva dell’art. 30, comm. 6, T.U.F., specificando che l’espressione “collocamento” è stata adoperata con un significato più ampio e generico, quasi come sinonimo di qualsiasi operazione volta ad immettere sul mercato prodotti finanziari o servizi di investimento, proprio al fine di garantire l’effettiva operatività del recesso, atto a ripristinare a posteriori quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che le modalità di conclusione del contratto potrebbero aver causato.

[3] In questo senso anche Cass., S.U., sent. n. 18214/2015, laddove i Giudici di P.zza Cavour hanno specificato che i contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza forma scritta è affetto da nullità assoluta, con ciò rilevabile da entrambe le parti ed ex officio dal giudice, attesa la ratio latamente pubblicistica della norma di cui all’art. 1, comm. 4, della l. 431/1998, all’evasione fiscale; diversamente, fa eccezione l’ipotesi prevista dall’art. 13, comma 5 (nella versione antecedente a quella introdotta dalla l. 208/2015) in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità c.d. relativa, di protezione, denunciabile dal solo conduttore. Trattasi, evidentemente, di geometria variabile proprio in ragione della diversa funzione esercitata dalla nulltà che, nel secondo caso, diviene strumento volto al riequilibrio delle posizioni sostanziali coinvolte e, per ciò solo, perde la sua fisionomia di sanzione incondizionata per divenire rimedio azionabile dalla sola parte del rapporto colpita da “violenza morale” e, dunque, dall’abuso.

[4] Così Cass., S.U., sent. n. 898/2018.

[5] Cass., S.U., sent. n. 898/2018.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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